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Libertà religiosa: come sarà la legge

Ultimo Aggiornamento: 27/07/2007 14:12
29/01/2007 16:27
 
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Re: Re:

Evangelici.net www.evangelici.net/notizie/1170074160.html

Libertà religiosa, dubbi dell'AEI sulla nuova legge
Inserita il 29/1/2007 alle 13:36 nella categoria: Dall'Italia

ROMA - L'Alleanza evangelica italiana esprime "forti preoccupazioni" in relazione al disegno di legge sulla libertà religiosa, attualmente in discussione alla Commissione Affari costituzionali della Camera...
******************************

Radio Amicizia www.radioamicizia.it/articolo_diocesi.asp?id_art=21709
29 gen 2007 - 11.17

A Sua Immagine: il testo dell'intervista a Monsignor Betori
******************************

Vitale

La giustizia di ogni luogo é l'ingiustizia di ogni luogo.
Martin Luther King
30/01/2007 06:34
 
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Vitale ha scritto:

Non serve alcun coordinamento a questo livello. La persona può benissimo inviare una lettera (non dimostranze) in cui spiegare le motivazioni al suo abbandono dalla WTS "dissociazione - disassociazione, ... ", non decine di pagine. I politici per quanta "buona" volontà abbiano a leggere tutto, il tempo necessario é poco.
La documentazione si può inviare alla persona anche via e-mail.
Naturalmente i dati personali per l'eventuale reperibilità.

Mi associo all'ìinvito di Vitale.
Se vogliamo in qualche modo far sentire la nostra voce in merito, questa è un'occasione da non trascurare.

Achille
30/01/2007 06:36
 
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geovologo ha scritto:

Se volete leggere l'audizione di Piccioli in Commissione alla Camera, leggete qui www.camera.it/_dati/lavori/bollet/frsmcdin.asp?percboll=/_dati/lavori/bollet/200701/0109/html/01/&pagpro=15n4&all=off&c...
Mi pare che il Nostro ha infarcito il suo intervento con una sottile "strategia teocratica", quale? [SM=x570868]

ps: anche un altro tdg (Gabriele Daniele) è stato ascoltato nella stessa occasione

Copio/incollo i contenuti dei loro inteventi per renderne più agevole la lettura:

(pg 23) PAOLO PICCIOLI, Rappresentante della Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova. Rivolgo un sentito grazie a voi per averci invitati in questa sede: apprezziamo molto che le diverse pluralità esistenti nel paese siano interamente prese in considerazione.

Ciò che dirò è a prescindere dagli argomenti che interessano la nostra confessione religiosa, la quale opera ed è presente in Italia sin dalla fine dell'ottocento e, quindi, come tale, non rappresenta un «nuovo culto» (al quale, tuttavia, veniamo talvolta associati). La nostra storia ha inizio prima dell'affermazione della Costituzione ed è degna di rispetto: siamo perciò grati di questa apertura, e apprezziamo pure che la Corte costituzionale, in ben tre sentenze, abbia esaminato le nostre problematiche e le abbia accolte, nonostante l'abitudine del legislatore di privilegiare le confessioni regolate da accordi ed intese. La legge sulle onlus, le leggi regionali sui contributi ed altri atti normativi, compreso un provvedimento recente, riservano, infatti, benefici o riconoscimenti alle sole confessioni religiose regolate da intese ed accordi: un progetto di legge a carattere generale come questo al nostro esame è pertanto di basilare importanza ed è altresì auspicabile che, per suo tramite, le confessioni religiose, destinate - per scelta o altre ragioni - a non essere mai regolate sulla base di intese, possano ottenere uno status giuridico, se non del tutto equivalente alle prime, almeno idoneo ad assicurare loro un trattamento paritario. Diversamente, qualora la proposta al nostro esame venisse approvata, la differenziazione tra le confessioni da questa regolate e quelle disciplinate da intesa potrebbe divenire davvero notevole.

