Respinto il ricorso di Vito Pucci

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Achille Lorenzi
00domenica 4 marzo 2007 08:04
Un articolo pubblicato dal "Corrire del Mezzogiorno" di ieri, sabato 3/3/2007 riassume in breve il giudizio espresso dal giudice di un tribunale di Bari:

"Illegittima l'espulsione dai Testimoni di Geova"

Il giudice monocratico della sezione distaccata del Tribunale di Bari Salvatore Casciaro ha respinto definitivamente il ricorso presentato da un testimone di Geova di Bari, Vito Pucci, che era stato espulso dalla congregazione nel luglio del 2003.
Nella sentenza il giudice riconosce la “legittimità formale” del comportamento degli organi della congregazione. Il magistrato ha inoltre accolto un’istanza presentata dalla stessa congregazione, disponendo che vengano cancellate, perché “chiaramente non esenti da una connotazione offensiva”, alcune espressioni contenute nel ricorso presentato da Pucci.
Pucci era stato espulso dalla congregazione tre anni e mezzo fa. [il grassetto è mio]
-------------
Il titolo sembra contraddittorio, infatti il giudice ha ritenuto legittimo il comportamento della congregazione ed ha inoltre preteso che venissero cancellate dal ricorso di Pucci alcune espressioni «non esenti da una connotazione offensiva».

Per chi non fosse a conoscenza della Vicenda relativa a Vito Pucci, rimando a questa pagina: www.infotdgeova.it/pucci.htm

Aggiungerò anche questo articoletto alla succitata pagina.

Achille

[Modificato da Achille Lorenzi 04/03/2007 8.10]

@irias@
00domenica 4 marzo 2007 09:52
"Illegittima l'espulsione dai Testimoni di Geova"

Il titolo sembra contraddittorio, infatti il giudice ha ritenuto legittimo il comportamento della congregazione


magari questo lapsus sottitende il parere discorde del giornalista (se l'è lasciato scappare [SM=x570889] )

Siria [SM=x570892]
hushai
00domenica 4 marzo 2007 20:18
Qualunque sia l'opinione del giornalista e la nostra, i fatti al momento sono che il tribunale ha dato torto a Vito Pucci e sostanzialmente ragione alla Congregazione Centrale (l'organo rappresentante i tdg in Italia). Questo sviluppo è avvenuto negli ultimi giorni dello scorso febbraio quando il giudice si è pronunciato definitivamente (almeno per questo grado di giudizio) su tutto questo controverso caso.

Saluti.

Hushai
Bicchiere mezzo pieno
00domenica 4 marzo 2007 21:35
C'è da dire ovviamente che la guerra è ancora lunga e quella combattuta per ora è solo una battaglia. La strada affinché la giustizia possa tutelare i diritti fondamentali degli esseri umani anche nel contesto delle religioni è ancora lunga da percorrere e irta di ostacoli. Nessuno nega che lungo il percorso possano esserci delle sconfitte, nonostante tutte le sacrosante ragioni che abbiamo! Ma c’è un detto che dice ‘chi la dura, la vince’! Per questo motivo proprio in questi giorni l’avvocato Pucci è già pronto a presentare deposizione agli atti della domanda di annullamento del suo provvedimento di espulsione alla Corte d’Appello!
Ad ogni modo anche se la Betel avesse perso, sarebbe stata lei a rivolgersi in appello. Quindi in un modo o nell’altro la strada è lunga. Non c’è niente da fare.
Comunque più che essere una sentenza a favore della WTS, il verdetto del giudice Casciaro è stato un volersi togliere la responsabilità di prendere una decisione giudiziaria su una causa ‘patata bollente’ come questa causa. Questo risalta dal fatto che se avesse dato ampiamente ragione alla Betel Vito sarebbe stato costretto alla copertura di tutte le spese processuali, mentre il giudice ha disposto che le spese delle controparti si coprissero a vicenda. Ben strana questa cosa!
Più che essere una sentenza di respinta verso la domanda di Vito pare essere una sentenza non-sentenza per ‘lavarsi le mani’ alla maniera di Ponzio Pilato.

Vedremo come si svilupperà il processo d’appello. Intanto anche le cause di Marco Piccioni e il Dossier di Piero Villaverde stanno seguendo il loro corso. Incrociamo le dita e speriamo che finalmente lo Stato possa aprire gli occhi e rendersi conto del vero volto dell’organizzazione dei Tdg, che in fin dei conti è l’unica cosa che tutti noi auspichiamo. Non importa chi riesce a farlo. L’importante è che ci si riesca.
Achille Lorenzi
00martedì 6 marzo 2007 06:33
Achille Lorenzi ha scritto:

Il giudice monocratico della sezione distaccata del Tribunale di Bari Salvatore Casciaro ha respinto definitivamente il ricorso presentato da un testimone di Geova di Bari, Vito Pucci, che era stato espulso dalla congregazione nel luglio del 2003.

Per questo giudice non esistono quindi basi valide per portare avanti una causa del genere. Trovo molto significativo quel "definitivamente".

