La WTS e il trattamento dei dati personali (Legge 31-12-96 n°675)

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involtino.primavera
00lunedì 7 gennaio 2008 20:42
Senza tanti preamboli, vorrei sollevare una tematica interessante, non solo per chi come me si è dissociato, ma anche per chi viene disassociato o comunque in modo formale non appartiene più alla società Watchtower.

Durante la "vita spirituale" di ogni TdG, vengono raccolti dati personali in svariate occasioni: oltre alla cartolina di registrazione del proclamatore, il TdG spesso è tenuto a dichiarare dati personali. Basti pensare per esempio ai moduli di lavoro volontario presso le assemblee, o ai semplici archivi che tiene il segretario con numeri di telefono, ecc. I dati sono anche depositati presso la Betel.
Domanda: cosa succede quando uno si dissocia? Di sicuro non vengono distrutti, in quanto la congregazione conserva in archivio come minimo la lettera di dissociazione e la cartolina di registrazione del proclamatore. Ancora peggio nei casi di disassociazione, dove comunque ci sono gli atti relativi al comitato, per non parlare poi dei casi più complicati in cui gli anziani fanno indagini, ecc.
In base a quanto sopra, qualcuno sa se c'è un modo di assicurarsi che presso la Betel o presso la congregazione non siano più conservati quei dati che legano una certa persona alla WTS?

Faccio qualche interessante copia-incolla dal testo della legge:

banca di dati: qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento.

trattamento: qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati.

MA SOPRATTUTTO:

dato personale: qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente od associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale.

Quindi chiedo: esiste un modo per venire a conoscenza dell'esistenza o meno di qualsiasi tipo di dato personale?
In qualità di dissociato, è possibile chiedere la distruzione di tali dati, compreso anche il mio domicilio e numeri di telefono?
Certo, forse si può chiedere tutto, ma se poi loro non distruggono niente perchè sono tenuti a conservare la lettera di dissociazione e la cartolina, non serve a niente.

Provo una sensazione di nausea sapendo che tale organizzazione conserva ancora i miei dati personali.
Achille Lorenzi
00lunedì 7 gennaio 2008 20:54
C'è una circolare che parla di questo.
Stasera non ho tempo per postarla. Lo farò domani, sempre se qualcuno non mi precede.

Ciao
Achille
julie O'Hara
00martedì 8 gennaio 2008 03:18


E' da un pò che volevo dirtelo... ma come fa uno a chiamarsi involtino primavera? [SM=g27835]

Ma questa ispirazione potrebbe a che fare con la tua passione per la cucina cinese?

OK, ma anche se così fosse, certo che ne hai avuta di originalità e coraggio a sceglierti tale nome! Complimenti è troppo forte!!

Eppoi il tuo avatar mi fa morir da ridere... [SM=x570867]


Ciao
Julie [SM=x570865]

L'argomento che hai introdotto mi sembra molto interessante, anch'io attendo le informazioni che Achille vorrà darci

[SM=x570892]

Achille Lorenzi
00martedì 8 gennaio 2008 05:53
Ecco parte di un paio di circolari in cui la Betel ha provveduto delle istruzioni in merito a trattamento dei dati personali e legge sulla privacy:
10 dicembre 1998

Cari fratelli,
...Lo scopo di questa lettera è quello di adeguare alla legislazione del nostro paese alcuni moduli che utilizziamo nel nostro servizio.
A seguito della legge 675/96 sulla "privacy" riguardante il trattamento dei dati personali, si rende infatti necessario apportare alcuni cambiamenti nell'uso di certi moduli che stiamo utilizzando.
Per quanto riguarda il modulo S-3-I "Rapporto di studio", non sarà più usato per fare rapporto di studio biblico ma continuerà invece a essere impiegato per registrare settimanalmente i presenti alle adunanze. ... Per quel che concerne il modulo S-8-I "Note di casa in casa", si potrà continuare a usarlo ma solo facendone un uso personale. I1 proclamatore potrà continuare a scrivervi il nome e l'indirizzo delle persone che intende rivisitare o di coloro che sono assenti, ma tali note non potranno essere date ad altri. Questo significa che per quanto riguarda gli assenti o le persone da rivisitare, colui che ne prenderà nota dovrà ritornare lui stesso sul territorio a visitare tali persone occupandosene personalmente. D'altra parte se un proclamatore ripercorre una seconda volta lo stesso territorio utilizzando i suoi appunti personali, questo non viola lo spirito della legge.
Da quanto ci risulta, nel passato alcune congregazioni di lingua straniera e L.I.S. hanno preso l'iniziativa di rivolgersi a enti e a uffici comunali, prima dell'entrata in vigore della legge 675/96, per procurarsi gli indirizzi di persone appartenenti al gruppo linguistico da loro curato. Alla luce di questa nuova legge, non è più possibile utilizzare questi elenchi, trattandosi di dati sensibili. Pertanto se ancora non lo aveste fatto dovreste adeguarvi a questa nuova situazione. Lo stesso principio si applica anche ai nominativi di persone che parlano una lingua straniera che si trovano di solito allegati alla cartina del territorio che viene consegnata al proclamatore. L'unica eccezione a questo principio generale riguarda i casi menzionati nella "Risposta a domande" del Ministero del Regno del gennaio 1994, a pagina 7.
Per quanto riguarda tutti coloro che mostrano interesse o che sono disposti a essere rivisitati ma che non abitano nel territorio e di cui quindi è necessario fornire l'indirizzo a qualcun altro, allegato a questa lettera troverete una copia del nuovo modulo S-43-I "Rivisitare" datato 8/98. Questo modulo sostituisce il precedente S-43-I come pure il modulo S-70a-I "Visita a persona di lingua straniera", che quindi non dovrà più essere usato. Vi invitiamo pertanto a distruggere le copie residue che potrebbero essere presso la congregazione. Come noterete questo modulo ha uno spazio riservato alla firma della persona che acconsente ad essere rivisitata e dovrebbe quindi essere firmato dalla persona che accetta di essere rivisitata da qualcuno. Questo richiederà da parte dei proclamatori un certo spirito di iniziativa e tatto, ma in questo modo sarà possibile coltivare l'interesse suscitato. ... Sarebbe bene che ogni proclamatore avesse sempre con sé almeno una copia del modulo S-43-I. Se ne fosse sprovvisto al momento in cui dà testimonianza a una persona che non abita nel territorio, potrebbe sempre compilare un semplice foglio di carta con le informazioni per reperire la persona e farlo quindi firmare alla persona stessa.
...
Il grassetto è nell'originale.
Ecco un'altra circolare in cui si parla in maniera più specifica e dettagliata della legge sulla privacy. Anche qui il grassetto è nel testo originale:
3 marzo 2000

