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Prevaricazione o libertà di coscienza?

Ultimo Aggiornamento: 29/05/2008 21:18
13/05/2008 09:08
 
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Riporto integralmente questo articolo, con la speranza di sentire le opinioni di molti amici del forum:

"Un fantastico caso di relativismo culturale: il divieto del "diverso" come nuova religione.Ecco un classico caso di illiberalismo, nato dall'Europa eurabica e neogiacobina.
Ma cosa ci potevamo aspettare da quest'Europa di burocrati che credono che la "Libertà", la loro idea di libertà, sia qualcosa che deve essere imposta agli individui (anche contro la loro volontà, logicamente, perché non sanno quello che fanno). Finirà che toccherà a noi, laici e liberali, di impugnare la "spada" per difendere la Chiesa (sic!).
Da "moschettieri" a "Guardie del Cardinale"! (Commento di Franco Sensi, Riformatori Liberali Genova)

Da liberale e da laico decisioni del genere sono inaccettabili perché contro la nostra tradizione e le nostre radici, dobbiamo fare qualcosa perché la barbarie non trionfi. Dimenticavo: i musulmani fanatici nel nome dell'islam e di Maometto ringraziano...
Continuiamo a farci del male da soli (Commento di Arcipelago fuori dal Gulag)


STRASBURGO - La Corte Europea dei Diritti Umani ha affermato che "la libertà di manifestare le proprie convinzioni religiose comporta anche un aspetto negativo, ovverosia il diritto dell'individuo di non essere costretto a manifestare la propria confessione o i propri convincimenti religiosi e di non essere costretto ad agire in modo che si possa desumere che egli ha - o non ha - tali convincimenti. Le autorità statali non hanno il diritto di intervenire nella sfera della libertà di coscienza dell'individuo e di indagare sui suoi convincimenti religiosi, o di costringerlo a manifestare i suoi convincimenti in merito alla divinità. Questo è tanto più vero nel caso in cui una persona è costretta ad agire in tal modo allo scopo di esercitare certe funzioni, segnatamente in occasione della prestazione di un giuramento". La Corte Europea con sentenza del 21 febbraio 2008 ha condannato la Grecia per aver costretto l'avvocato Arret Alexandridis a manifestare i propri convincimenti religiosi in occasione della prestazione del giuramento previsto per l'inizio della sua attività forense (la formula del giuramento, infatti, era predisposta in modo tale da far supporre che il giurante fosse di fede cristiano-ortodossa ).
La sentenza rende palese la violazione del diritto di libertà religiosa da parte delle varie confessioni religiose a cominciare dai preti della Chiesa cattolica che, durante il periodo pasquale, si presentano alle case per ‘benedirle', oppure dei Testimoni di Geova che suonano ai campanelli per fare opera di conversione. Il ministro dell'Interno Roberto Maroni dovrà emanare direttive atte a che simili illecite attività cessino.
Dal Ministero dell'Interno dovrebbero essere inoltrate diffide alla CEI Conferenza episcopale italiana e ai Testimoni di Geova affinché si astengano dall'esercitare simili pratiche, con minaccia di azioni legali per il ristoro del danno derivante dalla lesione del diritto di libertà religiosa (la CEDU ha liquidato 2.000 euro, nel caso di specie). Contrariamente, c'è il rischio che ogni cittadino possa sporgere denuncia penale contro qualsiasi prete della Chiesa cattolica e contro i Testimoni di Geova che si presentassero alla porta. Per scaricare la Sentenza integrale della Corte Europea: olir. it/ricerca/ index.php? Form_Document= 4616"

LINK: lapulcedivoltaire.blogosfere.it/2008/05/la-ue-vieta-le-benedizioni-pasqu...

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"Non spetta alla chiesa decidere se la Scrittura sia veridica, ma spetta alla Scrittura di testimoniare se la chiesa è ancora cristiana" A.M. Bertrand
13/05/2008 10:56
 
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Re:
Ciao Agabo, se fosse vero, a mio parere sarebbe una violazione della libertà religiosa. Ma d’altro canto è giusto che in questo modo si eviti di importunare il prossimo, bussando alle porte per proclamare il proprio credo. In fondo sarei pure contenta: mi recano noia quando bussano alla mia porta i Testimoni di Geova [SM=x570871]. Se qualcuno vuole la Benedizione Pasquale nella casa può sempre prenotarla per telefono… Ultimamente sono circondata dai tdg, ora una vicina tdg, una simpaticona, non sapendo che già conosco il campo e che sono una super critica, sta provando ad attaccare bottone con me… Ne vedrà delle belle… [SM=x570874]
Le cose che si vedono sono per un tempo
ma quelle che non si vedono sono eterne - 2Corinzi 4:18


13/05/2008 13:24
 
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Agabo ha scritto:

...La sentenza rende palese la violazione del diritto di libertà religiosa da parte delle varie confessioni religiose a cominciare dai preti della Chiesa cattolica che, durante il periodo pasquale, si presentano alle case per ‘benedirle', oppure dei Testimoni di Geova che suonano ai campanelli per fare opera di conversione. Il ministro dell'Interno Roberto Maroni dovrà emanare direttive atte a che simili illecite attività cessino.
Dal Ministero dell'Interno dovrebbero essere inoltrate diffide alla CEI Conferenza episcopale italiana e ai Testimoni di Geova affinché si astengano dall'esercitare simili pratiche, con minaccia di azioni legali per il ristoro del danno derivante dalla lesione del diritto di libertà religiosa (la CEDU ha liquidato 2.000 euro, nel caso di specie). Contrariamente, c'è il rischio che ogni cittadino possa sporgere denuncia penale contro qualsiasi prete della Chiesa cattolica e contro i Testimoni di Geova che si presentassero alla porta. Per scaricare la Sentenza integrale della Corte Europea: olir. it/ricerca/ index.php? Form_Document= 4616"

Avevo letto questo articolo e, in parte, anche la sentenza della Corte Europea (in francese). Non sono riuscito a comprendere però, dato che la mia lettura è stata parziale, se quanto scritto dall'estensore dell'articolo sia effettivamente ciò che di deduce da tale sentenza, o se siano invece solo delle personali "interpretazioni" di tale sentenza.
Da una prima impressione mi pare sia valida la seconda ipotesi...