Per illustrare il problema, vorrei richiamare l'articolo 12 sull'insegnamento nelle scuole, il quale non prevede che l'insegnamento culturale delle altre materie abbia tutela, tutela che invece prevedono le intese. In altri termini, le intese, o le leggi che le approvano, tutelano gli alunni da forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline: questa tutela non è prevista per gli alunni delle confessioni che non otterranno l'intesa per vari motivi.

Inoltre, lo stesso articolo non prevede - come invece fanno le intese - che gli incaricati della confessione possano intervenire ad esporre il fatto religioso. Tale disposizione - così come molte altre incluse in un promemoria che metteremo a vostra disposizione - potrebbe creare uno status giuridico di livello inferiore per le confessioni prive di intesa.

Per quanto riguarda l'articolo 13, esso mi pare ispirato al Regio decreto del 1930 relativo alle affissioni, suscitando alcune perplessità. Infatti, sembra che possa essere sottoposta a controllo anche la libera evangelizzazione. In realtà, le disposizioni di legge sono molto ampie; addirittura il decreto legislativo n. 170 del 24 aprile 2001, che ha inglobato altre disposizioni precedenti, prevede addirittura la vendita senza autorizzazione ed in qualsiasi luogo di stampa a cura di partiti e sindacati. Il tenore della disposizione fa invece supporre che la stampa e la diffusione del proprio credo possa essere soggetta a limitazioni, aspetto di per sé preoccupante.

Inoltre, vorrei menzionare anche l'articolo 20. Esso, pur essendo inevitabile, suscita in me alcuni interrogativi. Infatti, esso riguarda la perdita dei requisiti in base ai quali è stato concesso il riconoscimento della confessione. Tale articolo si rivolge anche alla confessione e non solo ad un ente. Qual è la portata di questa norma? Quali poteri discrezionali fanno capo all'organo dello Stato? È compresa la revoca del riconoscimento giuridico della confessione? In base a cosa può avvenire tale revoca?

L'articolo 22 concede ampia discrezionalità alle autorità competenti, tramite la frase «tenuto conto delle esigenze religiose della popolazione». In base a tale locuzione i comuni respingono le richieste in campo urbanistico. È noto ai nostri amici presenti quanto sia difficile ottenere pochi metri quadri di terreno per costruire un edificio di culto. Infatti, non sono mai ravvisate le esigenze di quella parte di popolazione che professa un certo culto. Quindi, occorrerebbe prendere in considerazione anche tale articolo.

L'articolo 26 è stato ben commentato da Gianni Long, membro della commissione esaminatrice del disegno di legge. Egli diceva che esistono alcune confessioni religiose che hanno ministri di culto non professionisti, essendo la loro retribuzione contraria allo statuto. Esistono infatti alcune confessioni religiose che per principio (condivisibile o meno) non prevedono ministri professionisti. In base a tale principio, un ministro di culto può allora lavorare, ad esempio, come dipendente comunale, pagando regolarmente i contributi previdenziali. Inoltre, in qualità di ministro di culto egli deve pagare ulteriori contributi. Questo doppio pagamento non è giusto. Per tale motivo i disegni di legge precedenti, sia quello Berlusconi che quello riferito al precedente ministero Prodi, prevedevano il verbo «possono». Una persona che già lavora e si mantiene grazie alla propria attività dovrebbe essere apprezzata dalla società italiana. Tuttavia, secondo tale articolo deve versare due volte i contributi previdenziali. A mio avviso, occorre prendere in considerazione tale problema.

Tornando all'articolo 4, il primo comma afferma: «Nel rispetto della loro personalità e senza pregiudizio della salute dei medesimi». Il predetto Long ha subito riferito tale comma a due casi specifici: ai Testimoni di Geova, relativamente alle trasfusioni di sangue, e alle sette plagianti. Tutto ciò a noi interessa relativamente perché, senza entrare in dettaglio, i nostri problemi sotto questo profilo sono stati risolti da tempo,. Pertanto, non faccio riferimento alla questione delle emotrasfusioni, bensì al plagio, che può essere reintrodotto dalla finestra, dopo essere stato abolito con sentenza del 1981 proprio per non far condannare un sacerdote cattolico. Relativamente alla locuzione «senza pregiudizio per la salute», il professore Rescigno (quindi non un giurista qualunque ha affermato che il concetto di salute è troppo generico e può essere adoperato come strumento per qualsiasi concetto od azione limitativa. Lo stesso Long, da me prima citato, critica tale locuzione. In effetti, la commissione ha corretto il 13 ottobre 1999 il testo dell'articolo 4, approvando un emendamento nel quale era prevista la locuzione: «senza pregiudizio alcuno per i medesimi».