Cari fratelli,
L'apostolo Paolo in Romani 12:10 scrisse: "Nel mostrare onore gli uni agli altri prevenitevi". Questo, come ha spiegato La Torre di Guardia del l° agosto 1999 a pagina 16, significa che dobbiamo rispettare la dignità altrui. Per non offendere la dignità individuale occorre, tra l'altro, prestare attenzione a un particolare aspetto, quello di rispettare la privacy dei componenti delle congregazioni mantenendo riservati i dati che voi anziani detenete negli archivi della congregazione. Già con precedenti circolari del l° giugno 1978 e del l° maggio 1989 scrivemmo agli anziani di tenere le registrazioni delle congregazioni in luogo sicuro per assicurarne la riservatezza. Infine, la circolare dell'11 dicembre 1997, nel confermare tale disposizione, ha ribadito che "tutti gli archivi e le registrazioni della congregazione dovrebbero essere tenuti sotto chiave in un luogo sicuro . . . in modo che nessuna persona non autorizzata possa accedervi".
Ciò è doveroso tenuto anche conto della legge n. 675/1996 sulla privacy, cioè sulla riservatezza dei dati personali, che tutela l'individuo dal trattamento scorretto di dati e notizie che lo riguardano. Tale legge prevede una particolare tutela per i dati cosiddetti 'sensibili' tra i quali rientrano quelli 'idonei a rivelare le convinzioni religiose, l'adesione ad associazioni od organizzazioni religiose, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale', permettendo il trattamento di questi dati solo se si seguono particolari disposizioni che, come sopra specificato, state già fondamentalmente osservando.
La normativa in questione prevede per la gestione dei dati tre figure chiave: il Titolare, il Responsabile e l'Incaricato del trattamento. Il Titolare è la Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova. Il Responsabile deve essere designato dal Titolare e a lui è affidato il compito di sovrintendere all'osservanza delle disposizioni relative alla tutela della privacy. ... La terza figura, che vi riguarda direttamente, è quella dell'Incaricato del trattamento. Per il suo specifico compito, il segretario in carica del locale corpo di anziani assumerà questa funzione, poiché a lui è demandata già la conservazione delle registrazioni e dei documenti che possono contenere alcuni dati sensibili. L'Incaricato, cioè il segretario, opererà attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare e dal Responsabile, cioè dalla Congregazione Centrale e dal responsabile del Reparto Servizio, per quanto attiene la riservatezza dei dati conservati.
In base alle vigenti disposizioni, i segretari dovranno trattare i dati personali e sensibili:

l. In modo lecito e secondo correttezza;
2. Raccogliendoli al fine di registrarli o conservarli in un archivio cartaceo per gli scopi di natura esclusivamente confessionale specificati nello statuto della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova e nel libro Organizzati per compiere il nostro ministero, che contiene l'ordinamento confessionale;
3. Verificando, ove possibile, che siano esatti e, se necessario, aggiornandoli;
4. Verificando inoltre che non eccedano le finalità per le quali sono stati raccolti e limitandosi a detenere soltanto i dati indicati dalla Congregazione Centrale;
5. Conservandoli secondo le misure di sicurezza previste dalle vigenti disposizioni di legge e in armonia con quelle già impartite dalla Congregazione Centrale. Particolare cura dovrà essere prestata per la conservazione delle cartoline S-79b I, dei moduli S 77 I e delle cartoline S 21 I.

