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Una notizia, pubblicata su alcuni quotidiani del Veneto nel 2002:
20/09/2002 - MINOLI E PIVETTI ACCUSATI DI DIFFAMAZIONE
VENEZIA. "Non siamo una setta". La Congregazione veneziana dei testimoni di Geova precisa, poi passa al contrattacco e attraverso i suoi avvocati chiede il rinvio a giudizio del giornalista Giovanni Minoli e dell'ex presidente della Camera per diffamazione. Durante una trasmissione televisiva i due definirono i testimoni di Geova una "setta", termine che i seguaci di Javè considerano dispregiativo e falso. Dopo la richiesta, il giudice dell'udienza preliminare Giandomenico Gallo domani renderà nota la sua decisione.
La notizia può sembrare datata ma non lo è certamente la decisione del giudice, dato che venne confermata la liceità del dissenso, anche all'interno delle comunità religiose a cui si appartiene.
Ecco la sentenza (il grassetto è mio):
Sentenza emessa contro la Congregazione dei Testimoni di Geova. [Si tratta della sentenza emessa dal Tribunale penale di Roma- Ufficio del giudice per l'udienza preliminare Sezione 39° . Sentenza 14 giugno-29 luglio 2002 (Giudice Giammarinaro) riportata sulla "Guida al Diritto" de "Il sole 24 ore" numero 43 del 9 novembre 2002 pag 77].
La Massima
Reati contro la persona _delitti contro l'onore_ Diffamazione nel corso di trasmissione televisiva nei confronti della confessione religiosa dei Testimoni di Geova Diritto alla critica di appartenente a una confessione religiosa Limiti e condizioni.
Al riconoscimento della parità tra tutte le confessioni religiose deve corrispondere la possibilità di critica degli aderenti a ciascuna confessione, anche se tale critica diventi di pubblico dominio attraverso l'uso del mezzo giornalistico o televisivo. Tale critica infatti deve considerarsi manifestazione della libertà di ciascuno di autodeterminarsi nella gestione del proprio percorso filosofico o religioso, anche all'interno delle formazioni sociali in cui tale percorso si realizza.
Sentenza nei confronti di Minoli Giovanni, Boni Chiara, Bernardini Massimo Salvatore Andrea, (A), Vascon Arturo....
PQM
"Visto l'art. 425 c.p.p. dichiara non luogo a procedere nei confronti di Minoli, Boni, Bernardini, Salvatore, (A), e Vascon per il reato loro ascritto, Minoli e Bernardini per non aver commesso il fatto, Boni, Salvatore, (A) e Vasconi perchè il fatto non costituisce reato. Ordina il dissequestro e la restituzione all'avente diritto del programma televisivo contenuto nella videocassetta".
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