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" santona " Patrizia Valmaggi

Ultimo Aggiornamento: 27/01/2006 18:35
27/01/2006 18:35
 
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Legislatura 14 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-10057

Atto n. 4-10057

Pubblicato il 25 gennaio 2006
Seduta n. 945

MEDURI - Ai Ministri della giustizia e dell'interno. -
Premesso:

che articoli apparsi sulla stampa nei giorni scorsi hanno riportato la notizia - diffusa anche on line - della sconcertante sentenza di assoluzione della signora Patrizia Valmaggi (originaria di Milano e leader carismatica della Comunità di Oderzo) dall'accusa di maltrattamenti ai danni della signora Sandra Benedetti e delle sue due figlie, minorenni all'epoca dei fatti, emessa dal giudice Angelo Mascolo di Treviso;

che, nonostante dai fatti denunciati siano emersi elementi di maltrattamenti, consistenti in diete molto povere, lunghe ore di veglia dedicate alle attività della comunità e alla preghiera e ulteriori vessazioni, il predetto giudice ha assolto con formula piena l'imputata "perché il fatto non sussiste";

che, nella sostanza, la sentenza avrebbe motivato la decisione di assoluzione a favore della signora Valmaggi ritenendo che "... le vittime di maghi e sette null'altro sono se non creduloni o pazzi che non debbono ricorrere alla giustizia, ma allo psichiatra";

che dagli stessi articoli sarebbe, altresì, emersa un'anomala conduzione del procedimento penale da parte del giudice, il quale sarebbe pervenuto alla sentenza di assoluzione senza avvalersi della deposizione di nessuno dei testi, ad eccezione della madre delle minorenni, a sua volta vittima di vessazioni psicologiche compiute nell'ambito di un gruppuscolo settario diretto dalla "santona" e, proprio in virtù di tale appartenenza, divenuta anche vittima dello
scherno e del pregiudizio del medesimo giudice, che ha disposto nei suoi confronti una perizia psichiatrica, ravvisando gli estremi per l'imputazione di omessa tutela dei minori;

che oggi sull'intero territorio nazionale operano indisturbate ed impunite sette di varia natura e denominazione, che costituiscono un reale pericolo per individui, famiglie e società;

che già nel 2001, nella relazione semestrale di 40 pagine sulla politica informativa e della sicurezza, elaborata dai servizi segreti ed inviata al Governo, fra le varie fonti di pericolo per la sicurezza nazionale è stato evidenziato il "fenomeno delle sette". Già nella precedente indagine del Dipartimento di pubblica sicurezza, inviata il 29 aprile 1998 dal Ministro dell'interno alla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, furono esposti i pericoli derivanti dalla diffusione delle sette sul territorio italiano;

che la Corte costituzionale, con la sentenza 8 giugno 1981, n.96, rilevando un contrasto tra l'articolo 603 del codice penale ("Chiunque sottopone una persona al proprio potere in modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni") e gli articoli 21 e 25 della Costituzione, dichiarò la illegittimità della norma che configurava il delitto di plagio, ponendo così termine all'esistenza di una disposizione che nel cinquantennio del codice Rocco non aveva trovato frequenti occasioni di applicazione;

che, pur non volendo rimettere in discussione, a tanta distanza di tempo, le decisioni della Corte costituzionale, che rappresentano ormai un punto fermo e immodificabile nel nostro ordinamento giuridico, giova evidenziare che la cancellazione del reato di plagio, così com'era
formulato nell'articolo 603 del codice penale, non può essere intesa come negazione del plagio sul piano fenomenico;



che il problema è anzi quanto mai attuale, considerato che il plagio e le dinamiche plagiarie costituiscono, oggi più che in passato, una realtà sul piano dei rapporti interpersonali, con concreti rischi nei confronti della libertà individuale ed in particolare nei confronti della salvaguardia dell'identità personale;

che il vuoto normativo lasciato dalla sentenza della Corte da un lato ha creato nell'opinione pubblica la falsa convinzione che il plagio non esista più, dall'altro ha dato la possibilità ai "manipolatori della mente" di continuare ad usare e rafforzare le loro tecniche in tutta tranquillità, sapendo con assoluta certezza di non correre alcun rischio legale;

che ciò spiega il dilagare in Italia di attività pericolose e devastanti per l'individuo, di singoli e/o organizzazioni di potere, anche mascherate da pratiche religiose, che continuano a perpetrare in maniera dilagante i meccanismi persuasivi e suggestivi tali da diminuire i poteri di difesa e da condizionare la volontà dei soggetti passivi coinvolti;

che tali meccanismi si innescano, infatti, ogni qualvolta ci si trovi in presenza di: a) un rapporto di prevalenza del soggetto attivo su quello passivo, tale che comporti il totale assorbimento del secondo nella sfera dell'influenza del primo in conseguenza di specifiche e reiterate attività di quest'ultimo; b) la separazione del soggetto passivo dal contesto sociale da lui autonomamente scelto; c) la previsione e la volizione dell'evento da parte del soggetto attivo;

che uno stato di soggezione, comunque attuato, comunque subito o cercato dal soggetto passivo, comunque strutturato all'interno (nei rapporti tra agente e soggetto passivo), si risolverebbe pur sempre e univocamente in una preclusione e in un impedimento alla prosecuzione o instaurazione di rapporti autonomi tra il soggetto passivo e i terzi;

che i soggetti "psicologicamente manipolati", resi anaffettivi, vengono ridotti in uno stato di sudditanza tale da determinare la sostituzione della personalità e la soppressione del pensiero autonomo. Accreditati psichiatri, impegnati da anni sul fronte della ricerca inerente alle conseguenze del plagio, utilizzano addirittura il termine "menticidio" per descrivere la devastante pericolosità degli effetti delle metodiche di persuasione occulta esercitate da leader sui loro adepti nell'ambito dei gruppi settari distruttivi;

che il sistema giudiziario italiano non possiede, al momento, strumenti adeguati per contrastare il fenomeno di organizzazioni che "utilizzano meccanismi subliminali di fascinazione e il cosiddetto lavaggio del cervello o altri metodi atti a limitare la libertà di autodeterminazione del singolo e che, nella fase del proselitismo e in quella dell'indottrinamento, usano sistemi scientifici studiati per aggirare le difese psichiche delle persone irretite, inducendole ad atteggiamenti acritici e di obbedienza cieca",

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro della giustizia non ritenga di accertare, per quanto di competenza, la correttezza della conduzione del processo, anche alla luce della relativa sentenza di assoluzione della signora Valmaggi;

se non ritenga di accertare se sia stata condotta un'indagine approfondita, da parte del giudice menzionato, per stabilire se si sia realizzata o meno una dinamica in virtù della quale la volontà di una persona si è imposta su quella di un'altra, al punto da determinarne le direttive e da costringerla ad agire in contrasto con gli interessi propri e altrui;

se il Ministro dell'interno non ritenga di assumere iniziative volte ad un maggior controllo, sull'intero territorio nazionale, di tale fenomeno.


La giustizia di ogni luogo é l'ingiustizia di ogni luogo.
Martin Luther King
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