Articolo 1
(Libertà religiosa)
1. La Repubblica italiana dà atto dell'autonomia della Congregazione cristiana dei testimoni di Geova, liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto.
2. La Repubblica italiana, richiamandosi ai diritti di libertà garantiti dalla Costituzione, riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'esercizio del culto, l'organizzazione della confessione e gli atti in materia spirituale e disciplinare, si svolgono senza alcuna ingerenza statale.
3. E' garantita ai testimoni di Geova e alle loro organizzazioni ed associazioni la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione.
4. E' riconosciuto ai testimoni di Geova il diritto di professare la loro fede e praticare liberamente la loro religione in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto.
Tutto il resto non conta, come questo operatore ecologico.
Carissimo NONNOSA,siccome io penso che tu non sia un OPERATORE ECOLOGICO , volevo chiederti se lo STATO in base a questo documento postato da un forista TDG (cosi' dice di essere) riconosca i Testimoni di Geova come un ENTE RELIGIOSO a tutti gli effetti !
Come spieghi questo?
AXL ROSE
[Modificato da axlrose24 31/08/2009 22:32]