Mi leggerò con attenzione la sentenza della Corte Europea per comprendere meglio come stanno le cose.

Achille
13/05/2008 23:08
 
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STRASBURGO - La Corte Europea dei Diritti Umani ha affermato che "la libertà di manifestare le proprie convinzioni religiose comporta anche un aspetto negativo, ovverosia il diritto dell'individuo di non essere costretto a manifestare la propria confessione o i propri convincimenti religiosi e di non essere costretto ad agire in modo che si possa desumere che egli ha - o non ha - tali convincimenti. Le autorità statali non hanno il diritto di intervenire nella sfera della libertà di coscienza dell'individuo e di indagare sui suoi convincimenti religiosi, o di costringerlo a manifestare i suoi convincimenti in merito alla divinità. Questo è tanto più vero nel caso in cui una persona è costretta ad agire in tal modo allo scopo di esercitare certe funzioni, segnatamente in occasione della prestazione di un giuramento". La Corte Europea con sentenza del 21 febbraio 2008 ha condannato la Grecia per aver costretto l'avvocato Arret Alexandridis a manifestare i propri convincimenti religiosi in occasione della prestazione del giuramento previsto per l'inizio della sua attività forense (la formula del giuramento, infatti, era predisposta in modo tale da far supporre che il giurante fosse di fede cristiano-ortodossa ).
La sentenza rende palese la violazione del diritto di libertà religiosa da parte delle varie confessioni religiose a cominciare dai preti della Chiesa cattolica che, durante il periodo pasquale, si presentano alle case per ‘benedirle', oppure dei Testimoni di Geova che suonano ai campanelli per fare opera di conversione. Il ministro dell'Interno Roberto Maroni dovrà emanare direttive atte a che simili illecite attività cessino.
Dal Ministero dell'Interno dovrebbero essere inoltrate diffide alla CEI Conferenza episcopale italiana e ai Testimoni di Geova affinché si astengano dall'esercitare simili pratiche, con minaccia di azioni legali per il ristoro del danno derivante dalla lesione del diritto di libertà religiosa (la CEDU ha liquidato 2.000 euro, nel caso di specie). Contrariamente, c'è il rischio che ogni cittadino possa sporgere denuncia penale contro qualsiasi prete della Chiesa cattolica e contro i Testimoni di Geova che si presentassero alla porta. Per scaricare la Sentenza integrale della Corte Europea: olir. it/ricerca/ index.php? Form_Document= 4616

Fonte: lapulcedivoltaire.blogosfere.it/2008/05/la-ue-vieta-le-benedizioni-pasqu...



Saluti.

Hushai

13/05/2008 23:18
 
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Visto che siamo in tema di sentenze di questa ormai FAMIGERATA Corte Europea
Della sentenza segnalata da Husai s'è già parlato, c'è un'apposita discussione, vorrei dunque segnalare un'altra decisione federale al fine di non far diventare questa discussione un doppione dell'altra. La Corte Europea ha appena approvato un sentenza che va in direzione opposta in materia di politically correct a quella segnalata da Husai, e per una volta devo fare il difensore della cosidetta "lobby gay":


LA CORTE EUROPEA MINACCIA DI DISCRIMINARE I DOCENTI GAY

IRLANDA - In un recente comunicato ufficiale i sindacati irlandesi hanno espresso disappunto nei confronti della Comunità Europea, che tramite la sua Commissione ha confermato la possibilità di licenziare i docenti di cui sia attestata l'omosessualità, da parte delle scuole private gestite da enti religiosi. La norma risiede nell'articolo 37 dell'Employment Equality Act, che recita: "le scuole che promuovono certi valori religiosi possono intraprendere azioni per prevenire che un loro impiegato minacci l'ethos religioso dell'istituzione".



La Commissione Europea ha inizialmente dichiarato che la norma non era compatibile con la legislazione europea anti discriminazione; in seguito ha cambiato parere, dopo che il governo irlandese ha replicato che tale norma creava problemi al trattamento paritario. La Commissione ha così deciso che un impegato non deve minacciare l'ethos dell'istituzione per cui lavora, per esempio un ospedale o un istituto religioso. In Irlanda la situazione è tragica in quanto il 95% delle scuole primarie è di proprietà della Chiesa Cattolica Romana. L'ethos puo' essere minacciato anche dagli insegnanti divorziati e conviventi di fatto: giuridicamente esistono grosse difficlotà a definire il concetto di tale minaccia. I sindacati devono già difendere decine di insegnanti accusati di omosessualità, compresi quelli che non hanno fatto dichiarazioni a riguardo e che vivono le proprie inclinazioni sessuali in un contesto puramente privato. In teoria le persone LGBT sono protette dalle discriminazioni sul luogo di lavoro da una specifica direttiva UE . Ma l'eccezione stabilita dalla Commissione apre un grosso varco alla tutela dei lavoratori omosessuali.

Giorgio Lazzarini
fonte



Non ha senso licenziare una persona con la motivazione che è gay, tanto più che per la Chiesa cattolica non è peccato l'essere gay come cosa in sé, e dunque non c'è niente di sbagliato in un gay che insegna. Sarebbero meritevoli di licenziamento solo se, oltre a fare i docenti, si mettessero anche a pubblicizzare l'ideologia "gender", e questo sì sarebbe incompatibile con l'istituzione per cui lavorano. Ma un professore che segue il programma e neppure parla agli studenti di omosessulità, può essere licenziato da un istituto che l'ha regolarmente assunto solo perché è gay?

