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L'articolo 5

Ultimo Aggiornamento: 26/10/2008 00:11
25/10/2008 10:40
 
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Scusate se intervengo in questa discussione ma siccome noto Robenz in ricerca di delucidazioni in relazione alla causa di Vito Pucci ed essendo io membro del CESEP, abbastanza informato su questi accadimenti, mi prendo il gradito compito di fornire spiegazioni.

Sia quanto afferma Achille che quanto afferma Robenz corrisponde al vero. Solo che a Robenz manca l'ultimo step del percorso giudiziario della causa, ossia la sentenza emessa nel 2007 dal giudice Casciaro., il quale non ha dato l’accoglimento alla domanda di Pucci di essere reintegrato nella Congregazione dei Tdg.

Perciò, in un’udienza preliminare (nel 2004) il Pucci aveva vinto la causa in quanto il giudice aveva dato ragione alla sua richiesta. Nell’udienza di primo grado il giudice invece ha ritenuto il Pucci abbastanza informato dei procedimenti giuridici dello Statuto della CCTG di modo da non potersi lamentare della procedura adottata nella sua pratica di espulsione.

Ad ogni modo questa causa non è ancora finita in quanto l’avvocato Pucci ha tutta l’intenzione di ricorrere in appello (almeno questo è quanto io sapevo fino a qualche tempo fa dopo l’ultima telefonata fra me e lo stesso Vito).

Però l’articolo postato da Robenz sbaglia a confondere la causa dei dimissionari ai sensi dell’articolo 5 con la causa di Vito Pucci. La causa dei dimissionari ai sensi dell’articolo 5, ossia coloro che hanno rassegnato le dimissioni ai sensi dell’articolo 5 dello Statuto e che essendo stati equiparati a degli ex-Tdg hanno denunciato la CCTG per violazione dei diritti umani fondamentali, è la causa di Bari aperta da Luigi Fallacara. Mentre la causa di Vito Pucci non era in merito alle dimissioni ai sensi dell’articolo 5 ma in merito al ‘diritto al giusto processo’ durante un tribunale ecclesiastico (ossia il ‘comitato giudiziario’ per quanto riguarda la confessione religiosa dei Tdg).

Siccome però si è già parlato approfonditamente di tutte queste differenze e di tutte queste sottigliezze forse sarebbe bene che si linkassero i thread in cui già si è discusso, così da evitare di ripetere cose già dette e ridette.

Sta di fatto che nel 2004, l’avvocato Vito Pucci ha vinto la causa ottenendo la reintegrazione come Tdg all’interno della confessione (per il ‘diritto al giusto processo’ e non per ‘le dimissioni ai sensi dell’articolo 5’) e che nel 2007, in udienza di primo grado invece il giudice ha optato per la scelta inversa non accogliendo più la domanda di Vito Pucci.


Interessante ho letto l'articolo 5 ed ho capito che i tdg non possono considerarmi come un disassociato!!

3- Domanda: Dimissioni e dissociazione sono la stessa cosa?

Risposta: NO! Al contrario della disassociazione le dimissioni non sottintendono l'allontanamento dal credo dei TdG, anche se per il dimissionario questa fosse la questione fondamentale. In ogni caso dopo le dimissioni la WTS non può accusare l'interessato di apostasia. Se lo facesse rischierebbe conseguenti strascichi legali, che metterebbero in cattiva luce la WTS stessa.

4- Domanda: Dopo le dimissioni, se il dimissionario esprimesse il proprio disaccordo dottrinale dalla WTS, potrebbe essere sottoposto ad un comitato giudiziario?

Risposta: No! Come detto prima, sarebbe come sottoporre a comitato giudiziario una persona non battezzata (è illegale!). Inoltre, siccome ufficialmente, come abbiamo visto prima, è la WTS stessa a compiere la disassociazione, essa non ha più nulla da pretendere da un dimissionario.



No, hai capito benissimo! Salvo un piccolo particolare: il dimissionario non viene equiparato a un disassociato e quindi non subisce nessun comitato giudiziario né tanto meno può essere accusato di apostasia, ma viene equiparato a tutti gli effetti a un dissociato, ossia un Tdg che ha deliberatamente deciso di non far più parte della sua confessione religiosa di appartenenza. E come ben sappiamo i dissociati subiscono lo stesso modus operandi dei disassociati.
In sostanza, legalmente parlando sono due cose diverse, ma nell’atto pratico il modo di trattarli e sempre lo stesso. Nella causa di Luigi Fallacara si discuterà proprio del fatto che sia giusta questa equiparazione che viene fatta dalla WTS (dimissionario = dissociato) o se invece dimettersi dall’ente giuridico è cosa diversa piuttosto che dimettersi dalla stessa religione dei Tdg.
Nel caso in cui questa equivalenza fosse considerata illecita allora sarebbe ingiusto considerare un dimissionario come un ex-Tdg, che si è dissociato, a cui togliere il saluto, ma si dovrebbe provvedere o a rettificare l’annuncio fatto in sala del regno sul conto dei dimissionari (ossia ‘tizio non è più un Tdg’, annuncio foriero di discriminazione) o a risarcire economicamente i dimissionari che a questo punto si configurerebbero come una parte lesa nei propri personali diritti.


[Modificato da Bicchiere mezzo pieno 25/10/2008 10:41]
La verità non è qualcosa di statico ma è basata su una conoscenza progressiva, in grado di mettere in discussione anche i precedenti concetti raggiunti usando il modello del metodo scientifico
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