Nella sentenza il giudice riconosce la “legittimità formale” del comportamento degli organi della congregazione.

Sarebbe interessante poter leggere la motivazione integrale di questa sentenza.

Il magistrato ha inoltre accolto un’istanza presentata dalla stessa congregazione, disponendo che vengano cancellate, perché “chiaramente non esenti da una connotazione offensiva”, alcune espressioni contenute nel ricorso presentato da Pucci.

Anche questo è molto interessante. Chissà quali erano queste frasi, chiaramente non esenti da una connotazione offensiva, che il giudice ha disposto che venissero cancellate.

Saluti
Achille

[Modificato da Achille Lorenzi 06/03/2007 6.34]

=omegabible=
00martedì 6 marzo 2007 09:39
re......
Chissà,forse il giudice è un anziano dei TDG [SM=x570867] omega [SM=x570926]
Bicchiere mezzo pieno
00martedì 6 marzo 2007 14:24
E dai, Norberto, non fare battute. Questa è una cosa seria. Sai quante persone ripongono fiducia nell'ordinamento giuridico e nella sua giustizia? La vittoria in primo grado di Vito sarebbe stato il chiaro segnale di una vera e propria rivoluzione nello scenario della giurisprudenza italiana, arrivando anche a diventare, grazie alla sua singolarità, un vero e proprio caso internazionale che avrebbe segnato una rammemorabile svolta nella storia.

Forse non tutti si rendono conto che fino ad oggi la giurispreudenza italiana, e tutte le giurisprudenza internazionali, non sono mai entrate così tanto nei meriti dello scibile religioso. Mai! Ogni volta che si aveva a che fare con 'violazioni' o 'reati' che coinvolgevano le istituzioni reoigiose, la legge ha sempre proteso a lasciar cadere le questioni per evitare che si sbilanciassero degli equilibri creatisi nel corso di anni e anni. Le istituzioni religiose, come la WTS o la CCR (che è persino uno Stato temporale) sono detentrici di vero e proprio 'potere' sulle persone, al pari delle organizzazioni politiche.

La religione (o meglio le istituzioni religiose) sono ormai come la politica. Nè più nè meno.

Che un giudice consenta alla legge di entrare liberamenrte all'interno di una questione spinosa come 'il diritto al giusto processo' (diritto garantito costituzionalmente) che vede contrapposti da una parte un diritto fondamentale dell'individuo e dall'altra tutto il mondo istituzionale religioso che ha potere da secoli e secoli equivale all'innesco di una bomba H.

Il giudice Casciaro ha deciso di non scoperchiare un vaso di Pandora che avrebbe provocato un pademonio apocalittico distruggendo degli equilibri che eistono da anni: la non intromissione della legge in affari coinvolgenti la religione!

Chi può biasimarlo di aver deciso di lavarsi le mani e non accogliere la domanda posta da un cittadino italiano (Vito!) che avrebbe messo in discussione tutto?

[Modificato da Bicchiere mezzo pieno 06/03/2007 14.31]

(milky way)
00martedì 6 marzo 2007 15:17
ciao ,se devo essere sincera la cosa mi ha un po gelato....sembrava che la "vittoria fosse certa!!"....mi spiace molto.... [SM=g27813]
=omegabible=
00martedì 6 marzo 2007 17:21
Re x Bikky
Vedi caro,la mia era una battuta amara. Amara perchè mi rendo conto che non c'è giustizia vera,ma la stessa è ostaggio di ideologie e correnti politiche e religiose.Si va avanti decidendo di non decidere,altro che Ponzio Pilato!!! Almeno lui si lavò le mani davanti al popolo.Questi nemmeno con un bidet si giustificano!!! E' una vergogna!!!!
Un abbraccio omega [SM=x570899]
Achille Lorenzi
00martedì 6 marzo 2007 17:51
=omegabible= ha scritto:

Vedi caro,la mia era una battuta amara. Amara perchè mi rendo conto che non c'è giustizia vera,ma la stessa è ostaggio di ideologie e correnti politiche e religiose.Si va avanti decidendo di non decidere,altro che Ponzio Pilato!!! Almeno lui si lavò le mani davanti al popolo.Questi nemmeno con un bidet si giustificano!!! E' una vergogna!!!!

Io penso che prima di esprimere giudizi così pesanti sull'operato di un giudice si dovrebbe almeno attendere di leggere le motivazioni della sentenza.
Poi magari si potranno valutare meglio le ragioni per cui questo giudice ha respinto il ricorso di Vito Pucci e decidere se essere d'accordo o meno con le ragioni esposte.
A me interesserebbe sapere, per esempio, quali sarebbero le parti “chiaramente non esenti da una connotazione offensiva” che il giudice Casicaro ha disposto venissero cancellate dal ricorso di Pucci. Credo che si possa riuscire a capire se davvero si trattava di espressioni offensive anche senza essere esperti di diritto.