Ad maiora
[Modificato da Polymetis 13/05/2008 23:41]
---------------------
Ά όταν έκτιζαν τα τείχη πώς να μην προσέξω.
Αλλά δεν άκουσα ποτέ κρότον κτιστών ή ήχον.
Ανεπαισθήτως μ' έκλεισαν απο τον κόσμο έξω
(Κ. Καβάφης)
13/05/2008 23:56
 
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bhe in fondo non è cosi male, e come se ci iscriviamo ad un sito, facciamo un contratto telefonico..possiamo decidere se avere pubblicita da terzi,vale anche per la religione se sono buddista cattolica perche devo avere la pubblicità dei tdg?per quanto riguarda la benedizione delle casa mi sa che da un po che non si fa piu almenoche non viene richiesta,la mia cuuriosita,ora, è sapere cosa faranno i tdg se attueranno queste "leggi"! [SM=g27824]
--------------------------------------------------
AVER PAURA DEL DIAVOLO E' UNO DEI MODI DI DUBITARE DI DIO ...
14/05/2008 06:51
 
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hushai ha scritto:

STRASBURGO - La Corte Europea dei Diritti Umani ha affermato che "la libertà di manifestare le proprie convinzioni religiose comporta anche un aspetto negativo...

Ho unificato questo tuo intervento a quello identico già inserito da Agabo. Come ho già detto, a me pare che quello che si legge in questo articolo non sia affatto quanto è stato affermato dalla Corte Europea, ma siano solo le "interpretazioni" dell'autore della pagina in cui si segnala la sentenza
Qualcuno ha avuto tempo di leggere i contenuti della sentenza?

Achille
[Modificato da Achille Lorenzi 14/05/2008 06:51]
14/05/2008 09:08
 
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Re:
Non ho il tempo di correggerlo. Ho usato il correttore automatico. Ho dato una veloce scorsa, non mi pare che si riferisca ai preti e ai testimoni di Geova.