L'aggettivo «alcuno» rende tale norma più vasta e consente maggiore tutela. Long si chiede cosa può accadere al genitore che proibisce l'istruzione ai propri figli, mantenendoli nella completa ignoranza. Non si tratta di una fattispecie da cui tutelarsi? E non sono possibili casi in cui questa tutela dovrebbe essere prevista? In base a queste ragioni il legislatore intese completare il codice civile. Con la legge del 28 marzo 2001, all'articolo 333 ha aggiunto la seguente frase: « la condotta pregiudizievole è di colui che maltratta o abusa del minore, sia genitore che convivente». Possono allora esistere altri pregiudizi oltre a quello relativo alla salute? Per evitare di inserire il concetto di plagio, a nostro avviso sarebbe stato meglio ritornare alla soluzione accolta dalla commissione nel 1999, con le parole «senza pregiudizio alcuno». Si tratta infatti di una locuzione più rafforzativa ed onnicomprensiva.

Vi ringrazio per la bontà con cui mi avete ascoltato e per la vostra cortesia.


(pg 66) GABRIELE DANIELE, Rappresentante della Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova. Signor presidente, essendo l'ultimo ad intervenire, non vorrei sovrappormi agli interventi svolti dagli amici delle altre confessioni. Quindi, mi limiterò semplicemente a richiamare l'attenzione su un aspetto che abbiamo notato essere abbastanza diffuso all'interno di tutto l'articolato della legge. Per quanto riguarda i singoli articoli, invece, ci rifaremo ad una memoria, che lasceremo agli atti della Commissione.

Mi riferisco, in particolare, come già è stato evidenziato in vari interventi, ad una caratteristica che notiamo in vari articoli (articoli 10, 11, 14), la quale richiama delle disposizioni e, molte volte, dei benefici limitandoli alle confessioni aventi personalità giuridica. Si tratta di norme abbastanza significative: l'articolo 11 parla del matrimonio, l'articolo 14 degli edifici aperti al pubblico, tutelandone l'occupazione per le confessioni aventi personalità giuridica.

Mi richiamo brevemente anche all'articolo 22, che prevede disposizioni in materia di edifici di culto, favorendo la possibilità della loro costruzione alle confessioni dotate di personalità giuridica.

Spero di non fare un errore imperdonabile, ma tutte le confessioni religiose qui rappresentate hanno personalità giuridica o, comunque, hanno un ente avente personalità giuridica. Quindi, ritengo che queste norme o queste limitazioni non riguardino le confessioni qui rappresentate.

Non dimentichiamo, però, che in Italia ci sono molte confessioni religiose senza personalità giuridica, molte volte proprio perché, in base alle proprie credenze fideistiche, non vogliono chiederla od ottenerla. Dove può sorgere il problema? Il primo comma dell'articolo 8 della Costituzione prevede l'uguale libertà delle confessioni religiose. Come si diceva

prima, questo comma è stato analizzato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 195 del 1993, di cui leggo un brevissimo stralcio: «Tutte le confessioni religiose sono idonee a rappresentare gli interessi religiosi dei loro appartenenti. L'esclusione da tali benefici di una confessione religiosa in dipendenza dello status della medesima, cioè in relazione alla sussistenza o meno delle condizioni di cui al secondo a al terzo comma - possiamo considerare l'intesa, ma anche il riconoscimento - della Costituzione, viene ad integrare una violazione del principio affermato nel primo comma del medesimo articolo». Questa sentenza è stata richiamata e di nuovo confermata dalla sentenza n. 346 del 2002, sempre della Corte costituzionale.

