26/10/2008 15:33 |
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(ANSA) - ROMA, 24 OTT - Il paziente consapevole e cosciente ha diritto di rifiutare i trattamenti sanitari, anche quando si tratta di cure salvavita.
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26/10/2008 17:31 |
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Mancava questa parte
E’ però anche previsto il diritto del medico ad astenersi, ma va comunque “garantita la realizzazione della richieste del paziente all’interruzione delle cure”.
Nel documento, il Comitato affronta dunque la questione del rifiuto (richiesta di non inizio) e della rinuncia (richiesta di sospensione) di trattamenti sanitari salvavita da parte del “paziente cosciente e capace di intendere e di volere, adeguatamente informato sulle terapie e in grado di manifestare in modo attuale la propria volontà”. Il documento non riguarda dunque casi come quello di Eluana Englaro: infatti, precisa lo stesso Cnb, “non si è, di contro, tenuto conto di situazioni che possono riguardare pazienti incapaci di esprimere una scelta consapevole e giuridicamente rilevante (minori, malati di mente, pazienti in stato vegetativo persistente)”.
Nel caso del paziente che esprime invece “consapevolmente la rinuncia alle cure che richiede un comportamento attivo da parte del medico - rileva il Comitato - va riconosciuto il diritto a quest’ultimo di astensione da comportamenti ritenuti contrari alle proprie concezioni etiche e professionali”. Si accetta dunque il principio dell’obiezione di coscienza da parte del medico, anche se “il paziente - si precisa nel documento - ha in ogni caso il diritto ad ottenere altrimenti la realizzazione della propria richiesta all’interruzione delle cure, anche in considerazione dell’eventuale e possibile astensione del medico e dell’equipe medica”.
Alcuni membri del Cnb non si sono interamente ritrovati nelle posizioni esposte e si sono pertanto riservati di “evidenziare le loro ragioni di dissenso in apposite postille” che verranno successivamente pubblicate con lo stesso documento. |
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