PRIMA SEZIONE SI DÀ DA FARE ALEXANDRIDIS c. GRECIA (richiesta n. 19516/06) SENTENZA STRASBURGO il 21 febbraio 2008 questa sentenza diventerà definitiva nelle condizioni definite all'articolo 44 § 2 della convenzione. Può subire modifiche di forma. SENTENZA ALEXANDRIDIS c. GRECIA 1 nell'affare Alexandridis c. Grecia, Cour europea dei diritti dell'uomo (prima sezione), che si riuniscono in una camera composta da: Loukis Loucaides, président, christos Rozakis, nina Vaji?, Khanlar Hajiyev Dean Spielmann, Sverre Erik Jebens, Giorgio Malinverni, giudici, e di Søren Nielsen, cancelliere di sezione, in seguito averne deliberato in camera del consiglio il 31 gennaio 2008, pronuncia la sentenza che ecco, adottato a questa data: PROCEDURA 1. All'origine dell'affare si trova una richiesta (n. 19516/06) diretta contro la repubblica ellenica e fra cui un cittadino di questo Stato, il sig. Theodoros Alexandridis ("il ricorrente"), ha investito la Corte il 3 maggio 2006 ai sensi dell'articolo 34 della convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la convenzione"). 2. Il ricorrente è rappresentato dal monitor greco Helsinki, membro della Federazione internazionale Helsinki. Il governo greco ("il governo") è rappresentato dai delegati del suo agente, i sigg. S. Spyropoulos, agente delle imposte presso Conseil giuridico dello Etat ed I. Bakopoulos, ascoltatore presso il Consiglio giuridico dello Stato." 3. Il ricorrente adduce in particolare che il fatto di essere stato obbligato a rivelare che non era cristiano ortodosso ha minacciato il suo diritto non di manifestare le sue convinzioni. 4. L'11 maggio 2006, la Corte ha deciso di comunicare le obiezioni tratte degli articoli 9 e 13 della convenzione al governo. Facendo valere le disposizioni dell'articolo 29 § 3 della convenzione, ha deciso che sarebbero esaminati allo stesso tempo l'ammissibilità ed il buon fondamento dell'affare. 2 SENTENZA ALEXANDRIDIS c. GRECIA NE FA i. Le CIRCOSTANZE della SPECIE 5. con decisione del ministro della giustizia, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'dell'8 settembre 2005, il ricorrente fu nominato avvocato presso il Tribunale di primo grado di Atene. 6. Il 2 novembre 2005, il ricorrente si rese al Tribunale di primo grado di Atene per prestare il giuramento professionale. Infatti, ai sensi dell'articolo 1 del codice degli avvocati (vedi paragrafo 17 sotto), la prestazione di giuramento dinanzi ad un tribunale competente è una condizione necessaria affinché l'avvocato possa esercitare le sue funzioni. A. La versione dei fatti data dal ricorrente 7. il ricorrente si rese al segretariato del Tribunale di primo grado. Conformemente alla pratica, il segretariato gli fornisce un formulario di verbale, che porta un testo standard, ed invitò il ricorrente a riempirlo aggiungendo nella data ed il suo stato civile. 8. Successivamente, il ricorrente si presentò presso il presidente del Tribunale di primo grado di Atene nel corso dell'udienza pubblica che questa teneva questo giorno, gli trasmise il formulario di verbale, debitamente riempito e chiese a questa di permetterle di prestare il giuramento professionale. 9. Il presidente del tribunale invitò il ricorrente ad affiggere la mano diritta sul vangelo e prestare giuramento. Il ricorrente informò il presidente che non era cristiano ortodosso e che desiderava dunque fare una dichiarazione solenne. Il presidente accolse la sua domanda. 10. Al termine di questa procedura, il verbale fu firmato dal presidente ed il cancelliere del tribunale. B. Le versioni dei fatti date dal governo 1. secondo le sue osservazioni iniziali 11. Anziché rendersi al segretariato del tribunale, conformemente alla procedura stabilita dalla pratica, il ricorrente si presentò direttamente dinanzi al presidente del tribunale e chiese a questa di permetterle di fare una dichiarazione solenne. Il presidente accolse la sua domanda. 12. Successivamente, il ricorrente si rese al segretariato del Tribunale di primo grado. Mentre esistevano due formulari diversi da procèsverbal, uno per il giuramento religioso e l'altro per la dichiarazione ARRÊT ALEXANDRIDIS c. GRECIA 3 solenne, il ricorrente non chiese il formulario che corrisponde alla sua situazione, ma riempie il formulario che attesta la prestazione di un giuramento religioso. Il segretariato firmò il verbale e ne fornisce copie al ricorrente. 2. Secondo le sue osservazioni in risposta a quelle del ricorrente 13. Il ricorrente si presentò presso il presidente del Tribunale di primo grado di Atene, fornito di un formulario di verbale che attesta la prestazione di un giuramento religioso. 14. Il presidente invitò il ricorrente a prendere il giuramento previsto dall'articolo 19 del codice dei funzionari (vedi paragrafo 18 sotto), senza chiedergli di rivelare le sue convinzioni religiose. Il ricorrente reagisce e chiese di fare una dichiarazione solenne. Il presidente accolse la sua domanda. 15. Fin dal suo ritorno al segretariato, il ricorrente chiese copie del verbale che attestano la sua prestazione di giuramento e non procedé ad alcun passo per ottenere la correzione di quest'ultimo. C. Il verbale dell'udienza del Tribunale di primo grado di Atene del 2 novembre 2005 16. Il testo standard redatto al termine della procedura di prestazione di giuramento del ricorrente si leggeva così: "In occasione dell'udienza pubblica che si è svolta oggi, Theodoros Alexandridis apparì e mostrare al presidente la Gazzetta ufficiale nº 222 l'8/9/2005 in virtù del quale era stato nominato avvocato presso il Tribunale di primo grado di Atene e chiese l'autorizzazione di prestare il giuramento professionale." Il procuratore prese la parola e propose che sia autorizzato a prestare giuramento. Il presidente invitò (...) (l'interessato) che, dopo avere affigguto la mano diritta sul vangelo santo, prestò il giuramento che il presidente gli dettò: "Giuro di essere fedele alla patria, obbedire alla costituzione ed alle leggi e riempire coscienziosamente i miei doveri." "Il presente verbale fu redatto e firmato a sostegno di ciò che precede." "(firme del presidente e del cancelliere) II." Il DIRITTO E la PRATICA NAZIONALI PERTINENTI 17 in Grecia, lo statuto d'avvocato è disciplinato dal codice degli avvocati, decreto legislativo nº 3026/1954. 4 SENTENZA ALEXANDRIDIS c. GRECIA articolo 1 "l'avvocato è un funzionario pubblico non remunerato (...). prima di qualsiasi esercizio delle sue funzioni, l'avvocato è obbligato a prestare il giuramento professionale dinanzi al tribunale competente ed iscriversi alla sbarra;" dopo la sua iscrizione, la sua nomina è completata. "articolo 22" l'1. avvocato è obbligato a prestare il giuramento di funzionario pubblico in occasione di un'udienza pubblica del Tribunale di primo grado (...) (...) 