Ribadiamo inoltre la disposizione di tenere tutti gli archivi e le registrazioni della congregazione sotto chiave in luogo sicuro, in modo che nessuna persona non autorizzata possa prendere visione dei dati personali riguardanti i componenti della congregazione. Questa disposizione è anche inclusa nelle modalità previste dalla legge per la conservazione dei dati.
In caso di assenza, anche temporanea, il segretario sarà sostituito in questo compito da un altro anziano designato dal locale corpo degli anziani.
Nessun dato potrà essere comunicato a terzi o diffuso senza la preventiva e specifica autorizzazione della Congregazione Centrale o del Responsabile del Reparto Servizio, i quali comunque si attengono, in materia di comunicazione e diffusione di dati, alle vigenti disposizioni. Ovviamente, non sono considerati terzi, e quindi possono accedere ai dati, gli anziani della congregazione e i sorveglianti viaggianti quando visitano la congregazione, essendo essi, in quella settimana, anziani presso la stessa congregazione.
Con la presente comunicazione nominiamo pertanto il segretario in carica della vostra congregazione, il cui nominativo è indicato all'inizio della lettera, quale Incaricato del trattamento dei dati personali.
Nel caso che nell'incarico di segretario della congregazione intervengano delle variazioni e venga nominato dalla Congregazione Centrale un nuovo segretario, questi fungerà da nuovo Incaricato del trattamento dei dati. Ogni volta che verrà nominato un nuovo segretario, egli dovrà leggere subito questa comunicazione per conoscere accuratamente le disposizioni sulla riservatezza dei dati personali, nonché quelle attinenti al suo specifico incarico in materia.
La presente lettera dovrà essere conservata permanentemente nell'archivio affinché nel futuro possiate eventualmente trasmettere a un nuovo segretario le necessarie istruzioni concernenti le sue funzioni di Incaricato del trattamento dei dati. Siamo certi che presterete la debita attenzione alle suddette istruzioni affinché anche in materia di conservazione dei dati possano essere seguite le disposizioni di legge vigenti.
Preghiamo Geova affinché vi conceda il suo spirito al fine di adempiere le molteplici responsabilità di pastori del gregge di Dio. 1 Pietro 5:2, 3.
Restiamo a vostra disposizione per qualsiasi chiarimento. Uniti a voi nel prezioso sacro servizio che ci consente di manifestare lealtà e integrità a Geova, vi inviamo affettuosi e fraterni saluti.
La Società quindi si è dovuta adeguare alla legge sulla privacy. A proposito di custodire i dati chiusi a chiave nell'archivio, io ricordo che prima che la Betel mandasse queste istruzioni, l'"archivio" della mia ex congregazione non era chiuso a chiave e chiunque quindi poteva accedervi. Ci è voluta a quanto pare una legge "del mondo" per far capire che in questo modo non si mostrava il dovuto rispetto per la dignità altrui...

Saluti
Achille
solitary man
00martedì 8 gennaio 2008 08:47
Re:
Achille Lorenzi, 08/01/2008 5.53:



AL CORPO DEGLI ANZIANI

... Già con precedenti circolari del l° giugno 1978 e del l° maggio 1989 scrivemmo agli anziani di tenere le registrazioni delle congregazioni in luogo sicuro per assicurarne la riservatezza. Infine, la circolare dell'11 dicembre 1997, nel confermare tale disposizione, ha ribadito che "tutti gli archivi e le registrazioni della congregazione dovrebbero essere tenuti sotto chiave in un luogo sicuro . . .
La Società quindi si è dovuta adeguare alla legge sulla privacy. A proposito di custodire i dati chiusi a chiave nell'archivio, io ricordo che prima che la Betel mandasse queste istruzioni, l'"archivio" della mia ex congregazione non era chiuso a chiave e chiunque quindi poteva accedervi. Ci è voluta a quanto pare una legge "del mondo" per far capire che in questo modo non si mostrava il dovuto rispetto per la dignità altrui...

Saluti
Achille




Scusa Achille, ma nella lettere da te citata mi sembra di capire che la WTS prima della legge "sulla privacy" avesse esortato gli anziani a tenere gli archivi in un posto sicuro tale da garantire la riservatezza (il grassetto 'sta volta è mio [SM=g27824] ) e successivamente (forse proprio perchè alcuni anziani non avevano recepito il concetto) grazie anche alla summenzionata Legge, fu chiarito cosa si intendeva per "posto sicuro" e furono apportati i dovuti aggiustamenti conformemente alla nuova Normativa.
La cosa che a me lascia basito è che alcuni (anziani nel caso da te citato) non abbiano saputo comprendere cosa si intenda per "posto sicuro" ... [SM=g27813]

ciao [SM=g27817]
Achille Lorenzi
00martedì 8 gennaio 2008 12:47
solitary man, 08/01/2008 8.47:



Scusa Achille, ma nella lettere da te citata mi sembra di capire che la WTS prima della legge "sulla privacy" avesse esortato gli anziani a tenere gli archivi in un posto sicuro tale da garantire la riservatezza (il grassetto 'sta volta è mio [SM=g27824] ) e successivamente (forse proprio perchè alcuni anziani non avevano recepito il concetto) grazie anche alla summenzionata Legge, fu chiarito cosa si intendeva per "posto sicuro" e furono apportati i dovuti aggiustamenti conformemente alla nuova Normativa.
La cosa che a me lascia basito è che alcuni (anziani nel caso da te citato) non abbiano saputo comprendere cosa si intenda per "posto sicuro" ...

Evidentemente è come tu dici.
Già nella circolare del 1° giugno 1978 si diceva che bisogna chiudere a chiave l'archivio:
«TENERE LE REGISTRAZIONI AL SICURO: Tutte le registrazioni, se possibile, dovrebbero essere conservate nella Sala del Regno in luogo sicuro onde siano a disposizione del corpo degli anziani. Specialmente tutto ciò che riguarda disassociazioni e altre questioni giudiziarie dovrebbe essere tenuto sotto chiave nella Sala del Regno, per riservatezza, e la chiave dovrà essere a disposizione solo delle persone autorizzate» (grassetto mio).

