00 04/07/2009 18:20
Re: Re: Re:
(Mario70), 03/07/2009 17.12:




Ora ho capito... mi manca però di conoscere il secondo testimone che mi accusò, non che me ne importi poi molto, è solo curiosità, ma forse non lo saprò mai, del resto è stato meglio così...
Ricordo che quando gli anziani mi dissero che qualcuno mi accusava gli risposi che se ciò era vero, questa persona sarebbe dovuta venire prima da me e poi da loro (seguendo la famosa regola che pronunciò Cristo) loro mi dissero che non potevano obbligare quella persona a parlarmi e io gli risposi che applicavano le regole solo quando gli faceva comodo...
ciao



Ciao Mario,

Avevi il diritto di chedere un confronto con gli accusatori e, come giustamente affermi, contestare loro la non applicazione dei 3 passi descritti in Matteo 18:15-17.

Nel tuo caso è lampante un errore di procedura che, se il caso fosse stato riesaminato da un comitato d'appello con "gli attributi", avrebbe reso nullo il provvedimento nei tuoi confronti.

Ti hanno mentito spudoratamente, dovevano "imporre" al presunto testimone un incontro con te o, in alternativa, non dar luogo a procedere perchè nessun TG, nemmeno il presidente, può modificare la procedura stabilita da Cristo.

Alcuni anni fa mi fu sottoposto un caso in un appello che presiedevo: Il comitato giudiziario disassociò per presunto uso di tabacco: parlammo con i "DUE" testimoni, riscontrando una enorme superficialità del comitato giudiziario nella gestione del caso: in realtà, vi era un solo testimone, il secondo, non vide proprio nulla ma "ascoltò la TESTIMONIANZA dell'unico testimone!" ritenendosi erroneamente anch'esso un testimone.

Inutile dirti che con un secondo annuncio annullammo la disassociazione inflitta indebitamente.

Con simpatia.