3. il cancelliere del tribunale è obbligato a redigere il giorno stesso il verbale della prestazione di giuramento e trasmetterlo entro otto giorni alla sbarra; solo il verbale porta prova della prestazione del giuramento. "18. l'articolo 19 del codice dei funzionari è così formulato:" Prestazione di giuramento - presa delle funzioni l'1. (...) giuramento è il seguente: a) "giuro di essere fedele alla patria, obbedire alla costituzione ed alle leggi e riempire coscienziosamente i miei doveri". (...) c) Coloro che dichiarano non credere ad alcuna religione o quelli fra cui la religione non permettono la prestazione di giuramento, confermano, anziché prestare giuramento, cosa che segue: "dichiaro, invocando il mio onore e la mia coscienza di essere fedele alla patria, di obbedire alla costituzione ed alle leggi e di riempire coscienziosamente i miei doveri (...)" 19 secondo una pratica stabilita, l'avvocato che desidera prestare il giuramento professionale o fare una dichiarazione solenne si rende al segretariato del Tribunale di primo grado nella molla della sbarra di cui è membro per procurarsi un formulario di verbale, che porta un testo standard. L'interessato deve riempire alcune informazioni, come la data, il suo stato civile ed il numero della Gazzetta ufficiale in virtù della quale è stato nominato avvocato. Successivamente, si presenta dinanzi al tribunale e consegna il formulario al presidente, che lo invita a prestare giuramento. Dopo la prestazione di giuramento, il presidente ed il cancelliere firmano il verbale, la cui copia deve essere depositata dall'interessato alla sbarra. 20. L'articolo 145 del codice di procedura penale è così formulato: Correzione e messa a punto delle decisioni, dei decreti e dei verbali "l'1. quando errori che non comportano la nullità si producono in una sentenza o un decreto, giudice che lo ha reso ordina, ex officio o dopo la domanda di del procuratore ARRÊT ALEXANDRIDIS c. GRECIA 5 o di una delle parti, della sua correzione o della sua messa a punto a condizione che non ci sia alterazione o di modifica sostanziale di ciò che si è svolto all'udienza." 2. La correzione può riguardare, tra l'altro, l'identità dell'imputato, la messa a punto di una motivazione insufficiente e la precisione del dispositivo della sentenza (...) 3. entro venti giorni a partire dalla trascrizione della sentenza definitiva, messa al netto, al registro speciale tenuto all'innesto, le parti ed il procuratore possono chiedere o lo giudicano potere ex officio ordinare la correzione degli errori o la messa a punto delle omissioni nei verbali, se le condizioni del paragrafo 1 si trovano riunite. "IN DIRITTO I. SULLE VIOLAZIONI ADDOTTE DEGLI ARTICOLI 8,.9 E 14 DELLA CONVENZIONE 21." Il ricorrente si lagna che in occasione della procedura di prestazione di giuramento professionale, prevista dagli articoli 1 e 22 del codice degli avvocati, è stato obbligato a rivelare le sue convinzioni religiose in ignoranza degli articoli 8,.9 e 14 della convenzione. La Corte esaminerà le sue obiezioni soltanto dal punto di vista dell'articolo 9 della convenzione, così formulato: "1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione;" questo diritto implica la libertà di cambiare religione o di convinzione, come pure la libertà di manifestare la sua religione o la sua convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, con il culto, l'insegnamento, le pratiche ed il compimento dei riti. 2. La libertà di manifestare la sua religione o le sue convinzioni non può essere oggetto di altre restrizioni che quelle che, previste dalla legge, costituiscono misure necessarie, in una società democratica, alla sicurezza pubblica, alla protezione dell'ordine, della salute o della morale pubbliche, o alla protezione dei diritti e libertà di altra. "A. Sull'ammissibilità 22." Il governo afferma a titolo principale che il ricorrente non ha esaurito i mezzi di ricorso interno, poiché avrebbe potuto chiedere la correzione del verbale ai sensi dell'articolo 145 del codice di procedura penale. Secondo il governo, il danno pretese alla libertà di religione del ricorrente si riferiva al fatto che il verbale lo presentava come che ha prestato un giuramento religioso, contrariamente alle sue convinzioni. Ma, l'introduzione di una domanda di correzione avrebbe potuto offrire al ricorrente il raddrizzamento delle sue obiezioni. 6 SENTENZA ALEXANDRIDIS c. GRECIA 23. Il ricorrente si oppone alle tesi avanzate dal governo. Secondo lui, le sue obiezioni non riguardano soprattutto il fatto che lo procèsverbal non corrisponde alla realtà, ma sull'obbligo di manifestare apertamente le sue convinzioni religiose in occasione della procedura controversa. Ma, il diritto greco non offre mezzi di ricorso disponibile ed effettivi che permettono di rettificare questa violazione. 24. La Corte ricorda che ai sensi della norma dell'esaurimento dei mezzi di ricorso interno enunciata all'articolo 35 § 1 della convenzione, un ricorrente deve fare valere i ricorsi normalmente disponibili e sufficienti per permetterle di ottenere riparazione delle violazioni che adduce, visto che spetta al governo che adduce a propria difesa il non esaurimento convincere la Corte che il ricorso invocato era effettivo e disponibile tanto in teoria che in pratica all'epoca dei fatti, cioè che era accessibile e suscettibile di offrire al ricorrente il raddrizzamento delle sue obiezioni e che presentava prospettive ragionevoli di successo (vedere, fra altre, Akdivar e Giacobbe ed altri c. Italia, nº 16041/02, § 63, 15 dicembre 2005). 25. La Corte rileva che la domanda di correzione evocata dal governo non può essere considerata come che soddisfa le condizioni d'accessibilità e d'efficacia volute dall'articolo 35 della convenzione. Infatti, si tratta di una procedura prevista dal codice di procedura penale ed applicabile a priori nel contesto penale. Non risulta dalla formulazione di questa disposizione che questa possa essere applicabile nell'ambito di diverse procedure, in particolare in procedure sommarie, nonjuridictionnelles come quella della prestazione di giuramento. D'altra parte, il governo non ha fornito alcun esempio giurisprudenziale che avrebbe permesso alla Corte di constatare soltanto il ricorso proposto è stato introdotto in modo efficace in casi simili a quello del ricorrente. 26. Alla luce delle considerazioni che precedono, ne consegue che l'eccezione deve essere allontanata. 27. D'altra parte, la Corte constata che quest'obiezione non è ovviamente male fondata ai sensi dell'articolo 35 § 3 della convenzione e che non si urta ad alcuna altra ragione d'irrecevibilità. Occorre dunque dichiararlo ammissibile. B. Sul fondo 1. tesi delle parti 28. Il governo attribuisce molta importanza, nella sua versione dei fatti, sul comportamento assertivamente negligente del ricorrente. Afferma che quest'ultimo è solo responsabile della situazione di cui si lagna dinanzi alla Corte, poiché non è stato diligente e non si è conformato alla procedura di prestazione di giuramento. Infatti, il ricorrente si è presentato ARRÊT ALEXANDRIDIS c. GRECIA 7 direttamente dinanzi al presidente del tribunale senza essersi fornito del formulario pertinente. Mentre esistevano due formulari diversi da verbale, uno per il giuramento religioso e l'altro per la dichiarazione solenne, il ricorrente non ha utilizzato il buono formulario. A questo titolo, il governo produce dinanzi alla Corte due copie di questi formulari, datati di 2007. secondo il governo, il ricorrente non era obbligato a manifestare le sue convinzioni religiose. A titolo alternativo, il governo solleva che anche se il ricorrente fosse obbligato a rivelare che non era cristiano ortodosso, questo era giustificato da uno scopo d'interesse pubblico e conforme al principio di proporzionalità. 