Anche nella circolare del 1° maggio 1989 si ribadiva lo stesso concetto:

«QUESTIONI GIUDIZIARIE: Il segretario terrà l’archivio delle questioni giudiziarie sotto chiave, preferibilmente nella Sala del Regno. Né lui né il sorvegliante che presiede leggeranno la corrispondenza e gli appunti relativi ai singoli casi trattati da un comitato giudiziario della congregazione, a meno che non abbiano fatto parte del comitato giudiziario che si è occupato del caso. Tutte le informazioni scritte a macchina su questioni giudiziarie, incluse le lettere alla Congregazione Centrale, saranno scritte da qualcuno che fa parte del comitato giudiziario e firmate da quelli che fanno parte di tale comitato. Il segretario si limita ad archiviare le buste sigillate relative a ciascun caso. Quando un comitato giudiziario tratta un caso, quel comitato metterà tutti gli appunti e la corrispondenza relativi al caso in una busta, la sigillerà e indicherà sulla busta il nome dell’individuo, i nomi degli anziani che hanno fatto parte del comitato giudiziario, il provvedimento preso e la data in cui è stato preso. La busta sarà quindi data al segretario perché la metta nell’archivio riservato. Quando la congregazione riceve indietro dalla Congregazione Centrale la cartolina S-79b-I, può essere spillata alla busta esternamente. Questi archivi saranno accessibili solo agli anziani che devono occuparsi del caso. Se in futuro ci sarà bisogno di aprire queste buste, saranno aperte dagli anziani che si occuperanno del caso. Il comitato giudiziario ha la responsabilità di informare gli interessati relativamente a restrizioni imposte a una persona ripresa. Eventuale corrispondenza della Congregazione Centrale con la congregazione relativa a un caso giudiziario sarà indirizzata al presidente o a un membro del comitato giudiziario, e il sorvegliante che presiede non aprirà questa corrispondenza ma la passerà direttamente al comitato giudiziario. Vedere la lettera della Congregazione Centrale del 19 dicembre 1986 per ulteriori informazioni.
Se un anziano riceve la confessione di una trasgressione minore e la considera personalmente col trasgressore, sarebbe bene informarne il sorvegliante che presiede. In questo modo almeno due anziani saranno a conoscenza della cosa. Il sorvegliante che presiede potrebbe essere a conoscenza di altre cose relativamente a questa persona, e questo indicherebbe che è necessaria ulteriore assistenza.
Quando un disassociato viene riassociato, il segretario firma la cartolina S-79b-I che viene rimandata alla Congregazione Centrale, indicando che la persona è stata riassociata.
TENERE LE REGISTRAZIONI AL SICURO: Tutte le registrazioni, se possibile, devono essere conservate nella Sala del Regno in un luogo sicuro onde siano a disposizione del corpo degli anziani. Specialmente tutto ciò che riguarda disassociazioni e altre questioni giudiziarie dovrebbe essere tenuto sotto chiave nella Sala del Regno per riservatezza, e la chiave dovrà essere a disposizione solo delle persone autorizzate».

Comunque nella mia ex congragazione, almeno fino al 1996-97, l'archivo non era chiuso a chiave. Ricordo che un sorvegliante di circoscrizione si lamentò di questo fatto, e lo segnalò perfino nel rapporto della visita inviato alla Betel.
Può darsi che la mia ex congregazione fosse un caso speciale, ma questo è quello che io ho visto accadere.
Se leggi la circolare del 3 marzo 2000 potrai comunue notare come tanti comportamenti che erano comunemente trascurati dai TdG prima dell'emanazione legge sulla privacy, vengano ora osservati proprio come conseguenza di tale legge. E' quindi vero che una legge "del mondo" ha imposto anche ai TdG di comportarsi in un certo modo per una maggiore tutela della dignità altrui.

Ciao
Achille
involtino.primavera
00martedì 8 gennaio 2008 23:29
La circolare recitava così:

QUESTIONI GIUDIZIARIE: Il segretario terrà l’archivio delle questioni giudiziarie sotto chiave, preferibilmente nella Sala del Regno. Né lui né il sorvegliante che presiede leggeranno la corrispondenza e gli appunti relativi ai singoli casi trattati da un comitato giudiziario della congregazione, a meno che non abbiano fatto parte del comitato giudiziario che si è occupato del caso.


Io non ci credo che il materiale relativo a un comitato giudiziario non viene letto da altri anziani che non abbiano fatto parte del comitato. E poi anche se fosse, che senso ha? Tanto gli anziani tra di loro si parlano.

Insomma, è possibile chiedere la distruzione dei propri dati personali archiviati in sala del regno? E' lecito chiedere con esattezza ciò che è conservato ed eventualmente far procedere all'eliminazione dei dati?
M.B.C.
00mercoledì 9 gennaio 2008 14:57
possono segnarere il mio nome e indirizzo ?
se qualcuno mi puo' aiutare a capire meglio, gli e ' ne sarei grato .
un tdg andando di casa in casa puo ' segnarsi sui suoi appunti il nome e l'indirizzo della persona che abita in quella determinata casa ? la legge lo consente ?come si fa a sepere se viene fatto all' insaputa ? grazie Gennaro S
Achille Lorenzi
00mercoledì 9 gennaio 2008 18:33
M.B.C. ha scritto:

un tdg andando di casa in casa puo ' segnarsi sui suoi appunti il nome e l'indirizzo della persona che abita in quella determinata casa ? la legge lo consente ?come si fa a sepere se viene fatto all' insaputa ? grazie Gennaro S

I TdG hanno sempre segnato il nome ed altre informazioni riguardanti le persone che visitano di porta in porta.
Ecco un modulo usato per registrare questo genere di informazioni:



Dopo che è stata emanata la legge sulla privacy, hanno dovuto adeguarsi alla normativa ("del mondo") così da non divulgare in maniera illecita dati personali e sensibili di altre persone, come invece avveniva tranquillamente prima del 1996.
Nella circolare del 1998 postata sopra, si legge fra l'altro che
Per quel che concerne il modulo S-8-I "Note di casa in casa", si potrà continuare a usarlo ma solo facendone un uso personale. I1 proclamatore potrà continuare a scrivervi il nome e l'indirizzo delle persone che intende rivisitare o di coloro che sono assenti, ma tali note non potranno essere date ad altri. Questo significa che per quanto riguarda gli assenti o le persone da rivisitare, colui che ne prenderà nota dovrà ritornare lui stesso sul territorio a visitare tali persone occupandosene personalmente. D'altra parte se un proclamatore ripercorre una seconda volta lo stesso territorio utilizzando i suoi appunti personali, questo non viola lo spirito della legge.
Mi domando comunque se anche tali note siano davvero lecite ed autorizzate, in quanto, essendovi riportati dati personali sensibili, penso che dovrebbero quanto meno essere custodite a chiave, ed essere accessibili solo al "proclamatore", così come prevede la normativa sul trattamento dei dati personali... Inoltre le persone che vengono visitate dovrebbero essere messe al corrente ed acconsentire al fatto che vengano prese delle informazioni scritte sul loro conto...

Achille
involtino.primavera
00mercoledì 9 gennaio 2008 18:37
Se non ricordo male, nell'annuncio si disse anche che le persone sul territorio non dovevano vederci scrivere le note di casa in casa.
Se per esempio si faceva un condominio con una persona al balcone, la nota si doveva scrivere girato l'angolo.
mancagraziella
00sabato 12 gennaio 2008 21:22
re
Vorrei capire anch'io,ma c'è qualcosa che non và !
La diffusione di dati personali,ai sensi della normativa vigente, non può avvenire sulla base della libera volontà di chi li ha acquistati,in quanto ciascuna persona è titolare del diritto alla protezione dei dati.Di conseguenza,la diffusione ,o la comunicazione in via sistematica di dati personali,specie se ad una pluralità di destinatari,può avvenire soltanto dopo che la persona interessata sia stata debitamente informata in ordine alle successive modalità di utilizzo dei dati,con particolare riferimento all'eventualità che i dati siano diffusi o comunicati sistematicamente,ed abbia manifestato il suo consenso (ai sensi degi artt.13 e 23 del predetto codice).Nel caso di dati sensibili il consenso dovrà essere espresso in forma scritta .
Quindi con che diritto i proclamatori porta a porta annotano i dati personali per poi divulgarli all'interno della congregazione ?
Grazia
Vitale
00domenica 13 gennaio 2008 01:13
Re:
involtino.primavera, 09/01/2008 18.37:

Se non ricordo male, nell'annuncio si disse anche che le persone sul territorio non dovevano vederci scrivere le note di casa in casa.
Se per esempio si faceva un condominio con una persona al balcone, la nota si doveva scrivere girato l'angolo.


Il contenuto delle note di casa in casa é “marginale”, mentre il modulo (non stampato dalla WTS) allegato alla cartina del “Territorio” ha la funzione di catalogare le persone da NON visitare perché... “sul campanello di casa c’é la dicitura i tdG non sono graditi, ricevuto insulti, il padrone di casa ha sguinzagliato il cane, ecc.
Da anni assistiamo all’incessante martellamento di pubblicità immessa nella propria casetta delle lettere, i vu-cumprà che suonano il campanello, i tdG, ecc., così il cittadino per non essere disturbato, applica un adesivo, biglietto o quant’altro di legittimo, invitando xyz a proseguire il suo cammino e non disturbare. Il tdG naturalmente applica il principio che é la per salvarlo (da chi e cosa?), ed ecco che il modulo segnala ai fratelli che passeranno da quelle parti la prossima volta di tenere in considerazione che xyz é una persona/e con cui non perdere tempo.
Tutt'ora questa violazione viene applicata.

Che sia l’Iddio a richiedere questa forma di catalogazione per quando “avverrà” Armaghedon?

Vitale


feliced'esserlo
00lunedì 14 gennaio 2008 10:23
Re: Re:
Vitale, 13/01/2008 1.13:


Il contenuto delle note di casa in casa é “marginale”, mentre il modulo (non stampato dalla WTS) allegato alla cartina del “Territorio” ha la funzione di catalogare le persone da NON visitare perché... “sul campanello di casa c’é la dicitura i tdG non sono graditi, ricevuto insulti, il padrone di casa ha sguinzagliato il cane, ecc.
Da anni assistiamo all’incessante martellamento di pubblicità immessa nella propria casetta delle lettere, i vu-cumprà che suonano il campanello, i tdG, ecc., così il cittadino per non essere disturbato, applica un adesivo, biglietto o quant’altro di legittimo, invitando xyz a proseguire il suo cammino e non disturbare. Il tdG naturalmente applica il principio che é la per salvarlo (da chi e cosa?), ed ecco che il modulo segnala ai fratelli che passeranno da quelle parti la prossima volta di tenere in considerazione che xyz é una persona/e con cui non perdere tempo.
Tutt'ora questa violazione viene applicata.

Che sia l’Iddio a richiedere questa forma di catalogazione per quando “avverrà” Armaghedon?

Vitale

Se mentre io predico in un territorio incontro te che mi dici gentilmente ma con fermezza che non desideri essere più disturbato da noi testimoni di Geova, come può saperlo il fratello XY che predicherà in quel territorio dopo di me, o la sorella ZK che ci andrà dopo di lui, se io non ho scritto il tuo nome e cognome per avvertirli? Penso che nel momento in cui tu mi informi della tua volontà di non essere più importunato mi dai anche l'implicito consenso a prendere nota del tuo desiderio affinchè venga rispettato.