E se non si trattava di espresioni oggettivamente offensive si potrebbe già cominciare a nutrire qualche fondato dubbio sull'obiettività del giudizio espresso.
Ma in assenza di queste informazioni credo sia meglio astenersi per il momento da giudizi così pesanti e negativi nei confronti di un giudice e della Giustizia.

Achille

[Modificato da Achille Lorenzi 06/03/2007 17.52]

MPA
00martedì 6 marzo 2007 18:59
achille scrive:



quali sarebbero le parti “chiaramente non esenti da una connotazione offensiva” che il giudice Casicaro ha disposto venissero cancellate dal ricorso di Pucci. Credo che si possa riuscire a capire se davvero si trattava di espressioni offensive anche senza essere esperti di diritto



A questo quesito posso rispondere io, avendo la possibilità di leggere il testo della sentenza che gentilmente Vito mi ha passato e che ne io ne lui possiamo scannerizzare.
Le frasi incriminate sono:

" chiaro stampo mafioso", "colossale truffa religiosa", "clima di omertà".

Circa il clima di omertà io mi sono già espresso in un altro 3d.
Dando ragione a Vito e me ne prendo ogni responsabilità anche legale.
Vorrei chiedere comunque un parere a tutti i foristi e in particolare a te, Achille, circa i comitati giudiziari.
Penso che a molti accomuna l'esperienza di aver, nostro malgrado, partecipato a questi comitati.
Secondo voi il nostro diritto alla difesa è stato tutelato?
Vi aspettereste di subire lo stesso trattamento da un tribunale Italiano?
Io esprimo già il mio parere: assolutamente no!!
Sopratutto il fatto che siano sedute segrete che mettono di fatto in mano a pochi individui il diritto di decidere senza che nessun osservatore esterno si possa fare un idea.
Ad esempio leggendo del tuo comitato, Achille, avrei voluto vedere la reazione degli altri TDG se si fosse svolto in pubblico.
Marco Piccioni
=omegabible=
00martedì 6 marzo 2007 19:04
re re
C.V.D. omega [SM=x570866]
hushai
00martedì 6 marzo 2007 19:10
Re: re re

Scritto da: =omegabible= 06/03/2007 19.04
C.V.D. omega [SM=x570866]




... [SM=g27833] [SM=x570872] [SM=x570873]
Bicchiere mezzo pieno
00martedì 6 marzo 2007 19:21

MPA ha scritto:
della sentenza che gentilmente Vito mi ha passato e che ne io ne lui possiamo scannerizzare.



Scusa Marco perchè non si può scannerizzare la sentenza? E' per motivi legali? In altri forum la sentenza decisa dal giudice che accettò la richiesta della CCTG per andare in primo grado venne messa pubblicamente senza problemi. Pensavo che siccome le cause giudiziarie sono pubbliche allora fossero pubbliche anche le sentenze, o sbaglio?
MPA
00martedì 6 marzo 2007 19:29


Scusa Marco perchè non si può scannerizzare la sentenza? E' per motivi legali? In altri forum la sentenza decisa dal giudice che accettò la richiesta della CCTG per andare in primo grado venne messa pubblicamente senza problemi. Pensavo che siccome le cause giudiziarie sono pubbliche allora fossero pubbliche anche le sentenze, o sbaglio



Io non posso perchè non ho lo scanner e perchè la sentenza che ho fra le mani è un documento che appartiene a Vito Pucci e come tale non posso decidere io per lui se renderlo pubblico o no.
Se verrò autorizzato la invierò via fax a qualcuno dotato di scanner, ma penso che Achille conosca bene Vito e forse sarebbe appropriato che ne discutessero insieme loro.
Se poi è pubblica allora con una ricerca penso si possa trovare.
Ciao Marco Piccioni
=omegabible=
00martedì 6 marzo 2007 19:30
Re: Re: re re

Scritto da: hushai 06/03/2007 19.10



... [SM=g27833] [SM=x570872] [SM=x570873]


La risposta era al post di Achille.
Quell'organizzazione non si identifica con i termini usati da V ito??????
Senz'altro chi ha emesso la sentenza non è un frequentatore di questo sito. [SM=x570867] [SM=x570867] omega [SM=x570926]
hushai
00martedì 6 marzo 2007 19:32
Re:

Scritto da: MPA 06/03/2007 18.59
achille scrive:



quali sarebbero le parti “chiaramente non esenti da una connotazione offensiva” che il giudice Casicaro ha disposto venissero cancellate dal ricorso di Pucci. Credo che si possa riuscire a capire se davvero si trattava di espressioni offensive anche senza essere esperti di diritto



A questo quesito posso rispondere io, avendo la possibilità di leggere il testo della sentenza che gentilmente Vito mi ha passato e che ne io ne lui possiamo scannerizzare.
Le frasi incriminate sono:

" chiaro stampo mafioso", "colossale truffa religiosa", "clima di omertà".