29. Il ricorrente combatte le tesi avanzate dal governo. Adduce che, come qualsiasi avvocato che si presenta dinanzi ai tribunali per prestare giuramento, è stato considerato, da difetto, come cristiano ortodosso ed ha dovuto enunciare la sua appartenenza religiosa prima di essere autorizzato a prestare un giuramento diverso. Ciò spiega, secondo il ricorrente, il fatto che lo procèsverbal lo presenta come avendo prestato il giuramento religioso. A questo titolo, il ricorrente aggiunge che la maggioranza dei formulari standard utilizzati dinanzi ai tribunali, come le relazioni d'udienza di testimoni, fa riferimento al culto ortodosso. 30. Per quanto riguarda le osservazioni del governo, il ricorrente solleva che le versioni dei fatti presentate da quest'ultimo nei vari documenti esibiti dinanzi alla Corte sono contradittorie ed incoerenti. In ogni caso, il ricorrente afferma che non è neppure possibile che il presidente del tribunale autorizza un giovane avvocato, che si presenta dinanzi ad essa senza essere in possesso dei documenti necessari, prestare giuramento. D'altra parte, il ricorrente nota che le copie di verbale fornite dal governo sono datate del 2007 e che nel 2005, egli esisteva un solo formulario, quello relativo al giuramento religioso. 2. Valutazione della Corte a) principi generali 31. La Corte ricorda che, come protetta dall'articolo 9, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione rappresenta una delle basi di una "società democratica" ai sensi della convenzione. Questa libertà appare, nella sua dimensione religiosa, fra gli elementi più essenziali dell'identità di che crede e della loro concezione della vita, ma è anche un bene prezioso per i athées, i agnostiques, gli scettici o gli indifferenti. Va dal pluralismo - chèrement conquistati nel corso dei secoli - che non può essere dissociato di simile società. Questa libertà implica, in particolare, quella di aderire o no ad una religione e quella di praticarla o non praticarla (vedere, tra l'altro, Kokkinakis c. Grecia, decisione del 25 maggio 1993, serie A n. 260-A, p. 17, § 31, e Buscarini ed altri c. San Marino (GC), nº 24645/94, § 34, CEDU 1999-I). 8 SENTENZA ALEXANDRIDIS c. GRECIA 32. Se la libertà di religione dipende inizialmente dal foro interno, implica anche quella di manifestare la sua religione individualmente ed in privato, o in modo collettivo, in pubblico e nel cerchio di quelli di cui si condivide la fede. D'altra parte, la Corte ha già avuto occasione di consacrare diritti negativi nell'ambito dell'articolo 9 della convenzione, in particolare la libertà non di aderire ad una religione e quella non di praticarla (vedere, in questo senso, Kokkinakis c. Grecia, e Buscarini ed altri c. San Marino, summenzionati). b) Applicazione nella specie 33. La Corte osserva di primo acchito che si trova confrontata a versioni divergenti su alcuni elementi dei fatti, in particolare sul punto di sapere se il ricorrente aveva rispettato la procedura da seguire per prestare giuramento. Su questo punto, il governo, che contesta la versione del ricorrente, presente due versioni poco compatibili tra esse. Mentre nelle sue prime osservazioni, afferma in modo categorico che il ricorrente si è direttamente presentato dinanzi al presidente, senza essere in possesso del formulario di verbale, egli sostiene, nelle sue osservazioni supplementari, che il ricorrente ha trasmesso al presidente del tribunale un formulario di procèsverbal erroneo. 34. La Corte, che rimane libera di consegnarsi alla sua valutazione alla luce di tutti i materiali di cui dispone (Ribitsch c. Austria, decisione del 4 dicembre 1995, serie A nº 336, p. 24, § 32), nota che non sorge da alcun documento che il ricorrente non ha seguito la procedura prevista. Del resto, il governo non ha fornito alcun altro elemento a sostegno di questa versione. In compenso, il verbale dell'udienza del Tribunale di primo grado di Atene del 2 novembre 2005 (vedi paragrafo 16 sopra), solo documento ufficiale elaborato al termine della procedura controversa, va nel senso delle dichiarazioni del ricorrente. Infatti, questo documento riporta le firme del presidente e del cancelliere del tribunale, cosa che conferma la versione del ricorrente, secondo la quale il formulario di verbale è stato trasmesso al presidente in occasione dell'udienza, conformemente alla procedura. Considerando ciò che precede, la Corte non può accordare pesi particolare all'argomentazione del governo, secondo la quale il ricorrente non avrebbe rispettato la procedura da seguire. 35. Occorre dunque esaminare successivamente il fondo delle allegazioni del ricorrente. A questo riguardo, la Corte nota che, anche se l'istituzione di prestazione di giuramento potrebbe generare dubbi così alla sua necessità nel quadro di una procedura dinanzi ad un tribunale, tuttavia non è destinata a deliberare in modo astratto sulla prestazione di giuramento in tanto che condizione d'esercizio della funzione d'avvocato. La questione che si pone nel caso in questione è di sapere se il modo in cui la procedura di prestazione di giuramento si è svolta dinanzi al Tribunale di primo grado ha obbligato il ricorrente a rivelare le sue convinzioni religiose in ignoranza dell'articolo 9 della convenzione. SENTENZA ALEXANDRIDIS c. GRECIA 9 36. La Corte nota che la procedura di prestazione di giuramento d'avvocato, così come deriva dagli elementi prodotti davanti essa, riflette l'esistenza di una presunzione, secondo la quale l'avvocato che si presenta dinanzi al tribunale è cristiano ortodosso e desidera prestare il giuramento religioso. Così, quando il ricorrente si è presentato dinanzi al tribunale, si è visto costretto a dichiarare che non era cristiano ortodosso e, dunque, di rivelare in parte le sue convinzioni religiose, per potere fare una dichiarazione solenne. 37. D'altra parte, la lettura del diritto nazionale pertinente sostiene questa constatazione. Infatti, secondo il primo paragrafo dell'articolo 19 del codice dei funzionari (vedi paragrafi 18 sopra), il giuramento che qualsiasi funzionario è invitato a prestare è normalmente il giuramento religioso. L'interessato, per essere autorizzato a fare una dichiarazione solenne, è costretto a dichiarare che è athée o che la sua religione non permette la prestazione di giuramento. 38. Ma, la Corte considera che la libertà di manifestare le sue convinzioni religiose comporta anche un aspetto negativo, cioè il diritto per l'individuo non di essere obbligato a manifestare la sua confessione o le sue convinzioni religiose e non di essere obbligato ad agire di modo che si possa trarre come conclusione che ha - o non ha - tali convinzioni. Agli occhi della Corte, le autorità statali non hanno il diritto di intervenire nel settore della libertà di coscienza dell'individuo e ricercare le sue convinzioni religiose, o costringerlo a manifestare le sue convinzioni che riguardano il divinité. Ciò è tanto più vero qualora una persona sia obbligata ad agire in tal modo allo scopo di esercitare alcune funzioni, in particolare in occasione di una prestazione di giuramento. 