Proposta di legge - DDL 3225

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Vitale
00lunedì 26 novembre 2007 14:25
Introduzione dell'articolo 613-bis del codice penale, concernente il reato di manipolazione mentale

Presentata il 7 novembre 2007
www.camera.it/_dati/lavori/schedela/apriTelecomando_wai.asp?codice=15PD...

Onorevoli Colleghi! - Le scienze che studiano la psiche umana hanno approfonditamente analizzato il fenomeno della manipolazione mentale realizzata a danno di soggetti in particolari condizioni - temporanee o permanenti - di fragilità. Il fenomeno, noto alla pubblica opinione come «lavaggio del cervello», implica l'interazione di due soggetti, uno dominante e manipolativo e l'altro debole e soccombente: quest'ultimo subirà la sopraffazione del soggetto dominante percorrendo un itinerario esistenziale che, attraverso fenomeni noti alla psicologia e che vanno dalla «trappola della razionalizzazione» alla «dissonanza cognitiva», lo condurrà a compiere atti che, in condizioni di piena autodeterminazione e consapevolezza, non avrebbe mai compiuto. Atti che possono sfociare nel gesto estremo del suicidio o dell'omicidio. Questo schema, che descrive il dramma dell'adepto delle sette pseudoreligiose sempre più diffuse nel nostro Paese, non trova oggi una fattispecie giuridica idonea a contenerlo dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 96 del 1981, che dichiarò incostituzionale l'articolo 603 del codice penale (plagio).
Era stato proprio il codice Rocco nel 1930 ad introdurre, sulla spinta delle nuove frontiere aperte dagli studi di psicologia sociale, la fattispecie di plagio all'articolo 603, che prevedeva la punizione di «chiunque sottopone una persona al proprio potere, in modo da ridurla in totale stato di soggezione». L'Alta Corte «cancellò» il reato nel 1981, criticando l'eccessiva latitudine di discrezionalità che una formulazione così ampia avrebbe potuto concedere al giudice.
Ma alla cancellazione del reato non corrisponde certamente la negazione del plagio sul piano fenomenico. Se, dunque, la fattispecie scomparsa si prestava effettivamente ad obiezioni relative alla sua vaghezza, offrendo il fianco a possibili errori in sede giudiziaria, non si può non riconoscere che nel nostro ordinamento si è aperto da troppi anni un vuoto di tutela della personalità rispetto alle dinamiche plagiarie, vuoto che appare tanto più pericoloso quanto più numerose e drammatiche si presentano le situazioni che la cronaca quotidiana fa emergere denunciando episodi di totale ed illimitata soggezione di persone ad altre, al pari della riduzione in schiavitù, ma senza l'elemento caratterizzante quest'ultima fattispecie, rappresentato dalla costrizione fisica.
L'aspetto più problematico della mancanza di previsione specifica volta a tutelare la personalità da condizionamenti di tipo plagiario è rappresentato dall'impossibilità di adottare in modo soddisfacente l'allargamento delle fattispecie limitrofe più generali, come appunto la riduzione in schiavitù o la circonvenzione di incapace o il sequestro di persona o la violenza privata, fattispecie che evocano una diversa peculiarità dell'oggetto di tutela.
L'urgenza di una nuova fattispecie penale volta a tutelare la libertà di autodeterminazione dell'individuo al riparo da ogni manipolazione volta al compimento di un atto o di un'omissione gravemente pregiudizievole, è stata avvertita anche dal Senato della Repubblica nella passata legislatura, con la discussione e l'approvazione in sede di Commissione Giustizia di un disegno di legge volto a colmare tale vuoto normativo (atto Senato n. 1777), superando in modo coerente con i princìpi costituzionali il delicato problema dello scrimine relativo alle condotte suscettibili di creare condizionamenti della psiche umana, al fine di individuare un impianto normativo che rispondesse al requisito della tassatività.
La presente proposta di legge, che tiene conto del lavoro compiuto dall'altro ramo del Parlamento nella passata legislatura, si propone di colmare un vuoto normativo pericoloso che ha visto negli ultimi anni crescere in modo allarmante casi di manipolazione mentale ad opera di leader di sette pseudoreligiose che aggrediscono soprattutto - ma non solo - le giovani e le giovanissime generazioni. Le associazioni delle famiglie delle vittime delle sette, che ormai riuniscono decine di migliaia di soggetti, hanno da tempo manifestato l'improcrastinabile urgenza di un intervento che metta le autorità di polizia e la magistratura in condizione di contrastare efficacemente fenomeni che oggi possono essere interpretati e colpiti soltanto adottando fattispecie penali limitrofe ma non adeguate.
Per queste ragioni, pertanto, appare necessario colmare una pericolosa lacuna normativa individuando una fattispecie penale che ispiri compiutamente la sua funzione punitiva al principio di legalità. A tali requisiti si informa la proposta di legge che è sottoposta alla vostra attenzione.


PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
1. Nella sezione III del capo III del titolo XII del libro II del codice penale, dopo l'articolo 613 è aggiunto il seguente:

«Art. 613-bis. - (Manipolazione mentale). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minacce ovvero mediante tecniche di condizionamento della personalità o di suggestione, pone taluno in uno stato di soggezione tale da escludere la capacità di giudizio e la capacità di sottrarsi alle imposizioni altrui, escludendo la libertà di autodeterminazione, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.
Se il fatto è commesso nell'ambito di un gruppo che promuove o pratica attività finalizzate a creare o a sfruttare la dipendenza psicologica o fisica delle persone che vi partecipano, ovvero se il colpevole ha agito al fine di commettere un reato, le pene di cui al primo comma sono aumentate da un terzo alla metà».

Versione pdf
www.camera.it/_dati/lavori/stampati/pdf/15PDL0035070.pdf

Vitale


speranza!
00martedì 27 novembre 2007 10:03

Interessante,

tienici aggiornati.


[SM=x570892] [SM=x570892]


[SM=g27827] Speranza [SM=g27827]
cashmire_ffz
00martedì 27 novembre 2007 12:04
proposta di legge


Presentata il 7 novembre 2007
Quanto tempo decorre affinchè venga visionata? Quando dovremmo aspettarci l'esito?

Grazie Vitale delle tue interessanti informazioni [SM=g27811]

Vitale
00martedì 27 novembre 2007 13:32
Re: proposta di legge
cashmire_ffz, 27/11/2007 12.04:



Presentata il 7 novembre 2007
Quanto tempo decorre affinchè venga visionata? Quando dovremmo aspettarci l'esito?

Grazie Vitale delle tue interessanti informazioni [SM=g27811]


Assegnato alla II Commissione Giustizia il 16 novembre 2007

... .. c'é da aspettare il parere della Commissione ed il proseguo.

Vitale


Vitale
00giovedì 17 luglio 2008 01:00
Re: Re: proposta di legge

Atto Camera n. 863
XVI Legislatura

www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/30997.htm

Atto Senato n. 569
XVI Legislatura

www.senato.it/leg/16/BGT/Schede/Ddliter/31196.htm

Vitale



Vitale
00giovedì 17 luglio 2008 01:06
Re: Re: Re: proposta di legge

Vediamo come la pensano i Radicali.
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www.agenziaradicale.com/index.php?option=com_content&task=view&id=5387&I...

Manipolazione mentale e semi-sanità mentale
martedì 15 luglio 2008
di MAURIZIO MOTTOLA


Il disegno di legge n. 569 Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale, comunicato alla presidenza del Senato il 15 maggio 2008, primo firmatario Antonino Caruso, introdurrebbe nel Codice Penale il nuovo articolo 613-bis, che configura il reato di manipolazione mentale ed il cui testo è costituito dai seguenti due articoli:

Art. 1.
1. Dopo l'articolo 613 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 613-bis. - (Manipolazione mentale).
- Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante tecniche di condizionamento della personalità o di suggestione praticate con mezzi materiali o psicologici, pone taluno in uno stato di soggezione continuativa tale da escludere o da limitare grandemente la libertà di autodeterminazione è punito con la reclusione da due a sei anni.

Se il fatto è commesso nell'ambito di un gruppo che promuove o pratica attività finalizzate a creare o sfruttare la dipendenza psicologica o fisica delle persone che vi partecipano, ovvero se il colpevole ha agito al fine di commettere un reato, le pene di cui al primo comma sono aumentate da un terzo alla metà.

Se i fatti previsti nei commi 1 e 2 sono commessi in danno di persona minore di anni diciotto, la pena non può essere inferiore a sei anni di reclusione.».

Art. 2.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.».

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 96 dell'8 giugno 1981, rilevando un contrasto tra l'articolo 603 del codice penale («Chiunque sottopone una persona al proprio potere in modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni») e gli articoli 21 e 25 della Costituzione, dichiarò la illegittimità della norma che configurava il delitto di plagio, ponendo così termine all'esistenza di una disposizione del codice Rocco (1931), che comunque in cinquanta anni non aveva trovato frequenti occasioni di applicazione.

Si legge nella sentenza: «La norma denunziata viola il principio di tipicità di cui all'articolo 25, in quanto appare sfornita nei suoi elementi costitutivi di ogni chiarezza. Il legislatore, prevedendo una sanzione penale per chiunque sottoponga una persona al proprio potere in modo da ridurla in totale stato di soggezione, avrebbe in realtà affidato all'arbitraria determinazione del giudice l'individuazione in concreto degli elementi costitutivi di un reato a dolo generico, a condotta libera e ad evento non determinato.