Circa il clima di omertà io mi sono già espresso in un altro 3d.
Dando ragione a Vito e me ne prendo ogni responsabilità anche legale.
Vorrei chiedere comunque un parere a tutti i foristi e in particolare a te, Achille, circa i comitati giudiziari.
Penso che a molti accomuna l'esperienza di aver, nostro malgrado, partecipato a questi comitati.
Secondo voi il nostro diritto alla difesa è stato tutelato?
Vi aspettereste di subire lo stesso trattamento da un tribunale Italiano?
Io esprimo già il mio parere: assolutamente no!!
Sopratutto il fatto che siano sedute segrete che mettono di fatto in mano a pochi individui il diritto di decidere senza che nessun osservatore esterno si possa fare un idea.
Ad esempio leggendo del tuo comitato, Achille, avrei voluto vedere la reazione degli altri TDG se si fosse svolto in pubblico.
Marco Piccioni



Sicuramente non c'è alcuna "vera giustizia" nei comitati giudiziari così come sono concepiti ora. Sicuramente l'individuo che risulta imputato per qualsiasi ragione è in balia della volontà incontrollata di chi giudica che alla fine può far quello che gli pare, giusto o sbagliato che sia. Su questo credo non ci siano dubbi (non entriamo neppure nel merito se siano legittimi, scritturali ecc.).

Penso che il punto sia se lo Stato vuole entrarci o meno in quanto li considera pratica religiosa e quindi non di sua competenza. In più la Congregazione Centrale gioca sul fatto che comunque uno che diventa tdg sa di questa possibilità, ne è informato, quindi poi di che si lamenta a fare? (ovviamente noi sappiamo che le cose non sono proprio così e che di certi meccanismi perversi ci si rende conto solo quando ci si entra direttamente).

In sostanza è difficile che lo Stato dichiari illegittimo qualcosa che è "venduto" come materia di fede dai tdg. Forse legalmente si deve colpire, se si vuole seguire questa strada, cercando di individuare delle brecce che pur se piccole ci sono. Qui ho l'impressione, da assoluto ignorante in materia legale e giuridica, che si sia cercato di forzare qualcosa di blindato. Naturalmente questa è solo una mia opinione.

Saluti.

Hushai
@irias@
00martedì 6 marzo 2007 22:57
Non è illegittima l'espulsione dei TdG dall'Organizzazione da parte di comitati che rappresentato l'Organizzazione stessa; questo è previsto anche dallo Statuto.
L'intervento dello Stato si rende doveroso nel momento in cui queste espulsioni vengono deliberate violando quelli che sono i fondamentali diritti umani.( vd.Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 Dicembre 1948)


Non sono diritti tutelati dalle Sacre Scritture ma da tutti gli stati democratici.
Siria [SM=x570892]

[Modificato da @irias@ 06/03/2007 23.03]

gabriele traggiai
00mercoledì 7 marzo 2007 02:28
Interesserebbe anche a me leggere la sentenza del giudice Casciaro.
Ovviamente, in questo modo si avrebbe chiaro il quadro della situazione. Vorrei capire quali sono le Frasi offensive del PUCCI delle quali è stata chiesta la rimozione.

E' Ovvio, comunque, che se il giudice ha respinto le richieste di Vito Pucci ha conseguentemente dato ragione alla "Congregazione". Ed è altrettanto Ovvio che a questo punto la "Congregazione" abbia chiesto la rimozione di quelle espressioni che ha trovato lesive ed offensive.(vere o non vere che siano)

Tuttavia per essere obiettivi bisognerebbe leggere la sentenza in maniera integrale.


un saluto
Gabry
ingannato
00mercoledì 7 marzo 2007 17:07
Che peccato!!
Non nascondo la mia profonda delusione per tale sentenza, anche se la speranza è l'ultima a morire e spero che Vito non si dia per vinto assieme ai suoi compagni di "battaglia legale".
E' vero, quante volte io stesso mi sono sentito dire che ho poco da lamentarmi, se ora che non voglio essere più tg per svariati motivi, devo accettarne tutte le conseguenze che questo comporta, anche l'ostracismo nel caso io un giorno fossi disassociato o mi dissociassi, a poco valgono le mie spiegazioni che quando mi sono battezzato non avevo certo un quadro completo di cosa sia il mondo geovista in realtà e che quindi se l'avessi saputo mai mi sarei battezzato, ma la questione qui è un'altra.
Qui non si sta parlando se una persona sia più o meno cosciente di cosa sia il geovismo al momento della propria adesione, nemmeno si sta parlando se i tg informino in maniera adeguata il malcapitato futuro fratello di fede, qui di fondo c'è un inghippo ben più grande a mio parere, parere che è di una persona abbastanza ignorante per quanto riguarda cause legali, lo ammetto.
A mio avviso il diventare tg è niente più, niente meno, che fare un contratto vero e proprio con la WTS, solo che se andiamo a raffrontare come sono regolamentati i contratti commerciali negli ultimi anni, i quali sono adeguatamente controllati in maniera non vi siano all'interno d'essi delle clausole vessatorie - le quali renderebbero gli stessi illegali e quindi non validi- , lo stesso non si può dire sia fatto per quello che concerne il contratto stipulato con la WTS al momento dell'adesione di una persona al Geovismo.
Aderire al Geovismo significa accettare - quasi sempre senza rendersene conto- delle clausole vessatorie in tutto e per tutto, non vi è chiarezza in questo contratto e volutamente o meno, da parte del proclamatore-istruttore di turno, tante cose non sono chiarificate abbastanza al “pesce” in questione, quindi per questo non so fino a che punto sia arrivata – o possa “tecnicamente” arrivare- la lungimiranza di un giudice, come è vero che solo chi ha vissuto di persona il geovismo sa cosa voglia dire in realtà questo, ma è anche vero che quando si vanno a ledere - come si è già ampiamente detto- i fondamentali diritti dell'uomo, allora in questo caso, dal mio punto di vista di persona ignorante e "ingannata", non ci sarebbe nemmeno da discutere di quale dovrebbe essere la sentenza in un caso come quello di Vito.
Probabilmente il mio è un giudizio di parte, un giudizio poco competente in materia, ma non posso stare zitto e non dire a chi non lo sa cosa si prova nell’animo quando ci si affaccia nel mondo, quel mondo che per motivi settari è sempre stato nascosto e demonizzato ma che, ahimè, non può essere peggio di una setta che si prende la libertà e il diritto di distruggere la vita emotiva di quelle persone che in qualche maniera provano a sfuggirgli…..



