Notate comunque cosa hanno scritto in relazione ad un cado di pedofilia avvenuto nei dintorni di Milano (ho tolto i riferimenti alla località):
1 agosto 1996
Cari fratelli,
Ultimamente le maggiori reti televisive e radiofoniche e diversi quotidiani hanno fatto molta pubblicità ad un caso di abuso di minore di cui è stato accusato un uomo che apparteneva alla congregazione di xxxx xxxxx, vicino a xxxxo, caso di cui si è occupata la magistratura.
La notizia ha suscitato interrogativi in alcuni fratelli, soprattutto anziani, che si sono chiesti cosa sia realmente accaduto, e come questi fatti riguardino lo svolgimento della loro attività pastorale nell'ambito della congregazione. Alcuni si sono anche chiesti se quanto accaduto renda necessario modificare la procedura nel trattare i casi di trasgressione, soprattutto quelli che interessano violazioni delle leggi dello Stato oltre che della legge di Dio.
Per quanto riguarda la congregazione è stata disposta localmente un'azione disciplinare a carico della persona per condotta dissoluta, giacché non si era configurato il peccato di fornicazione.
Il Pubblico Ministero di Milano, nonostante avesse già ottenuto la completa ammissione dei fatti da parte dell'uomo, ha voluto ugualmente interrogare i due anziani che a suo tempo avevano ricevuto la confessione. I due anziani si sono qualificati come ministri di culto dei Testimoni di Geova. Pur confermando di essere a conoscenza dei fatti, si sono rifiutati di deporre su ciò che avevano appreso a motivo della loro posizione quali ministri di culto. Nonostante ciò, il Pubblico Ministero ha emesso nei loro confronti informazione di garanzia, per i reati di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) e falsa informazione al pubblico Ministero (art. 371 bis c.p.) e ha inoltre disposto la perquisizione del le loro abitazioni, della locale Sala del Regno e il sequestro di una busta sigillata conservata nella Sala del regno contenente la documentazione del caso.
...
Non è la prima volta che cerchiamo di chiarire la ns. posizione di cristiani rispetto all'ubbidienza alle leggi dello Stato. La W 1.11.90, p 18-28, chiariva bene il ruolo delle autorità superiori e la sottomissione ad esse dovuta.
Al § 8 di p 19, la stessa rivista precisava: "I Testimoni di Geova hanno la buona reputazione di non opporsi alle autorità umane. Se un membro della congregazione dovesse veramente infrangere la legge,
la congregazione non lo aiuterà a sfuggire alla legittima punizione. Chiunque si renda colpevole di furto, omicidio, diffamazione, evasione fiscale, violenza carnale, frode, uso illecito di stupefacenti, o si opponga in qualsiasi altro modo alla legittima autorità sarà soggetto a serie misure disciplinari da parte della congregazione, e non dovrebbe sentirsi perseguitato quando viene punito dall’autorità secolare. - 1Co 5:12, 13; 1Pt 2:13-17, 20"
Un semplice cittadino è obbligato a denunciare un reato? L'art. 364 del Codice Penale considera i soli specifici casi in cui si è obbligati a denunciare un reato qualora se ne abbia avuto notizia, cioè quelli relativi a delitti contro la persona dello Stato punibili con l'ergastolo o quelli relativi a sequestro di persona. Inoltre, l'art. 371 bis c.p., sulla falsa informazione al Pubblico Ministero, recita: "Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni". Questo significa che se il semplice cittadino è chiamato a testimoniare dinanzi al pubblico ministero è tenuto a rispondere e a dire tutto ciò che sa. Se rende falsa testimonianza o rifiuta di rispondere, tace in tutto o in parte, può essere perseguito. L'art. 378 c.p., sul favoreggiamento personale, precisa inoltre che può essere punito anche chi "aiuta taluno a eludere le investigazioni delle Autorità, o a sottrarsi alle richieste di questa".
Quindi, alla luce di quanto sopra, gli anziani dovrebbero sentirsi obbligati a denunciare le violazioni commesse da qualcuno, violazioni di cui vengono a conoscenza a motivo del ministero che compiono nella congregazione, perché i trasgressori rispondano delle loro azioni all'autorità?