Naturalmente, se pensi che ci siano altri metodi per farlo, si accettano suggerimenti.

Ancientofdays
00lunedì 14 gennaio 2008 15:37
Re: Re: Re:
feliced'esserlo, 14/01/2008 10.23:

Se mentre io predico in un territorio incontro te che mi dici gentilmente ma con fermezza che non desideri essere più disturbato da noi testimoni di Geova, come può saperlo il fratello XY che predicherà in quel territorio dopo di me, o la sorella ZK che ci andrà dopo di lui, se io non ho scritto il tuo nome e cognome per avvertirli? Penso che nel momento in cui tu mi informi della tua volontà di non essere più importunato mi dai anche l'implicito consenso a prendere nota del tuo desiderio affinchè venga rispettato.

Naturalmente, se pensi che ci siano altri metodi per farlo, si accettano suggerimenti.




Quando una persona chiede di non essere visitata spesso è proprio lei a richiedere che questa sua volontà venga annotata.
Anche se è l'annotazione è una violazione della legge sulla privacy (perchè non viene custodita in luoghi sicuri e viene scambiata tra i proclamatori), è l'unico modo di difendersi dall'aggressività dei TdG.
La volontà del padrone di casa è rispettata, la legge non troppo.

Ma ben più grave è quando vengono prese le note di casa in casa all'insaputa del padrone di casa.
Il proclamatore dovrebbe chiedere il consenso a chi ha accettato le riviste per la sua registrazione del nome e indirizzo (dati personali), ma non lo fa.
Senza contare che vengono registrate altre informazioni decisamente catalogabili come "sensibili": la religione e l'ideologia politica , di quale nazionalità , se ha handicap o se di recente ha avuto lutti in famiglia o è afflitta da mali (a me capitava a volte che la conversazione diventasse confidenziale).
Queste cose non dovrebbero essere scritte all'insaputa di una persona.
Ma , si sa, la trasparenza non è il forte di questa organizzazione.

Sempre più spesso poi, queste note vengono passate ad altri, per via dei molti stranieri sul territorio.
In questo caso la WTS viola palesemente le sue stesse disposizioni espresse nella circolare postata da Achille perchè incoraggia a cedere le note compilate alle congregazioni in lingua.
C'è addirittura un modulo specifico.
Io faccio difficoltà a reperirlo, qualcuno lo può postare ?


Vitale
00lunedì 14 gennaio 2008 15:57
Re: Re: Re:
feliced'esserlo, 14/01/2008 10.23:

Se mentre io predico in un territorio incontro te che mi dici gentilmente ma con fermezza che non desideri essere più disturbato da noi testimoni di Geova, come può saperlo il fratello XY che predicherà in quel territorio dopo di me, o la sorella ZK che ci andrà dopo di lui, se io non ho scritto il tuo nome e cognome per avvertirli? Penso che nel momento in cui tu mi informi della tua volontà di non essere più importunato mi dai anche l'implicito consenso a prendere nota del tuo desiderio affinchè venga rispettato.

Naturalmente, se pensi che ci siano altri metodi per farlo, si accettano suggerimenti.


Innanzitutto non ho nessuna intenzione che una discussione alquanto semplice svisceri fuori tema.

Un esempio.
Il venditore di “???” suona al campanello per vendermi o chiedere se interessato al prodotto/i “&&&”. Se interessato lo faccio accomodare, altrimenti dico, No grazie.
Tutto finisce li. Non prende appunti per il prossimo suo collega che ripasserà (???). anche loro fanno il porta a porta, zona a zona, e via dicendo. Prende appunti se avanti nel tempo sarò interessato al prodotto.

I tdG che passano e ripassano decine e decine di volte, ormai conoscono a menadito le abitazioni dove “suonare il campanello” ed essere ascoltati. Conoscono a menadito chi ha ancora un po’ di pazienza. Non riconoscono che il martellante scampanellio, porta i cittadini a premunirsi con etichette e via dicendo. Perfino il luogo di lavoro é oggetto di territorio dove collocare idee altrui.

Nel momento che sei informato della esplicita volontà, non sei tenuto in qualsiasi modo a catalogare.
C’é il modello S-43-I 11/02 per le persone da “Rivisitare”, abbonamento alle riviste quindicinali, dove su esplicito consenso annoti nome e cognome, ecc. In quel caso hai le carte in regola.

Infine. Se m’incontri per strada o sceso dall’auto, che fai! Annoti in numero di targa?

Per quanto concerne la Privacy puoi leggerti la normativa o ripassarla.

[SM=x570892] Vitale


brunodb2
00martedì 15 gennaio 2008 13:08

Ancientofdays, 14/01/2008 15.37]

C'è addirittura un modulo specifico.
Io faccio difficoltà a reperirlo, qualcuno lo può postare ?

Ti riferisci a questi?






Quest’ultimo documento scannerizzato dal libro di Mons. Marinelli, I TESTIMONI DI GEOVA, III edizione completamente rifatta, Ferrara, 1988, Appendice al volume, doc. VII

Ciao [SM=x570892]

Bruno
Ancientofdays
00martedì 15 gennaio 2008 13:14
Re:
brunodb2, 15/01/2008 13.08:


Ancientofdays, 14/01/2008 15.37]

C'è addirittura un modulo specifico.
Io faccio difficoltà a reperirlo, qualcuno lo può postare ?

Ti riferisci a questi?