Ciao a tutti


ingannato
Cerebrale
00mercoledì 7 marzo 2007 22:33
Alcune riflessioni ...
Respinto il ricorso di Vito Pucci

Mi permetto di intervenire per cercare di fare certe distinzioni.
Questo argomento, purtroppo, se non viene analizzato in maniera sistematica, rischia di creare non poche confusioni.

Purtroppo, ci sono troppi aspetti che vengono affrontati sotto questo unico thread o tema e, argomentando su tutto sotto un sol thread, alla fine potremmo potenzialmente solo creare inutile confusione.

Se si circonscrive l’argomentazione al solo processo in questione, e non a tutte le potenziali violazioni commesse dalla CCTdG, penso si debba solo rispondere alla questione se l’espulsione di Vito era o non era legittima.

Che poi l’espulsione di per se, di Vito o di chichessia, lede i diritti fondamentali del cittadino italiano a causa dell’ostracismo, penso sia una questione che esula dalla causa in questione.

Ritornando alla legittimità di una espulsione, forse potremmo distinguere due aspetti.
1. Espulsione avvenuta in non-osservanza dello Statuto
2. “Processo al giusto processo”

La mia opinione su questi due aspetti è la seguente:

1. L’espulsione, non solo di Vito, ma di tutti coloro che vengono espulsi dalla CCTdG, non sembra seguire lo Statuto legale di tale Ente, ma le disposizioni interne all’Organizzazione, così come esposte nei differenti manuali di riferimento (org., ks, circolari, istruzioni orali ...).
Trovo molto strano che questo aspetto non abbia potuto essere provato e infine accettato dal giudice, vista l’evidenza dei fatti.

2. Il “giusto processo”in questo contesto, secondo me, non è un argomento difendibile davanti ad una corte.
Da profano, penso che quando la legge o la costituzione parlano di “giusto processo”, si riferiscono ai processi gestiti dallo Stato Italiano, non da Enti legali.
Se un Ente di qualsiasi natura legalmente riconosciuto dallo Stato, stabilisce delle proprie regole interne di espulsione, rendendole più o meno pubbliche, come per esempio definendole in uno Statuto, non credo si possa tradurre in giustizia l’Ente in questione, quando a nostro avviso non ha provveduto ad un “giusto processo”.
Se per “giusto processo” intendiamo aspetti come quello di essere rappresentato da un legale, non credo che solo perché le regole interne non lo stabiliscano, si possa incolpare l’Ente di avere tenuto un “processo illegale”.
Per fare un esmpio, se come extra-comunitario di lingua araba entro a fare parte dell’ipotetica “Associazione Italo-Araba” che promuove lo scambio culturale tra l’Italia e i Paesi arabi, e che dopo un anno non ho ancora imparato la lingua italiana, e che una delle regole dell’Associazione Italo-Araba richiede la conoscenza della lingua italiana per continuare a farne parte, non penso che io possa attaccarla in giustizia, se vengo espulso, perché mi era stato negato il diritto ad un rappresentante legale durante l’udienza di espulsione alla quale non sono stato invitato, per difendere i miei diritti.

Credo che si possa pretendere un “giusto processo” dallo Stato, il quale lo garantisce e stabilisce le regole di cosa sia un “giusto processo”, ma non posso pretenderlo da una associazione che si arroga di stabilire arbitrariamente le regole di espulsione, a meno che queste vadino contro la costituzione.
Per riprendere l’illustrazione, dopo essere stato espulso dall’Associazione Italo-Araba, perché a loro avviso la mia conoscenza dell’italiano non era quella che loro hanno stabilita come sufficiente, non posso appellarmi allo Stato italiano arguendo ad un “ingiusto processo”.
Se poi, come conseguenza della mia espulsione, tutti gli ex membri, mi sputano in faccia ogni volta che mi incontrano, allora sì che potrò prendermela con ciascuno individualmente per oltraggio alla mia persona, ma non perché ci fù “ingiusto processo”.