Degno di nota al riguardo è l'art. 200 c.p.p., sul segreto professionale, che recita: "
Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione, ...
i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano". L'art. 256 c.p.p., sul dovere di esibizione e segreti, prevede l'obbligo di "consegnare immediatamente all'autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se così è ordinato, e ogni altra cosa esistente presso di esse per ragioni del loro ufficio, incarico, ministero, professione o arte,
salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreto di Stato ovvero di segreto inerente al loro ufficio o professione". In pratica, chi è ministro di culto non è obbligato a deporre, o a riferire ciò che sa all'autorità giudiziaria anche se gli viene richiesto, o a consegnare atti o documenti quando questi riguardino l'esercizio del proprio ministero, ufficio o professione.
Allora perché per i due anziani di xxxxx xxxxx è stata emessa informazione di garanzia per i reati di favoreggiamento personale e falsa informazione al pubblico ministero? Evidentemente, i due anziani non sono stati ritenuti dal pubblico ministero ministri di culto, e perciò sono stati considerati semplici cittadini obbligati a deporre davanti allo stesso.
Al momento in Italia non vi è alcun precedente giurisprudenziale. Siamo di fronte al 1° caso di ministro di culto appartenente ad una confessione religiosa senza "Intesa" che viene indagato per favoreggiamento personale in quanto non ha rivelato ciò che ha appreso nell'espletare le proprie funzioni di ministro di culto.
Pertanto la questione dovrà essere in qualche modo definita, e non coinvolgerà solamente la confessione religiosa dei Testimoni di Geova, giacché la Costituzione (art. 3) garantisce che “tutti i cittadini ... sono eguali davanti alla legge, senza distinzioni di ... religione” e l'art. 4 della Legge 8.3.89 n. 101, sulle norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità ebraiche italiane, dichiara: "è assicurata in sede penale la parità di tutela del sentimento religioso e dei diritti di libertà religiosa, senza discriminazioni tra i cittadini e tra i culti". Al riguardo è stato dato mandato ad alcuni legali affinché la questione sia definita secondo i principi costituzionali. Saremo lieti di informarvi in seguito quando ci saranno ulteriori sviluppi.
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Come si nota quindi i due "anziani" avrebbero evitato di denunciare il caso se avessero potuto vedere riconosciuto lo status di "ministri di culto". (Il caso è quello descritto qui:
www.infotdgeova.it/strategia/incesto.php ).
Arriviamo al 2002 perché la WTS scriva esplicitamente in una circolare che le vittime sono libere di denunciare gli abusi alle autorità, senza che gli "anziani" prendano dei provvedimenti nei loro confronti (delle vittime). Ecco infatti cosa si legge in una circolare agli "anziani" del 15 febbraio 2002 (il grassetto è mio):
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Rammemoratori in merito a come trattare casi di abusi sui minori:
(1) Come da istruzioni contenute nelle lettere a tutti i corpi degli anziani del l0 agosto 1995 e del 14 marzo 1997,
dovreste scrivere immediatamente alla Congregazione Centrale per avere istruzioni qualora veniste a conoscenza di un caso di abusi su minori. Se il caso richiede attenzione immediata, potete inviare subito la lettera via fax e poi con posta prioritaria. Gli abusi all’infanzia includono molestie sessuali, maltrattamenti fisici, ed estrema negligenza nei confronti di un minore.
(2) Se la vittima è ora adulta ma era minorenne quando è stato commesso l’abuso, vogliate
scrivere alla Congregazione Centrale.
(3) Se venite a sapere di un caso passato di abuso su minori e non siete sicuri che gli anziani che si sono occupati del caso all’epoca avessero richiesto direttive alla Congregazione Centrale, vogliate
scrivere per avere assistenza al più presto possibile.
(4) Gli abusi su minori costituiscono un reato.
Non dite mai a qualcuno di non denunciare un caso di abuso all’infanzia alla polizia o ad altre autorità. Se venite interpellati, spiegate che denunciare o meno il caso alle autorità è una decisione personale e che non ci saranno provvedimenti da parte della congregazione se si deciderà di denunciare il caso o meno. Questo significa che nessun anziano criticherà chi decide di sporgere denuncia alle autorità per un caso di abuso su minori.
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Quindi gli "anziani" devono informare solo la Congregazione dell'accaduto.
Viene specificato in questa circolare (per la prima volta) che se la vittima vuole denunciare il violentatore gli "anziani" non la "criticheranno".
Saluti
Achille
[Modificato da Achille Lorenzi 14/01/2008 12:50]