Pertanto, noi riteniamo di portare alla vostra attenzione l'opportunità o meno di mantenere queste norme limitative subordinatamente al riconoscimento della personalità giuridica. Naturalmente, lasciamo al legislatore la valutazione di conservarle o meno, però riteniamo che sia utile richiamarle proprio in una legge che ha come obiettivo quello di fissare norme per la libertà religiosa, anche delle confessioni che non hanno il riconoscimento giuridico.

[Modificato da Achille Lorenzi 30/01/2007 6.37]

30/01/2007 06:41
 
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geovologo ha scritto:

In questo intervento mi riferivi in particolare a due aspetti:

- Paolo Piccioli, rappresentante ufficiale della CCTDG, parlando dinanzi alla Prima Commissione della Camera dei Deputati, nel corso di un’audizione del 9 gennaio 2007, ha affermato: “la nostra confessione religiosa … opera ed è presente in Italia sin dalla fine dell'ottocento e, quindi, come tale, non rappresenta un «nuovo culto»”. Come si concilia questa pretesa con l’affermazione contenuta nell’Annuario dei tdG del 1983, p. 113, dov’è scritto: “Nel 1908 si formava in Italia la prima congregazione di servitori di Geova nei tempi moderni”? Inoltre, nel "compendio storiografico sui tdG in Italia", realizzato dal Testimone Emanuele Pace (www.triangoloviola.it/stitalia1.html), si legge che nel 1891 Russell scriveva questo appunto: "Nulla che ci incoraggi ad attendere un raccolto in Italia". Bah, misteri della strategia teocratica [SM=g27812]
- nel documento presentato da Piccioli al Parlamento si legge che "la questione dell'obiezione di coscienza al servizio militare, almeno per quanto attiene ai testimoni di Geova, è stata risolta con la legge 9 luglio 1998, n. 230". Anche questa mi pare un'affermazione tattica, tesa a presentare il geovismo come ossequiente alle leggi di Cesare; ma la verità è un'altra: se La Torre di Guardia del 1°/5/1996, p. 19, non avesse dato il via libera, i tdG non starebbero ancora a languire in galera?

Probabilmente alcuni di voi rileveranno altri esempi di strategia della guerra teocratica in quanto esposto al Parlamento dai rappresentanti geovisti, perché non informare i membri della Commissione parlamentare (i cui nominativi sono indicati qui: www.camera.it/organiparlamentarism/10085/242/4407/4471/commissionepermanent... ) di tutto ciò?

Quoto questo tuo intervento, rinnovando l'invito di geovologo a tutti i foristi interessati:

Probabilmente alcuni di voi rileveranno altri esempi di strategia della guerra teocratica in quanto esposto al Parlamento dai rappresentanti geovisti, perché non informare i membri della Commissione parlamentare (i cui nominativi sono indicati qui: www.camera.it/organiparlamentarism/10085/242/4407/4471/commissionepermanent... ) di tutto ciò?

Achille

[Modificato da Achille Lorenzi 30/01/2007 6.41]

30/01/2007 16:02
 
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Scritto da: Achille Lorenzi 30/01/2007 6.34
Vitale ha scritto:

Non serve alcun coordinamento a questo livello. La persona può benissimo inviare una lettera (non dimostranze) in cui spiegare le motivazioni al suo abbandono dalla WTS "dissociazione - disassociazione, ... ", non decine di pagine. I politici per quanta "buona" volontà abbiano a leggere tutto, il tempo necessario é poco.
La documentazione si può inviare alla persona anche via e-mail.
Naturalmente i dati personali per l'eventuale reperibilità.

Mi associo all'ìinvito di Vitale.
Se vogliamo in qualche modo far sentire la nostra voce in merito, questa è un'occasione da non trascurare.

Achille

[Modificato da Vitale 30/01/2007 16.02]

La giustizia di ogni luogo é l'ingiustizia di ogni luogo.
Martin Luther King
30/01/2007 19:54
 
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Il tempo passa

Magnati dell’industria, Enti bancari, ecc, in questi ultimi decenni hanno istituito delle Fondazioni di vario genere, nella ricerca, salvaguardia di patrimoni artistici, ecc, naturalmente il tornaconto primeggia.