Se poi, ancora, è proprio l’Associazione Italo-Araba a istigare i propri membri a sputare su tutti coloro che vengono “giustamente” espulsi, magari potrò prendermela con l’Associazione, portandola in giudizio per istigazione alla violenza.

Ma qui, per quanto riguarda il processo che ha visto il giudice rifiutare la richiesta di Vito dell’annullamento dell’espulsione dalla CCTdG, non penso si stia parlando né di “ostracismo” né del fatto che non abbia avuto un “giusto processo”, ma che la sua espulsione non sia avvenuta come previsto dallo Statuto, espulsione che nulla ha a che vedere con quello che la legge italiana intende per “processo”.
Non penso che la ditta per la quale lavoro o l’associazione alla quale appartengo sia tenuta a tenere un processo nel rigor dei termini legali imposti dalla legislazione italiana per potermi licenziare o espellere dall’associazione!
Achille Lorenzi
00giovedì 8 marzo 2007 12:42
Altro articolo sul caso pubblicato dalla "Gazzetta del Mezzogiorno" di sabato 3 marzo:

gabriele traggiai
00sabato 10 marzo 2007 13:53
Ecco il testo della sentenza
Di seguito il testo intero della Sentenza del Tribunale di Bari notificata il 20/02/2007: - Ho chiesto preventivamente a Vito Pucci l'autorizzazione alla pubblicazione in questo spazio-






Il Tribunale Civile di Bari, sezione di distaccata dì Bitonto, in composizione monocratica nella persona del giudice dr. Salvatore Casciaro, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente definitiva
sentenza
nella controversia civile recante n. 373 R.G.A.C. dell'anno 2003, vertente fra
A) AVV. PUCCI VITO (difeso da se stesso nonché dagli aw.tì Luigi Liberti e Luigi De
Marco),
attore,
eiconveni
B) CONGREGAZIONE CRISTIANA DEI TESTIMONI DI GEOVA nonché i Signori CAMINITI GIORGIO, NENCIN1 LUCIANO, CANDELARESI CARLO, NARDELLO RUGGIERO, CAROLLO ANTONIO, PISCITELO PASQUALE, PALONE GIUSEPPE, BRICCONI MASSIM1LIANO, ANGELI DENNI, GRAZIANl SAURO (difesi dagli avv.ti professori Pietro Rescigno, Giuseppe Tucci e Andrea Barenghì) nonché gli altri convenuti
C) CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA REPUBBLICA ITALIANA, CORPO DIRETTIVO DEI TESTIMONI DI GEOVA nonché i Signori PICCIOLI PAOLO, FARNETI VALTER, ROSATI SERGIO, DANIELI ANTONIO, GRASSI DOMENICO, DITARANTO GIOVANNA, MAGISTER SANDRO, non costituiti.
Svolgimento del processo
Con citazione del 16-10-2003, ritualmente notificata, l'avv. Pucci -professandosi fedele al credo dei Testimoni di Geova- evocò in giudizio la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, Caminiti Giorgio, Nencini Luciano, Candelaresi Carlo, Nardello Ruggiero, Carello Antonio, Piscitelli Pasquale, Palone Giuseppe, Bricconi Massimiliano, Angeli Donni, Oraziani Sauro (e gli altri soggetti in intestazione, sia pure " indispensabile informazione, per accertare con efficacia di giudicato le conclusioni rassegnate in danno delle altre, partì") per sentir dichiarare, nei loro confronti, la nullità e/o l'annullamento del provvedimento di "disassociazione" adottato in suo danno in data 3-7-2003, con la motivazione della divisione ex Lettera ai Romani 16:17-18, atteso "l'insanabile contrasto con i fondamentali principi della Costituzione italiana (art. 13 ss.) e dell'Ordinamento giuridico italiano dell'intero procedimento giudiziario di espulsione instaurato e definito in pregiudizio dell'attore da parte del Comitato Giudiziario speciale e del Comitato giudiziario speciale d'appello”.
Più in particolare, l'avv. Pucci (dopo una lunga ricostruzione di vicende intervenute all'interno della Congregazione e dì sue personali esperienze di vita) dedusse, in sintesi, che il processo disciplinare in questione non era stato preceduto dalla contestazione degli addebiti, né trattato dagli organi statutariamente a ciò deputati (i sedicenti comitati giudiziali non erano previsti nello statuto) e si era per giunta concluso con un provvedimento di espulsione indegno di tal nome, siccome privo di motivazione in quanto consistente in una frase ridicolmente notificata mediante telefono cellulare (primo grado) e per citofono (secondo grado).
Nel costituirsi in giudizio, con distinte comparse, la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova e gli altri convenuti in intestazione sub B) chiesero, con varie argomentazioni, la reiezione dell'avversa domanda
con vittoria di spese.
1 restanti convenuti sub C) restarono invece contumaci.