39. D'altra parte, la Corte nota che il fatto che il verbale, solo documento ufficiale recante prova della prestazione del giuramento, presenta il ricorrente poiché avendo prestato un giuramento religioso, contrariamente alle sue convinzioni, lascia apparire l'idea che gli avvocati che prestano giuramento sono considerati da principio di culto cristiano ortodosso. Certamente, il governo sostiene che esistevano due formulari di verbale, uno per il giuramento religioso e l'altro per la dichiarazione solenne. Tuttavia, le copie che produce dinanzi alla Corte a sostegno delle sue dichiarazioni datano di 2007. visto che il governo non fornisce alcuna copia dei verbali stabiliti per il periodo in causa, la Corte non può pronunciarsi per l'esistenza tali formulari all'epoca dei fatti. 40. In ogni caso, ammettendo anche che due formulari diversi esistevano, la Corte ritiene che non può essere attribuito al ricorrente l'omissione pretese di procurarsi il formulario adeguato. Infatti, il presidente e l'innesto del tribunale avrebbero dovuto informare il ricorrente che esisteva un formulario specifico per la dichiarazione solenne. 41. Alla luce Di ciò che precede, la Corte conclude che il fatto che il ricorrente ha dovuto rivelare dinanzi al tribunale competente che non era cristiano ortodosso e che non desiderava prestare il giuramento religioso, ma fare i 10 SENTENZA ALEXANDRIDIS c. GRECIA dichiarazione solenne ha minacciato la sua libertà non di dovere manifestare le sue convinzioni religiose. Dunque c'ha stato violazione dell'articolo 9 della convenzione. II. Sulla VIOLAZIONE ADDOTTA dell'ARTICOLO 13 della CONVENZIONE 42. Il ricorrente si lagna che non disponeva in diritto nazionale di alcun ricorso a attraverso del quale avrebbe potuto sollevare le sue obiezioni tratte pretese della violazione della sua libertà di religione. Invoca l'articolo 13 della convenzione, così formulato: "Ogni persona i cui diritti e libertà riconosciuti (...) nella convenzione sono stati violati, ha diritto alla concessione di un ricorso effettivo dinanzi ad un'istanza nazionale, proprio quando la violazione sarebbe stato commesso da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali." "A. Sull'ammissibilità 43." La Corte constata che quest'obiezione non è ovviamente male fondata ai sensi dell'articolo 35 § 3 della convenzione. La Corte rileva d'altra parte che non si urta ad alcuna altra ragione d'irrecevibilità. Occorre dunque dichiararlo ammissibile. B. Sul fondo 44. Il governo sostiene che questa disposizione non è stata infranta. Infatti, l'interessato avrebbe potuto chiedere la correzione del processo verbale ai sensi dell'articolo 145 del codice di procedura penale. 45. Il ricorrente afferma che non disponeva di ricorso che avrebbe potuto fornirgli una riparazione adeguata per la violazione constatata. 46. La Corte ricorda che l'articolo 13 della convenzione garantisce l'esistenza in diritto nazionale di un ricorso per le obiezioni che si possono ritenere "giustificabili" nei confronti della convenzione. Tale ricorso deve autorizzare l'istanza nazionale competente a conoscere del contenuto dell'obiezione fondata sulla convenzione ed offrire il raddrizzamento adeguato, anche se gli stati contraenti usufruiscono di un certo margine di valutazione quanto al modo di conformarsi agli obblighi che fa loro questa disposizione. Il ricorso imposto dall'articolo 13 deve essere "effettivo", in pratica come in diritto (Hassan e Tchaouch c. Bulgaria (GC), n. 30985/96, §§ 96-98, CEDU 2000-XI ed Eglise metropolitana della Bessarabie ed altri c. Moldavia, n. 45701/99, § 136-137, CEDU 2001-XII). SENTENZA ALEXANDRIDIS c. GRECIA 11 47. nella specie, la Corte si è pronunciato per la violazione diritti del ricorrente ai sensi dell'articolo 9 della convenzione. Le sue obiezioni rivestono dunque un carattere giustificabile ai sensi della giurisprudenza della Corte. 48. Tenuto conto delle ragioni per le quali ha respinto l'eccezione di nonépuisement che il governo tirava dell'articolo 145 del codice di procedura penale (vedere il paragrafo 25 sopra) e visto che il governo non tiene conto di alcun altro ricorso che il ricorrente avrebbe potuto esercitare per ottenere il raddrizzamento della violazione della sua libertà di religione, forza è alla Corte di constatare che lo Stato è venuto meno ai suoi obblighi che derivano dall'articolo 13 della convenzione. 49. Perciò, c'ha stato violazione dell'articolo 13 della convenzione. III. Sull'APPLICAZIONE dell'ARTICOLO 41 della CONVENZIONE 50 ai sensi dell'articolo 41 della convenzione, "se la Corte dichiara che c'ha stato violazione della convenzione o dei suoi protocolli, e se il diritto nazionale dell'alta parte contraente permette di cancellare soltanto imperfettamente le conseguenze di questa violazione, la Corte accorda alla parte danneggiata, eventualmente, una soddisfazione equa." "A. Danno 51." Il ricorrente richiede 3.000 euro (EUR) a titolo del pregiudizio morale che avrebbe subito. 52. Il governo afferma che una constatazione di violazione costituirebbe in sé una soddisfazione equa sufficiente. 53. La Corte considera che vi occorre assegnare al ricorrente 2.000 EUR a titolo del pregiudizio morale. B. Spese e costi 54. Il ricorrente non presenta domande di rimborso delle sue spese e costi. 55. Perciò, la Corte ritiene che non c'è motivo di assegnargli di somma a questo titolo. C. Interessi moratori 56. La Corte giudica adeguata di copiare il tasso degli interessi moratori sul tasso d'interesse della facilità di prestito marginale della banca centrale europea aumentato di tre punti di percentuale. 12 SENTENZA ALEXANDRIDIS c. GRECIA DA PARTE di CES RAGIONI, la CORTE, all'unanimità, 1. dichiara la richiesta ammissibile; 2. Dice che c'ha stato violazione dell'articolo 9 della convenzione; 3. Dice che c'ha stato violazione dell'articolo 13 della convenzione; 4. Dice a) che lo Stato difensore deve versare al ricorrente, entro tre mesi a partire dal giorno dove la sentenza sarà diventata definitiva ai sensi dell'articolo 44 § 2 della convenzione, 2.000 EUR (due mille euro) per danno morale, più ogni importo che può essere dovuto a titolo d'imposta; b) che a partire dalla scadenza del suddetto termine e fino al pagamento, quest'importo sarà da aumentare di un interesse semplice ad un tasso uguale a quello della facilità di prestito marginale della banca centrale europea applicabile per questo periodo, aumentato di tre punti di percentuale; 5. Respinge la domanda di soddisfazione equa per l'eccedenza. Fatto in francese, quindi comunicato per iscritto il 21 febbraio 2008, a norma dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento. Søren Nielsen Loukis Loucaides greffier Président
[SM=g1543902]