La salvaguardia del cittadino dall’insidia delle “ Sette “ non rientra tra gli scopi di “salvaguardia”, di cui non ho rilievo di qualche iniziativa avviata. Non basta devolvere un mezzo di trasporto o ristrutturare un edificio per aiutare il prossimo.
Nel marasma “ crea una Setta e sarai Ricco “, solamente chi ne è rimasto coinvolto come aderente, il risveglio, i familiari che pazientemente hanno convissuto con il problema, si sono attivati per un’aiuto morale di recupero, informazione.
Il Governo è stato rifornito in forma documentale nonché di una mappa dei movimenti, fornita da gruppi di ricerca sulle sette, su esplicita richiesta del Governo stesso. Minacce, evasioni fiscali, atrocità commisurate in vari modi, ecc, instaurate da movimenti alternativi come i Testimoni di Geova ed altri che ruotano nel territorio nazionale, prossimamente richiederanno tale riconoscimento in virtù della libertà di religione.
La New-Economy non è l’ultima trovata del commercio di internet.
Già da centinaia d’anni sotto le spoglia di “religione”, si è delineata per le strade del globo un'economia redditizia.
Nel momento che lo Stato promuoverà nuove istituzioni "dubbie" il cittadino non disporrà di Libero Arbitrio, e la Sua personalità sarà sepolta.
Nella fattispecie non esistono medicinali per la depressione, mal di testa ed annessi causaproblemi sottovalutati-ignorati dal governo.
Personalmente ho riscontrato che solo gli odiati gruppi anti sette si prodigano, aiutando i malcapitati e familiari coinvolti, in base alle proprie energie sia per l’informazione che sopperendo l’eventuale carico di denunce, nonché le innumerevoli notti insonni perché la Verità non venga insabbiata.
Il problema non è da tamponare ma decisamente da eliminare.
Eliminare la bramosia di Potere sull’individuo.

Vitale

La giustizia di ogni luogo é l'ingiustizia di ogni luogo.
Martin Luther King
08/03/2007 06:31
 
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Esame positivo per intese con 8 confessioni religiose

Il Consiglio ha positivamente esaminato otto schemi di intese con Confessioni religiose a norma dell'articolo 8 della Costituzione, siglate a febbraio dal Sottosegretario Letta. Tali intese, una volta firmate dal Presidente del Consiglio e dai Presidenti delle Confessioni, formeranno oggetto di specifici disegni di legge da sottoporre al Parlamento. I testi delle intese, elaborati dall'apposita Commissione interministeriale presieduta dal professor Pizzetti, riguardano la Tavola valdese e l'Unione delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno (per le quali si modifica l'intesa vigente) e le seguenti Confessioni: Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni; Sacra arcidiocesi ortodossa d'Italia; Chiesa Apostolica in Italia; Unione induista italiana; Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova; Unione buddista italiana. "Viene così ripreso - sottolinea il comunicato - il percorso sancito dall'articolo 8 della Costituzione, che aveva segnato il passo nella scorsa legislatura, per una regolazione dei rapporti dello Stato con le Confessioni religiose, così da garantire la loro compatibilità con l'ordinamento giuridico italiano e con i principi costituzionali".

notizie.alice.it/notizie/search/index.html?filter=foglia&nsid=12430246&mo...

Vitale

La giustizia di ogni luogo é l'ingiustizia di ogni luogo.
Martin Luther King
01/06/2007 14:25
 
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Intese, una ferita per l'Inps
Avvenire 24 maggio 2007

