28/12/2005 18:13 |
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ciao Achille,
l'art. 54 del codice penale non prende in considerazione la circostanza in cui chi si trova in pericolo di vita abbia chiaramente espresso la sua volontà di non sottoporsi ad un determinato trattamento. Avvalendosi di questo articolo pur sapendo che il soggetto da sottoporre a trattamento ha espresso il suo rifiuto equivale a compiere un atto che è in contrasto con il 2 comma dell'art. 32 della Costituzione Italiana.
Ovviamente stiamo parlando di legalità dell'atto e non di problemi etici che a questo possono essere legati.
Non è una questione di facile soluzione dal punto di vista legale soprattutto per il medico. "Una bella gatta da pelare"
Ciao Siria |
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