Il pericolo di arbitrio, sotto il profilo della eccessiva dilatazione della fattispecie penale, sarebbe tanto più evidente considerando come il riferimento al "totale stato di soggezione" può condurre ad un'applicazione della norma a situazioni di subordinazione psicologica del tutto lecite e spesso riconosciute e protette dall'ordinamento giuridico, quali il proselitismo religioso, politico o sindacale. D'altra parte non conferirebbe maggior chiarezza alla determinazione concreta della fattispecie, l'osservazione che la soggezione psichica deve essere "totale" (...). Per quanto riguarda l'articolo 21 della Costituzione (...), la libertà di manifestazione del pensiero incontra un limite nell'interesse dell'integrità psichica della persona, solo in quanto si concretizzi in mezzo di pressione violenta o subdola, quali la minaccia o la frode; ciò stante, l'evento della soggezione psicologica di un soggetto ad altro soggetto, in quanto risultante dall'adesione ai modelli di comportamento da altri proposti, non può costituire illecito senza intaccare il diritto costituzionalmente protetto.».

Perciò la configurazione del reato di manipolazione mentale ingenera preoccupazioni in quanto rappresenta una spada di Damocle sui diritti e le libertà del cittadino, in quanto l'indeterminatezza del campo di applicazione determina le stesse perplessità che portarono alla storica cancellazione del reato di plagio dall'ordinamento giuridico italiano, con la sentenza della Corte Costituzionale n. 96 dell'8 giugno 1981, che eliminò il reato di plagio dal codice penale.

L'eventuale reintroduzione del reato di plagio con la nuova formulazione di manipolazione mentale si baserebbe su termini inconsistenti e generici quali condizionamento, suggestione, soggezione, per cui qualsiasi interrelazione psichica (rapporto insegnante-allievo, medico-paziente, predicatore-fedele ed altri) potrebbe configurare ipotesi di un reato punibile con la reclusione di alcuni anni !
Siamo tutti a rischio di perizia psichiatrica per vagliare il gradiente di manipolazione mentale dei nostri rapporti interpersonali?

In una società ad alto tasso di scambi comunicativi, di tipologie interattive e di varietà di rapporti, il solo aver concepito un simile reato attesta il grado di disconferma della autonomia personologica e della pluralità dei modi di esprimersi dei cittadini.

Nel lamentare la violazione dell'articolo 25 della Costituzione, la Corte ripeté più volte che a base del principio invocato stava in primo luogo «l'intento di evitare arbitri nell'applicazione di misure limitative di quel bene sommo ed inviolabile costituito dalla libertà personale e che, per effetto di tale principio, onere della legge penale fosse quello di determinare la fattispecie criminosa con connotati precisi in modo che l'interprete nel ricondurre un'ipotesi concreta alla norma di legge, possa esprimere un giudizio di corrispondenza sorretto da fondamento controllabile.».

La democrazia e la legislazione civile e penale poggiano sull'assioma dell'autodeterminazione responsabile: l'autonomia delle singole persone si confronta con la rilevanza che assume la comunicazione nell'ambito del sistema sociale, connotata sempre più dalla globalizzazione e dalla massività dell'informazione, che ha prodotto fenomeni di massa prima arginati in ristretti ambiti.

Se guardiamo al rapporto mente-società ci rendiamo conto del fenomeno comunicativo di sovradosaggio di spot nei media, che ci rendono adepti al consumo di massa attraverso un vero e proprio brainwashing. Ma l'antidoto è una trasformazione culturale che vada nella direzione di un'ecologia dell'informazione e di un orientamento di essa verso un incremento dei processi di consapevolezza di sé anche come unitaria identità, non certo la prefigurazione di soggetti definibili semi-sani mentali e quindi suscettibili di invasiva manipolazione mentale.

Già l'Italia è l'unico paese europeo (ed uno dei pochissimi al mondo) che prevede la seminfermità mentale e certamente la qualità del suo diritto (che è poi ciò che regola i rapporti tra cittadini e tra cittadini ed istituzioni) scadrebbe con l'introduzione del reato di manipolazione mentale.

Ci mancherebbe, poi, che fosse un perizia teologica a stabilire il grado di condizionamento, di suggestione e di soggezione alla base della configurazione del reato di manipolazione mentale e che fosse anche aggiunta la misura di sicurezza di un ciclo di esorcismi ed avremmo completato il quadro di svalutazione dei diritti e delle prerogative di libertà di espressione dei cittadini.

In un'epoca di sviluppo delle neuroscienze stanno comparendo vari segnali di un rapporto mente-società, connotato come se l'individuo non avesse la capacità di preservare la sua identità ed integrità: questo disegno di legge è un segnale in tal senso, a cui occorre opporre con determinazione il rischio della libertà.
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Vitale




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