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L'Atto Costitutivo della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova è regolare?

Ultimo Aggiornamento: 14/01/2009 13:38
14/01/2009 13:38
 
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ODIERNA SITUAZIONE IN ITALIA DELLA CONGREGAZIONE CRISTIANA DEI TESTIMONI DI GEOVA.

(Rappresentazione di un diverso percorso storico
del soggetto richiedente personalità giuridica)


Com’è noto il D.P.R. 31.10.1986 n. 783 contiene il ‘riconoscimento di personalità giuridica della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova’.
Il D.P.R. è il risultato di una specifica procedura stabilita per legge (art. 10 R.D. 28 febbraio 1930, n. 289) che include richiesta di riconoscimento in carta da bollo, indirizzata al Ministero dell’Interno e trasmessa tramite la Prefettura competente, per territorio, corredata dall’atto costitutivo e dallo Statuto, firmati innanzi a notaio in originale o in copia autenticata, in regola con la vigente disciplina dell’imposta di bollo, nonché con le norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione delle firme.
Con la richiesta l’ente di culto deve inviare anche, tra l’altro, una relazione a firma del legale rappresentante sulla storia dello stesso, specificando l’autorità religiosa da cui dipende, le attività in atto (anche delle eventuali opere dipendenti), le altre sedi aperte sul territorio italiano,ecc., (elementi tratti da : “La Politica dei Culti Acattolici 1929-1979, pp. 73, 74 di F. Dentemaro).
Il D.P.R. sigilla, quindi, una struttura riconosciuta, chiara, controllata, accertata, a norma costituzionale. (art. 2, 3, 8, 19, 20, 117, 120, Cost.)
Esaminando, però, un dettaglio dell’atto costitutivo della Congregazione Cristiana dei Testimoni di Geova, si evidenzia un problema.
Si legge nell’atto che i comparenti, di fronte al notaio hanno sottoscritto quanto segue: ‘ … precisato che alla Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, già iscritta dall’8 luglio 1946 alla Camera di Commercio di Milano, è stato formalmente riconosciuto, dal 2 aprile 1976, il godimento dei diritti attribuiti agli enti morali di culto italiani ai sensi dell’art. 16 delle disposizioni sulla legge in generale permesse al codice civile italiano…’
Il problema è costituito dal fatto che la Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania non fu iscritta alla Camera di Commercio di Milano l’8 luglio 1946 come dichiarato nell’atto in questione.
Il sig. Valter Farneti, uno dei componenti e presidente dell’ente, (ora, non più) nella memoria presentata alla Corte di Appello di Venezia (sez. IV proc. Pen n. 32/95 n. 6) a pag. 18 scrive a questo proposito: ‘C’è innanzitutto da precisare che a detta Camera di Commercio fu iscritta dagli allora esponenti della confessione una società a responsabilità limitata appositamente costituita e non l’ente statunitense’.
Alla produzione n. 38 – allegata alla memoria, pag. 5 – si trova: ‘Statuto della società Watch Tower B & T. Society – Società a responsabilità limitata’ con sede a Milano ed atto di iscrizione alla Camera di Commercio di Milano.
Dunque nell’atto costitutivo ‘of Pennsylvania’ viene sostituita da ‘s.r.l.’ e determina la rappresentazione di un diverso percorso storico del soggetto richiedente personalità giuridica.

Un errore storico, quindi.

(ignoravo l’esistenza della W.T. s.r.l.)

Ciao. Ilnonnosa

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