Sospesa in via cautelare la delibera impugnata, con ordinanza poi vocata dal Collegio in sede di reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., la causa, all'esito della fase istruttoria -nell'implicita reiezione delle istanze . prova formulate dalle partì-, è stata infine trattenuta in decisione con 'assegnazione dei termini per le memorie conclusive e le repliche, ex 190 c.p.c..

Motivi della decisione
La domanda del Pucci non merita accoglimento.
1. Con ordinanza resa in sede cautelare questo Giudice, affermato la facoltà di sindacato per così dire "formale" sulla delibera resa dalla Congregazione Cristiana dei testimoni di Geova, ne sospendeva l'efficacia esecutiva osservando in buona sostanza, per quanto ancora rileva sul/umws boni iuris, 1) che non risultava nella specie rispettato l'iter sanzionatone stabilito all'ut 5 dello statuto (quivi si legge: "l'espulsione dei soci aderenti è deliberata dall'assemblea su proposta del Corpo degli anziani delle Congregazioni locali"), mancando la proposta dell'organismo locale della Congregazione di Bari-S. Spirito e, inoltre, 2) che non si evinceva ex actis il rispetto del principio della previa contestazione degli addebiti e dell'audizione dell'incolpato.
2. L'ordinanza in parola, sottoposta a reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. da parte della Congregazione, è stata revocata con ordinanza del 14-12-2004, nella quale il Collegio, dopo un ampio e approfondito excursus sui limiti del sindacato giudiziale delle delibere delle confessioni religiose ancorché prive di intesa con lo Stato (qual è appunto la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova)1, affermava come il Comitato giudiziale non fosse altro che un'emanazione della stessa Congregazione locale di Bari-S.Spirito ciò in sintonia con lo statuto confessionale il quale consentiva, ex art. 3 u.c., la possibilità di integrazioni per effetto delle norme e delle direttive transnazionali (così la pubblicazione "Prestate attenzione a voi stessi e a tutto il gregge" in cui si precisa a pag. 110 come trattare i casi giudiziari) emanate, dalla Watch Tower Bible and Tract Society.

Ergo, se è vero che la proposta di delibera di disassociazione fu resa
dal Comitato giudiziale di prima istanza, e poi confermata in appello da altro Comitato giudiziale, è vero anche che un siffatto iter deliberativo doveva ritenersi espressione della volontà degli anziani della Congregazione locale di Bari-S.Spirito.

Sotto altro concorrente profilo, il Collegio soggiungeva come il diritto di difesa, pur nell’ informalità propria del procedimento de quo, fosse stato in concreto rispettato "nel suo nucleo essenziale costituito dal contraddittorio" avendo il Pucci avuto (il 4-6-2003, e dunque prima dell'avvio della procedura giudiziaria) un colloquio chiarificatore di ben sei ore in cui fu reso edotto, ancorché informalmente, degli addebiti a lui mossi (tant'è che egli si lamentava, a ben vedere, dell'omessa "formale" contestazione con atto scritto, ma la invocata formalità, sempre a parere del Collegio, sarebbe estranea agli scopi dell' intervento disciplinare in questione volto com'è quest'ultimo a redimere il peccatore e a procurarne l'eventuale pentimento).
3. 11 percorso logico-giuridico dell'ordinanza collegiale, così come succintamente tratteggiato, è condiviso in questa sede dal Giudicante che, re melius perpensa, si richiama in toto alle diffuse argomentazioni contenute nell'ordinanza cit,, qui da intendersi integralmente trascritta, aggiungendo le seguenti brevi notazioni rafforzative.
Si rinviene agli atti la nota 5-6-2003 (sub doc. n.11 fasc. Congregazione) a firma del "Corpo degli anziani di Barì-S.Spirito" da cui emerge che fu proprio quest'ultima Congregazione locale a richiedere la trasformazione del Comitato speciale in Comitato giudiziale, ciò che avvalora l'assunto in ordine al fatto che questo sia null'altro che un'emanazione del Corpo degli anziani della Congregazione locale . In linea con tale prospettazione si legge a pag, 145 della pubblicazione “Organizzati per compiere il nostro ministero " (anch'essa integrativa dello statuto ex art 3 u.c.)-" " ...il corpo degli anziani della congregazione incaricherà un comitato giudiziario composto di almeno tre fratelli con l'incarico di trattare il caso". Si tratta, per l'appunto, di fratelli incaricati dalla Congregazione locale, tant'è che a pag. 147 della stessa pubblicazione si precisa, per il comitato d'appello (ma deve ritenrsi anche per quello dì prima istanza), che "sì possono impiegare anziani locali o anziani di congregazioni vicine".
Se dunque la procedura seguita in punto di competenza a deliberare la "disassociazione" risponde a quella prevista dallo statuto, ancorché integrato dalla pubblicazione "Prestate attenzione a voi stessi e a tutto il gregge" cit., in cui si precisa come trattare i casi giudiziali, è chiaro allora che il Pucci (già reso edotto dei rilievi a lui mossi nella riunione del comitato speciale del 4-6-20033), dopo aver sua sponte rifiutato il successivo 6 giugno ogni colloquio con i membri del comitato, trasformatosi da speciale in giudiziario -i quali preliminarmente avrebbero provveduto all'enunciazione delle incolpazioni -, non può dolersi della violazione del diritto di difesa; l'esercizio del quale costituisce, come noto, una facoltà dell'incolpato e non può trasformarsi ab extra in imposizione per il soggetto che liberamente intenda sottrarsi all'iter disciplinare rendendosi irreperibile nel corso del procedimento dinanzi agli organi a ciò deputati.
Per i motivi suesposti, la domanda introdotta contro la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova va conclusivamente rigettata (come pure quella proposta nei confronti degli altri soggetti, persone fìsiche, evocate in giudizio che terrebbe a presupposto -parrebbe di capire dalla non perspicua narrativa della citazione- una loro responsabilità concorsuale nell'emissione della delibera di "disassociazione", la cui legittimità formale, per contro, è stata qui definitivamente acclarata).
Stimasi equo, per la peculiarità delle questione, compensare le spese di lite fra le partì.
Merita accoglimento l'istanza ex art. 89 c.p.c. di cancellazione formulata dalla Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, con particolare riferimento alle espressioni "chiaro stampo mafioso" "colossale truffa religiosa", "clima di omertà" inserite nell'avversa conclusionale, rispettivamente a pag. 6 e 22, siccome chiaramente non esenti da una connotazione offensiva e, come tali, eccedenti i limiti dell'esercizio del diritto di difesa ancorché inteso in senso lato.