Le cose che si vedono sono per un tempo
ma quelle che non si vedono sono eterne - 2Corinzi 4:18


28/05/2008 19:37
 
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è la fine dei TDG???
Vietate e illegali le benedizioni pasquali: la sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani
Scritto da Redazione, 12/05/2008

I preti non potranno più andare a benedire le case per sentenza della Corte Europea dei Diritti Umani. La sentenza rende palese la violazione del diritto di libertà religiosa da parte delle varie confessioni religiose a cominciare dai preti della Chiesa cattolica che, durante il periodo pasquale, si presentano alle case per ‘benedirle’, oppure dei Testimoni di Geova che suonano ai campanelli per fare opera di conversione.
La Corte Europea ha affermato che “la libertà di manifestare le proprie convinzioni religiose comporta anche un aspetto negativo, ovverosia il diritto dell’individuo di non essere costretto a manifestare la propria confessione o i propri convincimenti religiosi e di non essere costretto ad agire in modo che si possa desumere che egli ha - o non ha - tali convincimenti. Le autorità statali non hanno il diritto di intervenire nella sfera della libertà di coscienza dell’individuo e di indagare sui suoi convincimenti religiosi, o di costringerlo a manifestare i suoi convincimenti in merito alla divinità. Questo è tanto più vero nel caso in cui una persona è costretta ad agire in tal modo allo scopo di esercitare certe funzioni, segnatamente in occasione della prestazione di un giuramento”.
La Corte Europea con sentenza del 21 febbraio 2008 ha condannato la Grecia per aver costretto l’avvocato Arret Alexandridis a manifestare i propri convincimenti religiosi in occasione della prestazione del giuramento previsto per l’inizio della sua attività forense. La formula del giuramento, infatti, era predisposta in modo tale da far supporre che il giurante fosse di fede cristiano-ortodossa.


Il ministro dell’Interno Roberto Maroni dovrà emanare direttive atte a che simili illecite attività cessino. Dal Ministero dell’Interno dovrebbero essere inoltrate diffide alla CEI Conferenza episcopale italiana e ai Testimoni di Geova affinché si astengano dall’esercitare simili pratiche, con minaccia di azioni legali per il ristoro del danno derivante dalla lesione del diritto di libertà religiosa
La CEDU ha liquidato 2.000 euro, nel caso di specie.
Contrariamente, c’è il rischio che ogni cittadino possa sporgere denuncia penale contro qualsiasi prete della Chiesa cattolica e contro i Testimoni di Geova che si presentassero alla porta.



www.ecostiera.it/index.php?option=com_content&task=view&id=1760&Itemid=52...
28/05/2008 20:16
 
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Ho unito un intervento di Alex alla discussione sullo stesso tema già esistente. A me sembra - come dicevo sopra - che non si tratti affatto di una sentenza della Corte Europea, ma dei commenti personali - che passano da un blog all'altro - dell'autore della pagina in cui si segnala una sentenza della Corte Europea.

Ciao
Achille
28/05/2008 20:59
 
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Caro Alex, dunque la corte europea dice:” “la libertà di manifestare le proprie convinzioni religiose comporta anche un aspetto negativo, ovverosia il diritto dell’individuo di non essere costretto a manifestare la propria confessione o i propri convincimenti religiosi e di non essere costretto ad agire in modo che si possa desumere che egli ha - o non ha - tali convincimenti.”.

Qui si parla di “Costrizione”, come il caso Greco, ma come tu ben sai i testimoni vanno di casa in casa “ Volontariamente”,manifestano la loro fede a tutti e con gioia, quindi mi pare difficile che tale sentenza possa condizionare la WTS.

Il discorso potrebbe essere altro, se fosse il cittadino ad essere salvaguardato, mi spiego meglio, come per la benedizione Pasquale ci deve essere una richiesta da parte del parrocchiano, diversamente il sacerdote a casa non lo vedi, cosi anche per i testimoni, ci deve essere una richiesta da parte di una persona interessata al loro credo, diversamente non dovrebbero suonare alla porta di casa.

Comunque vediamo gli sviluppi. [SM=x570868] Ciao

Franco
29/05/2008 16:01
 
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Si parla di diritto dell’individuo di non essere costretto a manifestare la propria confessione o i propri convincimenti religiosi e di non essere costretto ad agire in modo che si possa desumere che egli ha - o non ha - tali convincimenti.

E' ovvio che sia le benedizioni pasquali sia la predicazione dei tdG mettono il padrone di casa nella condizione di dover dichiarare la propria confessione o i propri convincimenti religiosi.



[SM=g27827] Speranza [SM=g27827]


"Due cose riempiono l'animo di ammirazione e venerazione sempre nuova e crescente, quanto più spesso e più a lungo la riflessione si occupa di esse: il cielo stellato sopra di me, e la legge morale in me". (Kant)
29/05/2008 21:18
 
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Re:
speranza!, 29/05/2008 16.01:


Si parla di diritto dell’individuo di non essere costretto a manifestare la propria confessione o i propri convincimenti religiosi e di non essere costretto ad agire in modo che si possa desumere che egli ha - o non ha - tali convincimenti.

E' ovvio che sia le benedizioni pasquali sia la predicazione dei tdG mettono il padrone di casa nella condizione di dover dichiarare la propria confessione o i propri convincimenti religiosi.

[SM=g27827] Speranza [SM=g27827]






E perché?
Basta non aprire la porta. [SM=g1543794]


Ciao
Veronika


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