Quest’ultimo documento scannerizzato dal libro di Mons. Marinelli, I TESTIMONI DI GEOVA, III edizione completamente rifatta, Ferrara, 1988, Appendice al volume, doc. VII

Ciao [SM=x570892]

Bruno



No .
E' un altro modulo più recente.
La disposizione di visita delle persone in lingua straniera è più recente del libro che hai citato del 1988.
E' connessa alla forte immigrazione in Italia degli ultimi 10-15 anni.

Forse Felice d'esserlo può aiutarci.
Toc toc , Felice ...??
brunodb2
00martedì 15 gennaio 2008 13:32
Re: Re:

Ancientofdays, 15/01/2008 13.14]

No .
E' un altro modulo più recente.
La disposizione di visita delle persone in lingua straniera è più recente del libro che hai citato del 1988.
E' connessa alla forte immigrazione in Italia degli ultimi 10-15 anni.

Forse Felice d'esserlo può aiutarci.
Toc toc , Felice ...??

... oppure "ilnonnosa" Così lo mettiamo subito alla prova [SM=g27828]

Ciao [SM=x570892]

Bruno



Vitale
00martedì 15 gennaio 2008 16:50
Re: Re:
Ancientofdays, 15/01/2008 13.14:



No .
E' un altro modulo più recente.
La disposizione di visita delle persone in lingua straniera è più recente del libro che hai citato del 1988.
E' connessa alla forte immigrazione in Italia degli ultimi 10-15 anni.

Forse Felice d'esserlo può aiutarci.
Toc toc , Felice ...??


Asserivi a questo:



[SM=x570892] Vitale


feliced'esserlo
00martedì 15 gennaio 2008 17:06
Re: Re: Re: Re:
Ancientofdays, 14/01/2008 15.37:



Quando una persona chiede di non essere visitata spesso è proprio lei a richiedere che questa sua volontà venga annotata.
Anche se è l'annotazione è una violazione della legge sulla privacy (perchè non viene custodita in luoghi sicuri e viene scambiata tra i proclamatori), è l'unico modo di difendersi dall'aggressività dei TdG.
La volontà del padrone di casa è rispettata, la legge non troppo.

Non essendo addentro alle questioni legali chiedo, davvero in questo caso la legge non è rispettata? Dal momento che prendo nota di un volere specifico della persona, che per essere rispettato richiede che tali dati circolino tra altre persone, non è che è implicito il consenso a trattare i dati in quel modo per quelle finalità (non essere più disturbato)? Oppure dovrei avvertirlo che se mi fa una simile richiesta io devo prendere nota dei suoi dati e farli circolare tra gli altri membri della mia congregazione? Chiedo eh...senza polemica.


Ma ben più grave è quando vengono prese le note di casa in casa all'insaputa del padrone di casa.
Il proclamatore dovrebbe chiedere il consenso a chi ha accettato le riviste per la sua registrazione del nome e indirizzo (dati personali), ma non lo fa.

Occorre davvero il consenso per dati che sono alla portata di chiunque perchè sono scritti pubblicamente sul campanello?


Senza contare che vengono registrate altre informazioni decisamente catalogabili come "sensibili": la religione e l'ideologia politica , di quale nazionalità , se ha handicap o se di recente ha avuto lutti in famiglia o è afflitta da mali (a me capitava a volte che la conversazione diventasse confidenziale).
Queste cose non dovrebbero essere scritte all'insaputa di una persona.

Ecco, qui in effetti mi sorge il dubbio.


Ma , si sa, la trasparenza non è il forte di questa organizzazione.

Sempre esagerati...


Sempre più spesso poi, queste note vengono passate ad altri, per via dei molti stranieri sul territorio.
In questo caso la WTS viola palesemente le sue stesse disposizioni espresse nella circolare postata da Achille perchè incoraggia a cedere le note compilate alle congregazioni in lingua.
C'è addirittura un modulo specifico.
Io faccio difficoltà a reperirlo, qualcuno lo può postare ?

Il modulo "Rivisitare", viene utilizzato per quelle persone di lingua straniera che hanno mostrato un certo interesse e che hanno accettato di essere contattate nella propria lingua. Il modulo comunque conterrà solamente i dati necessari a ricontattarla oltre ad alcune note relative all'argomento trattato. Sono vietati riferimenti alla nazionalità, religione e via discorrendo...

Lo stesso modulo, con le stesse modalità, è anche usato per persone di lingua italiana che abitano nel territorio di un altra congregazione.


involtino.primavera
00martedì 15 gennaio 2008 22:44
Rispondo a "felice d'esserlo":
Se una persona fa quello che nel gergo si dice "mostra interesse", e noi "poniamo le basi per una visita ulteriore", finchè viene scritto il suo nome e il suo indirizzo sulla nota di casa in casa, forse ciò potrebbe anche essere poco rilevante dal punto di vista della privacy. In effetti, come dici te, le informazioni sono scritte sul campanello. Fin qui, io sono contrario a questa raccolta di dati, ma è una mia opinione personale.
Però, ogni volta che si parla di visite ulteriori, viene ricordata l'importanza di prendere ACCURATE NOTE. Scrivere note in modo accurato non significa usare una bella calligrafia. Tu che sei ancora dentro, sai bene che si devono prendere tutte le informazioni possibili che potrebbero essere utile per preparare un argomento per la visita ulteriore: il padrone di casa ha figli, oppure è un giovane, una persona anziana, un capofamiglia, ecc.
Addirittura ricordo un sorvegliante che raccontando un'esperienza disse che la padrona di casa aveva una grossa serratura nella porta blindata, e quindi a questa donna parlò dei problemi della criminalità nelle grandi città e dei governi che non riuscivano a portare un pò di tranquillità eliminando i delinquenti.
Pensiamo un pò se per la legge sulla privacy farebbe bella figura una nota di casa in casa con scritto "donna sola, con porta blindata e molte serrature".