il tribunale di Bari, Sezione distaccata di Bitonto, in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando, rigetta la domanda del Pucci e compensa le spese del giudizio fra le parti;
visto l'art. 89 c.p.c., dispone la cancellazione dalla comparsa conclusionale del Pucci, depositata il 18-12-2006, delle espressioni di cui in parte motiva, mandando la Cancelleria per l'esecuzione.
Bitonto, 20-2-2007





Saluti

Gabry
Achille Lorenzi
00domenica 18 marzo 2007 09:24
gabriele traggiai ha scritto:

Di seguito il testo intero della Sentenza del Tribunale di Bari notificata il 20/02/2007: - Ho chiesto preventivamente a Vito Pucci l'autorizzazione alla pubblicazione in questo spazio-

Ho già iniziato a trasferire nel nuovo sito la prima pagina sul "caso Pucci":

www.infotdgeova.it/leggi/pucci.php

Pubblicherò al più presto anche questo nuovo materiale nel sito, insieme alle altre pagine sulla vicenda.

Achille

[Modificato da Achille Lorenzi 18/03/2007 9.25]

Achille Lorenzi
00domenica 18 marzo 2007 10:35
Achille Lorenzi ha scritto:

Pubblicherò al più presto anche questo nuovo materiale nel sito, insieme alle altre pagine sulla vicenda.

Ecco fatto:
www.infotdgeova.it/leggi/pucci1.php
www.infotdgeova.it/leggi/pucci2.php

Achille
carlomagno1955
00giovedì 26 aprile 2007 15:57
"Articolo 5°, chi cia i sordi a vinto"
stefanobarbapapa
00venerdì 27 aprile 2007 08:51
avete visto il film L'avvocato del diavolo?
se non lo avete ancora fatto non perdetevelo.

la cosa più incredibile di questa sentenza è che dal ricorso di pucci devono essere cancellate alcune sue affermazioni, il chè mi sembra una assurdità, è come fare censura ad una denuncia, incredibile ma vero.

il mondo ama ciò che gli appartiene..... chi lo disse? [SM=g27825] [SM=g27825]
berescitte
00venerdì 27 aprile 2007 11:36
Per quanto ricordi... e salvo errori...
Nel FORUM abbiamo avuto solo dei mozziconi della vicenda, così che l'unica cosa che si capiva era che si desiderava l'appoggio dei foristi.
Non si potrebbe stilare una scheda chiara ove si dice:

1. Motivo/i della disassociazione presentati dagli Anziani;

2. Motivi avanzati da Pucci per contestare la decisione di cui al punto 1;

3. Motivi (gli stessi?) avanzati per l'impugnazione della decisione e la richiesta di intervento autoritativo dello Stato;

4. Motivi per cui sono stati ritenuti invalidi i motivi di cui al punto 3?

Dico questo perché appunto in passato Pucci diceva insistentemente che per lui non dovevano valere regole che erano state inserite dopo che lui già si era associato, usando, al suo battesimo, una formulazione che non le contemplava.
In questa sentenza non vedo traccia di queste cose.
Da questa sentenza non emerge ciò che io chiedo di sapere al punto 1: quale sarebbe il "reato" contestato dal Comitato giudiziario a Vito.
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