Come al solito, il contenuto della rivista "Torre di Guardia", che è sempre ambiguo e attento al "pubblico", viene usato per giustificare l'organizzazione. Il fatto degno di nota è che da tali citazioni
sembrerebbe che la WTS denuncia e protegge il minore in tutti i casi.
Purtroppo, per chi non è Testimone di Geova diviene difficile capire che la realtà è ben diversa.
Per onestà verso chi "non conosce" i TDG bisogna dire che la prassi
non è descritta nella Torre di Guardia, come vorrebbero far credere alla WTS, ma
nelle circolari interne riservate agli anziani.
Al riguardo, notate cosa è scritto nella circolare del 1 AGOSTO 1996:-Il grassetto è mio-la sottolineatura della circolare stessa.
A TUTTI I CORPI DEGLI ANZIANI IN ITALIA
Cari fratelli,
Ultimamente le maggiori reti televisive e radiofoniche e diversi quotidiani hanno fatto molta pubblicità ad un caso di abuso di minore di cui è stato accusato un uomo che apparteneva alla congregazione di Cesano Maderno, vicino a Seveso, caso di cui si è occupata la magistratura.
La notizia ha suscitato interrogativi in alcuni fratelli, soprattutto anziani, che si sono chiesti cosa sia realmente accaduto, e come questi fatti riguardino lo svolgimento della loro attività pastorale nell'ambito della congregazione. Alcuni si sono anche chiesti se quanto accaduto renda necessario modificare la procedura nel trattare i casi di trasgressione, soprattutto quelli che interessano violazioni delle leggi dello Stato oltre che della legge di Dio.
Per quanto riguarda la congregazione è stata disposta localmente un'azione disciplinare a carico della persona per condotta dissoluta, giacché non si era configurato il peccato di fornicazione.
Il Pubblico Ministero di Milano, nonostante avesse già ottenuto la completa ammissione dei fatti da parte dell'uomo, ha voluto ugualmente interrogare i due anziani che a suo tempo avevano ricevuto la confessione. I due anziani si sono qualificati come ministri di culto dei testimoni di Geova. Pur confermando di essere a conoscenza dei fatti, si sono rifiutati di deporre su ciò che avevano appreso a motivo della loro posizione quali ministri di culto. Nonostante ciò, il Pubblico Ministero ha emesso nei loro confronti informazione di garanzia, per i reati di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) e falsa informazione al Pubblico Ministero (art. 371 bis c.p.) e ha inoltre disposto la perquisizione delle loro abitazioni, della locale Sala del Regno e il sequestro di una busta sigillata conservata nella Sala del Regno contenente la documentazione del caso.
È chiaro che i giornalisti hanno colto l'occasione per montare il caso e, fomentati da alcuni apostati che si sono espressi in pubblico al riguardo, hanno insinuato che nelle congregazioni di tutta Italia si celebrino processi paralleli a quelli della magistratura italiana e si occultino mezzi di prova di reati. Siamo quindi di fronte ad un ennesimo tentativo discreditare la nostra confessione religiosa presentandola come organizzata in contrasto con l'ordinamento giuridico dello Stato.
Non è la prima volta che cerchiamo di chiarire la nostra posizione di cristiani rispetto all'ubbidienza alle leggi dello Stato. La Torre di Guardia del 1° novembre 1990, alle pagine 18-28, chiariva bene il ruolo delle autorità superiori e la sottomissione ad esse dovuta.
Al paragrafo 8 di pagina 19, la stessa rivista precisava: "I testimoni di Geova hanno la buona reputazione di non opporsi alle autorità umane. Se un membro della congregazione dovesse veramente infrangere la legge, la congregazione non lo aiuterà a sfuggire alla legittima punizione. Chiunque si renda colpevole di furto, omicidio, diffamazione, evasione fiscale, violenza carnale, frode, uso illecito di stupefacenti, o si opponga in qualsiasi altro modo alla legittima autorità sarà soggetto a serie misure disciplinari da parte della congregazione, e non dovrebbe sentirsi perseguitato quando viene punito dall'autorità secolare. -1 Corinti 5:12, 13; 1 Pietro 2:13-17, 20”.
Un semplice cittadino è obbligato a denunciare un reato? L'articolo 364 del Codice Penale considera i soli specifici casi in cui si è obbligati a denunciare un reato qualora se ne abbia avuto notizia, cioè quelli relativi a delitti contro la persona dello Stato punibili con l'ergastolo o quelli relativi a sequestro di persona. Inoltre, l'art. 371 bis c.p., sulla falsa informazione al Pubblico Ministero, recita: "Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la reclusione da uno a cinque anni". Questo significa che se il semplice cittadino è chiamato a testimoniare dinanzi al pubblico ministero è tenuto a rispondere e a dire tutto ciò che sa. Se rende falsa testimonianza o rifiuta di rispondere, tace in tutto o in parte, può essere perseguito. L'art. 378 c.p., sul favoreggiamento personale, precisa inoltre che può essere punito anche chi "aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa".