Intese, una ferita per l’Inps

Otto nuove Intese con altrettante confessioni religiose sono state firmate dal Governo i1 4 aprile scorso. I nuovi rapporti giuridici con confessioni spiccatamente diverse testimoniano l’attualità dell’articolo 8 della Costituzione, che regola la formazione delle Intese, e la garanzia della libertà religiosa, in tutte le sue forme, come caratteri essenziale della Repubblica italiana.
In questo quadro di altissimo valore sociale, stupisce che non pochi di questi accordi provochino una vera ferita non solo all’Inps, più direttamente interessato, ma all’intero sistema previdenziale. Tra i numerosi argomenti trattati in ciascuna Intesa é regolato infatti anche il trattamento previdenziale dei ministri di culto della rispettiva confessione. I contributi e le pensioni di tutti i ministri di culto sono già regolati dalla legge che dal 1973 ha istituito lo speciale Fondo di previdenza per il clero gestito dall’Inps. L’iscrizione al Fondo é obbligatoria, così come sono obbligatorie le diverse assicurazioni sociali (pensioni, maternità ecc.) per qualsiasi categoria di lavoratori dipendenti autonomi. É quindi acquisito che alla previdenza non si può sfuggire, é solo questione di tempo.
É singolare che una via di fuga da qualsiasi obbligo previdenziale sia stata invece inserita nelle seguenti Intese, con piccole varianti: Buddisti:<< I ministri di culto possono iscriversi al Fondo di previdenza ed assistenza per il clero>>. Ortodossi: << I ministri di culto hanno la facoltà di essere iscritti nel Fondo speciale di previdenza e assistenza per i ministri di culto>>. Induisti:<< I ministri di culto possono iscriversi …>>. Testimoni di Geova: << I ministri di culto hanno la facoltà di essere iscritti …>>.
Per tutte queste Intese, la <>, e non l’obbligo di iscriversi all’Inps, é la sotterranea negazione del principio di solidarietà, sul quale si fonda l’intero sistema previdenziale, che vincola così le diverse categorie di lavoratori e di cittadini tra di loro e le generazioni successive. Inoltre, introducendo nella legislazione previdenziale la <>, si apre anche un varco, difficilmente contenibile, attraverso il quale qualsiasi cittadino potrebbe legittimamente pretendere di non essere iscritto obbligatoriamente all’Inps, all’Inpdap, all’Inal ecc.
Altrettanto distorta è L’intesa con i mormoni. In questo accordo, tenuto conto che i rispettivi ministri di culto svolgono il loro servizio a titolo gratuito e senza ricevere alcun compenso, si consente una ridotta copertura previdenziale con le regole del volontariato, cioè esclusione obbligatoria dalle pensioni e copertura infortuni garantita con una assicurazione privata. E che dire dei Testimoni di Geova che nel 1979 invocarono ed ottennero con decreto di essere iscritti obbligatoriamente al Fondo Clero – decreto regolarmente osservato fino ad ora – mentre con l’Intesa cercano consapevolmente l’iscrizione volontaria.

Vitale
La giustizia di ogni luogo é l'ingiustizia di ogni luogo.
Martin Luther King
26/07/2007 23:42
 
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Libertà religiosa si, parità religiosa no.

