E' vero in parte, poi siete penalizzati anche per i concorsi pubblici, leggetevi questi due punti:
11. E’ vero che la “fedina penale” resta pulita?
Esiste un casellario penale in cui sono registrate tutte le condanne di ogni persona. Il beneficio della “non menzione” riguarda il certificato che può essere richiesto dal condannato magari per darlo a qualche datore di lavoro o per qualche concorso, sul quale, se è stata concessa la “non menzione”, non comparirà questa condanna. Questo beneficio è concesso quasi automaticamente ai condannati giovani ed incensurati che commettono reati minori.
Ovviamente resta però qualche traccia della condanna penale, destinata a riemergere se il condannato avesse di nuovo a che fare con la giustizia. In molti casi non si chiedono più questi certificati ma una semplice autocertificazione nella quale sarebbe però reato dichiarare il falso.
12. E i pubblici concorsi?
Formalmente la legge prevede che sia necessario essere in posizione regolare con gli obblighi di leva. La sentenza di condanna esonera dagli obblighi di leva ma non sappiamo se questo integri gli estremi della “regolarità” richiesta da quel vecchio articolo di legge. Certamente l’obiettore non riceverà il foglio di congedo.
Molti concorsi richiedono delle autocertificazioni in ordine alla posizione riguardo agli obblighi di leva e ai precedenti penali. Fare false dichiarazioni in queste autocertificazioni è un reato, ma a seconda di come vengono formulate esse potrebbero dare l’idea che il condannato sia in regola senza tuttavia dire il falso. Non siamo in grado di sapere quali saranno gli effetti di queste condanne penali circa i pubblici concorsi: le renderemo note quando ne avremo notizia. Né giusta Né utile comunque lotterà per cancellare ogni effetto, proprio per questo quelli tra noi che hanno scelto l’obiezione totale non temono le possibili conseguenze del loro gesto.
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