Quindi, alla luce di quanto sopra, gli anziani dovrebbero sentirsi obbligati a denunciare le violazioni commesse da qualcuno, violazioni di cui vengono a conoscenza a motivo del ministero che compiono nella congregazione, perché i trasgressori rispondano delle loro azioni all'autorità?
Degno di nota al riguardo è l'art. 200 c.p.p., sul segreto professionale, che recita: [G]"Non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufficio o professione,... i ministri di confessioni religiose, i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano”. L'art. 256 c.p.p., sul dovere di esibizione e segreti, prevede l'obbligo di "consegnare immediatamente all'autorità giudiziaria, che ne faccia richiesta, gli atti e i documenti, anche in originale se così è ordinato, e ogni altra cosa esistente presso di esse per ragioni del loro ufficio, incarico, ministero, professione o arte, salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreto di Stato ovvero di segreto inerente al loro ufficio o professione". In pratica, chi è ministro di culto non è obbligato a deporre, o a riferire ciò che sa all'autorità giudiziaria anche se gli viene richiesto, o a consegnare atti o documenti quando questi riguardino l'esercizio del proprio ministero, ufficio o professione.
Allora perché per i due anziani di Cesano Maderno è stata emessa informazione di garanzia per i reati di favoreggiamento personale e falsa informazione al pubblico ministero? Evidentemente, i due anziani non sono stati ritenuti dal pubblico ministero ministri di culto, e perciò sono stati considerati semplici cittadini obbligati a deporre davanti allo stesso.
Al momento in Italia non vi è alcun precedente giurisprudenziale. Siamo di fronte al primo caso di ministro di culto appartenente ad una confessione religiosa senza "Intesa" che viene indagato per favoreggiamento personale in quanto non ha rivelato ciò che ha appreso nell'espletare le proprie funzioni di ministro di culto.
Pertanto la questione dovrà essere in qualche modo definita, e non coinvolgerà solamente la confessione religiosa dei Testimoni di Geova, giacché la Costituzione (art. 3) garantisce che "tutti i cittadini... sono eguali davanti alla legge, senza distinzioni di... religione" e l'art. 4 della Legge 8 marzo 1989 n. 101, sulle norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane, dichiara: "É assicurata in sede penale la parità di tutela del sentimento religioso e dei diritti di libertà religiosa, senza discriminazioni tra i cittadini e tra i culti". Al riguardo è stato dato mandato ad alcuni legali affinché la questione sia definita secondo i principi costituzionali. Saremo lieti di informarvi in seguito quando ci saranno ulteriori sviluppi.
Quali cristiani continueremo a impegnarci sempre più attivamente nel nostro ministero cristiano, "il ministero della riconciliazione" con Dio. (2 Corinti 5:18) Come anziani e pastori del gregge, continueremo ad aver cura dei bisogni di ciascuna pecora. (Giacomo 5:13-15, 19, 20) Consci del ruolo che siamo chiamati a compiere quali ministri di Dio (Atti 20:28), continueremo a svolgere il nostro compito di pastori e sorveglianti con serietà, devozione e scrupolosità, usando saggezza e comprendendo il valore della riservatezza in questi giorni particolarmente malvagi.
Lieti di aver potuto corrispondere con voi, e grati a Geova per tutto ciò che state facendo a favore dei fratelli, vi salutiamo affettuosamente.
La circolare è chiara! La sede centrale ha fatto distinzione tra "cittadino semplice" e "ministro di culto" ( da qui l'estensione a tutti gli anziani lo "status di ministro di culto", almeno a parole). Le disposizioni della circolare sono chiare e non fraintendibili:
"Gli anziani sono invitati alla
riservatezza, sono invitati a
non divulgare le notizie su quanto hanno appreso nello svolgimento della loro opera pastorale (?)(anche se chi vuole "sapere" è un magistrato), anche se "trattasi" di un caso di abuso su minore"!
Di fatto, quindi, le dichiarazioni "ufficiali", quelle fatte ai media, da parte dei vari uffici stampa della WTS
sono false!
La verità è che i casi di "abusi sui minori" all'interno del gruppo dei Testimoni di Geova sono molto, molto più numerosi di quanto la dirigenza Geovista vuole far credere. La cosa
grave è che occultano alla giustizia, quanto più possono, tali casi di abusi sui minori. lo scopo di tale atteggiamento è quello di mantenere intatta l'arma che usano contro "gli altri", ovvero,
le altre confessioni religiose sono "false" perchè tra di loro si verificano casi di pedofilia.
Saluti
Gabry