Allora possiamo anche giustificare gli zingari che scrivono i simboli sui citofoni, tanto non può essere dimostrato che li usano per schedare le case buone da rapinare.
feliced'esserlo
00mercoledì 16 gennaio 2008 09:59
Re:
involtino.primavera, 15/01/2008 22.44:

Rispondo a "felice d'esserlo":
Se una persona fa quello che nel gergo si dice "mostra interesse", e noi "poniamo le basi per una visita ulteriore", finchè viene scritto il suo nome e il suo indirizzo sulla nota di casa in casa, forse ciò potrebbe anche essere poco rilevante dal punto di vista della privacy. In effetti, come dici te, le informazioni sono scritte sul campanello. Fin qui, io sono contrario a questa raccolta di dati, ma è una mia opinione personale.
Però, ogni volta che si parla di visite ulteriori, viene ricordata l'importanza di prendere ACCURATE NOTE. Scrivere note in modo accurato non significa usare una bella calligrafia. Tu che sei ancora dentro, sai bene che si devono prendere tutte le informazioni possibili che potrebbero essere utile per preparare un argomento per la visita ulteriore: il padrone di casa ha figli, oppure è un giovane, una persona anziana, un capofamiglia, ecc.
Addirittura ricordo un sorvegliante che raccontando un'esperienza disse che la padrona di casa aveva una grossa serratura nella porta blindata, e quindi a questa donna parlò dei problemi della criminalità nelle grandi città e dei governi che non riuscivano a portare un pò di tranquillità eliminando i delinquenti.
Pensiamo un pò se per la legge sulla privacy farebbe bella figura una nota di casa in casa con scritto "donna sola, con porta blindata e molte serrature".

Allora possiamo anche giustificare gli zingari che scrivono i simboli sui citofoni, tanto non può essere dimostrato che li usano per schedare le case buone da rapinare.

Infatti, su questo mi sono detto dubbioso, e mi piacerebbe sapere fino a che punto (legalmente) una nota di questo genere sia possibile. C'è anche da dire che queste note sono per uso strettamente personale, sono nella mia borsa privata e tenute a casa mia. Non vanno ad arricchire un dossier o un archivio di note di quel genere. Una volta che la persona mi dice che non è più interessata la nota viene cancellata o distrutta. Lo stesso avviene anche quando continuo a visitare quella persona nel tempo, perchè a quel punto, conoscendola più intimamente non ho più necessità di appuntarmi certi particolari. Insomma, note di questo tipo hanno di solito una vita molto breve...

Però, ecco, mi piacerebbe sapere meglio se la normativa è chiara o se, come spesso accade, è una questione di interpretazioni...

speranza!
00mercoledì 16 gennaio 2008 10:17
Occorre davvero il consenso per dati che sono alla portata di chiunque perchè sono scritti pubblicamente sul campanello?


I nomi sono scritti sul campanello perchè le persone, ad esempio il postino, un vigile, ecc. possano rintracciare chi stanno cercando,
non per essere prelevati e registrati senza autorizzazione!


Non mi sembra nemmeno giusto che per evitare di essere disturbata dalle visite dei tdG io debba farne richiesta e il mio nominativo debba essere registrato. Se vogliono predicare lo facciano per le strade, se qualcuno è interessato ad ascoltarli, prenderanno accordi con questa persona per visitarla a casa. Quindi annoteranno il nome di chi chiede di essere visitato e non di chi non vuole essere disturbato!


[SM=g27827] Speranza [SM=g27827]
Ancientofdays
00mercoledì 16 gennaio 2008 10:55
La legge distingue tra Dati personali (nome, cognome, indirizzo civico, indirizzo e-mail..) e Dati sensibili (religione, malattie , politica, vita sessuale..).

Anche in caso di trattamento di Dati personali si rende necessario, a termini di legge, la cosidetta informativa all'interessato.
Cioè, nel caso nostro, il Padrone di Casa (PdC) deve essere informato della raccolta dati e delle finalità e delle modalità del trattamento di tali dati.
Ne ha diritto perchè deve esprimere il consenso oppure opporsi alla raccolta e al trattamento dei suoi dati.
Il caso del PdC che chiede di non essere più visitato equivarrebbe ad opporsi alla raccolta e trattamento dei dati, ma in realtà accade proprio il contrario, cioè i suoi dati vengono raccolti, registrati e "trattati". La violazione comunque esiste ed è legata alla raccolta dei e trattamento dei dati personali senza che l'interessato ne sia informato.
Ricordo che in caso di violazione della legge per i Dati personali, si incorre nelle sanzioni del codice civile.

Molto più grave è la violazione della legge per i Dati sensibili , per cui si incorre in sanzioni penali.
Se disgraziatamente la borsa del servizio con accurate "note di casa in casa" contenenti Dati sensibili su un interessato viene rubata e l'interessato viene a sapere che sono state registrate informazioni sul suo conto senza che ne fosse informato, ci sono gli estremi per una azione civile nei confronti del proclamatore che subirà anche ripercussioni penali.

La circolare del 3 marzo 2000 della Betel riportata da Achille comunque non prende in considerazione l'iter per il trattamento dei dati delle persone del territorio, ma solo il trattamento dei dati dei proclamatori della congregazione.
Mentre la circolare del 10 dicembre 1998 si limita a raccomandare misure e cautele ai proclamatori per i dati delle persone del territorio.
In definitiva i dati delle persone del territorio non sono trattati nei termini previsti dal testo unico legislativo.
ciao

ciao
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