20/10/2008 10:04 |
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Polymetis, 19/10/2008 22.43:
E' molto semplice:
§2. Se la scomunica fu inflitta o dichiarata, il reo: 1) se vuole agire contro il disposto del §1, n.1, deve essere allontanato o si deve interrompere l'azione liturgica, se non si opponga una causa grave; 2) pone invalidamente gli atti di governo, che a norma del §1, n. 3, sono illeciti; 3) incorre nel divieto di far uso dei privilegi a lui concessi in precedenza; 4) non può conseguire validamente dignità, uffici o altro incarico nella Chiesa; 5) non si appropria dei frutti della dignità, dell'ufficio, di qualunque altro incarico, della pensione, che abbia effettivamente nella Chiesa.
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Per me deve essere allontanato può significare di tutto e di più.
Infatti la frase seguente dice se la causa della scomunica non è grave si può ricorrere all'interruzione liturgica.
Ma è ovvio con causa grave l'allontanamento.
In che cosa consiste questo allontanamento ?
Lascio spazio alla vostra fantasia.
Poi io non ho tempo di leggere tutto il codice canonico.
Di concreto evidentemente non c'è scritto nulla sul come deve essere trattato lo scomunicato da altri credenti.
Perciò mi rimane il dubbio.
Veronika
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