LIBERTÀ RELIGIOSA SÌ, PARITÀ RELIGIOSA NO.
BETORI ISTRUISCE I PARLAMENTARI SUI CONFINI DELLA NUOVA LEGGE

33992. ROMA-ADISTA. Tutte le religioni sono uguali, ma quella cattolica è più uguale delle altre. Parafrasando un celebre passo della Fattoria degli animali di Orwell, si potrebbero sintetizzare così le ragioni del no della Chiesa cattolica al disegno di legge sulla libertà religiosa attualmente in discussione presso la Commissione Affari Costituzionali della Camera. Il testo (su cui hanno lavorato Valdo Spini dei Ds, Marco Boato dei Verdi e Roberto Zaccaria della Margherita), nella sua più recente versione contiene infatti due principi che alla gerarchia cattolica non vanno proprio giù: il primo, l'idea che lo Stato debba trattare nello stesso modo le diverse confessioni religiose; l'altro, che il principio di laicità sia la base della libertà concessa a tutte le fedi. Rimostranze su questi e su altri aspetti del ddl sono state fatte ai componenti della Commissione direttamente dal segretario della Cei, mons. Giuseppe Betori, nel corso di una audizione tenutasi l'11 luglio scorso. Betori, per la verità, era già stato chiamato dalla Commissione ad esprimere un giudizio sul ddl il 9 gennaio scorso. La bozza allora in discussione prevedeva però che nei rapporti tra lo Stato e le diverse confessioni religiose si stabilisse una gerarchia "a tre piani". Valdo Spini così la descriveva alla nostra agenzia (v. Adista n. 9/07): "In alto, i rapporti con la Chiesa cattolica regolati dal Concordato in forma di trattato internazionale; al primo piano, le Intese con chi vuole o può stipularle; al piano terra, invece, i culti 'riconosciuti', regolati appunto dalla legge sulla libertà religiosa". Insomma, sei mesi fa il ddl aveva un impianto che non toccava i tradizionali privilegi della Chiesa cattolica. E infatti, Betori aveva chiaramente specificato che il placet della Cei al testo era subordinato proprio al mantenimento di tale assetto.Solo che, nel frattempo, qualcosa è cambiato, e nel testo attualmente al vaglio della Commissione è ora prevista una sostanziale equiparazione della Chiesa cattolica alle altre confessioni religiose. Di qui gli strali lanciati da Betori l'11 luglio nel corso della sua seconda audizione: le nuove norme, ha detto Betori, "introducono per tutte le confessioni un regime giuridico sostanzialmente analogo, se non identico, a quello bilateralmente previsto per la Chiesa e per le confessioni diverse dalla cattolica", "regime che in talune ipotesi risulta persino migliorativo mediante il recepimento della normativa di diritto comune più favorevole". Questo non va bene perché porta ad una "omologazione" tra confessioni e religioni tra loro molto diverse che non è "coerente con la Costituzione" e con il "sentimento della popolazione" italiana.Non solo: "Nella tradizione giuridica italiana - ha rimarcato Betori - è specificato il riconoscimento della derivazione degli effetti civili dal matrimonio cattolico. In questo testo di legge questo aspetto del matrimonio cattolico viene assunto come paradigma di tutti i matrimoni religiosi". Non piace, insomma, ai vescovi italiani che con il nuovo testo ogni tipo di matrimonio religioso finisca per equivalersi anche negli effetti civili. Betori arriva fino ad agitare lo spauracchio della legalizzazione della poligamia, prevista da alcune religioni tra cui i musulmani. E incalza: "Come poter attribuire tout court un riconoscimento con effetti civili al loro matrimonio?". Altro punctum dolens, l'introduzione del principio della laicità a fondamento della libertà religiosa. Betori ha espresso ai deputati della Commissione tutta la "sorpresa e contrarietà" della Cei, sostenendo che quello della laicità è "un principio di recente acquisizione giurisprudenziale fino ad oggi estraneo al lessico normativo, che non risulta espressamente sancito né a livello costituzionale né a livello di legislazione ordinaria". Un approccio vicino quindi alla "tradizione giurisprudenziale non italiana ma piuttosto francese".Betori silura anche la proposta di creare un "registro delle confessioni e della relativa iscrizione, nonché dei 'diritti delle confessioni' iscritte in tale registro". "Si tratta di una novità - ha ammonito Betori - i cui esiti, per quel che si può prevedere al momento, potrebbero comportare un rischio di omologazione tra realtà religiose che rimangono invece fortemente differenziate". Ciò - ha detto - vale anche per l'accesso ai programmi televisivi o ai fini della destinazione del 5 per mille. "L'esigenza di favorire l'integrazione di nuovi gruppi e quindi la pacifica convivenza - ha avvertito il rappresentante della Cei - non deve tradursi in forme di ingiustificato cedimento di fronte a dottrine o pratiche che suscitano allarme sociale e che contrastano con principi irrinunciabili della nostra civiltà giuridica". Conclusione: durante l'audizione Betori ha precisato che "non qualsiasi intervento legislativo e probabilmente non questo intervento legislativo con queste modifiche può risultare adeguato rispetto all'esigenza" della tutela della libertà religiosa. Ma il de profundis della Chiesa cattolica al disegno di legge (che, se approvato, sanerebbe un vuoto legislativo che nel nostro Paese dura da oltre settant'anni, dando attuazione all'articolo 19 della Costituzione sulla libertà religiosa), lo ha comunque già di fatto pronunciato il 18 luglio ai microfoni di Radio Vaticana Venerando Marano, ordinario di Diritto ecclesiastico e coordinatore dell'Osservatorio giuridico-legislativo della Cei (sentito dalla Commissione Affari Costituzionali insieme a Betori): "Si tratta oggi di valutare se il testo così modificato non abbia complessivamente sbilanciato il delicato punto di equilibrio in precedenza raggiunto", tanto da determinare "la necessità di una profonda revisione o anche di una nuova impostazione". Se una sonora bocciatura del disegno di legge è arrivata dalla Chiesa cattolica, ad altre confessioni religiose (evangelici, avventisti, ebrei, testimoni di Geova e induisti) il testo al vaglio del Parlamento continua a sembrare valido. Lapidario il giudizio del pastore Domenico Maselli, presidente della Federazione delle Chiese evangeliche in Italia (Fcei), sentito anche lui in Commissione lo scorso 16 luglio: "L'affermazione che la legge sulla libertà religiosa trova il suo fondamento nel principio di laicità dello Stato va sostenuta senza alcuna incertezza". (valerio gigante)
www.adistaonline.it/?op=articolo&id=35739&PHPSESSID=d90d04389a349b5ea4397853...

Vitale
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Re: Libertà religiosa si, parità religiosa no.

Scritto da: Vitale 26/07/2007 23.42

LIBERTÀ RELIGIOSA SÌ, PARITÀ RELIGIOSA NO.
BETORI ISTRUISCE I PARLAMENTARI SUI CONFINI DELLA NUOVA LEGGE

Carissimo, probabilmente ti sarà sfuggito, ma questa notizia è già stata riportata qui:

freeforumzone.leonardo.it/viewmessaggi.aspx?f=47801&idd=7708

Ciao [SM=x570892]

Bruno

27/07/2007 00:39
 
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Re: Re: Libertà religiosa si, parità religiosa no.


Scritto da: brunodb2 27/07/2007 0.02

Carissimo, probabilmente ti sarà sfuggito, ma questa notizia è già stata riportata qui:
freeforumzone.leonardo.it/viewmessaggi.aspx?f=47801&idd=7708

Ciao [SM=x570892]

Bruno


Ops!!
Quando si legge troppo, qualcosa sfugge.
Sarà l'ora, sarà il caldo,

grazie [SM=x570892] Vitale
27/07/2007 14:12
 
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Io no sono un esperto di politica,ma adesso come TG ho capito una altra cosa!
Quando si tratta di ricevere "benedizioni materiali" (Vedi 8/1000) non si tiene conto di niente.Niente coscienza. Niente scrittura illuminante.Niente principi.
Niente di niente!
[SM=x570912] [SM=x570912] [SM=x570912]
Soppratutto si calpesta tutte le coscienze degli altri!
Ma leggete adesso:
w97 15/3 p. 16 par. 18 Inclina il tuo cuore al discernimento ***


Per piacere a Geova abbiamo bisogno di “discernimento in ogni cosa”. (2 Timoteo 2:7) L’assiduo studio della Bibbia e il seguire la guida dello spirito e dell’organizzazione di Dio ci aiuteranno a discernere cosa fare quando dobbiamo affrontare situazioni che potrebbero indurci a sbagliare. Supponiamo ad esempio che qualcosa nella congregazione non si svolga come secondo noi dovrebbe. Il discernimento spirituale ci aiuterà a capire che questa non è una ragione valida per smettere di servire Geova Dio e di frequentare i suoi servitori. Pensate al privilegio che abbiamo di servire Geova, alla libertà spirituale di cui godiamo, alla gioia che possiamo trarre dal servire come proclamatori del Regno. Il discernimento spirituale ci permette di vedere le cose nella giusta prospettiva e di capire che siamo dedicati a Dio e che dovremmo far tesoro della nostra relazione con lui, indipendentemente da ciò che fanno altri. Se non c’è nulla che possiamo fare dal punto di vista teocratico per risolvere un problema, dobbiamo aspettare pazientemente che Geova vi ponga rimedio. Invece di andarcene o di cedere alla disperazione, ‘aspettiamo Dio’. — Salmo 42:5, 11.

Ah si!!! Allora FORZA DIO! FORZA GEOVA!!!!!

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