Ritornando al discorso insegne luminose il codice civile dice:
Art. 1120 (Innovazioni) .... Sono vietate le innovazioni che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato,
che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condominio.
Art. 1122. (Opere nell’edificio) Ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprietà ovvero nelle parti comuni di cui si sia riservata la proprietà esclusiva ai sensi dell’articolo 1117, non può eseguire opere o modifiche o svolgere attività ovvero variare la destinazione d’uso indicata dal titolo qualora ciò rechi danno alle parti comuni o alle altrui unità immobiliari, o ne diminuisca comunque il godimento o il valore.
Se le modifiche comportano l’esecuzione di opere, deve essere data comunicazione delle stesse all’amministratore».
Pertanto io posso installare un'insegna a patto che:
- non alteri il decoro architettonico
- abbia preventivamente comunicato all'amministratore, o nel caso esso non sia stato nominato ai singoli proprietari, l'intenzione di eseguire l'opera.
Non necessita pertanto dell'autorizzazione del condominio o dei singoli proprietari ma:
- se non c'è raccomandata (a mano controfirmata o a mezzo posta) che dimostri l'avvenuta preventiva comunicazione
- e se altera il decoro architettonico con conseguente diminuzione del valore dell'immobile (vedi art. 1122)
l'opera è abusiva e ci sono gli estremi per chiederne la rimozione davanti al giudice di pace.
Inoltre nella maggioranza dei Comuni italiani (se non tutti), l'installazione di insegne luminose è soggetta ad autorizzazione da parte dell'ufficio tecnico del Comune (UTC). In certi casi è sufficiente una domanda in bollo con allegati schizzo dell'insegna, uno schema planimetrico della zona (di solito si usa l'estratto catastale) dove individuarne il posizionamento, una foto dell'edificio. In altri è addirittura necessario il progetto a firma di tecnico abilitato (geometra, architetto...). Se ciò non è stato fatto c'è non solo un abuso di tipo civile ma anche amministrativo che comporta la rimozione dell'opera abusiva (che a volte viene eseguita dallo stesso Comune con addebito delle relative spese al soggetto che ha eseguito l'abuso) e pagamento di una sanzione amministrativa, che a naso mi pare sia quello che sia successo, come ha raccontato Sweet.
Non so si intraveda anche il reato di abuso edilizio che comporti pertanto una procedura penale, in quanto l'abuso edilizio è un vero e proprio reato. Su esposto al comando dei vigili (di norma non dovrebbero essere i carabinieri a far ciò)questi fanno un sopralluogo, redigono il verbale e lo trasmettono all'UTC il quale, verificata o meno l'assenza e/o la conformità di autorizzazione, gira l'esposto alla Procura e agli altri Enti preposti alla tutela di eventuali vincoli paesistico/ambientali o culturali (belle arti) ed emette ordinanza di demolizione e messa in pristino. Si avvia così una procedura anche penale che si "sana" con la messa in pristino o con richiesta autorizzativa in sanatoria.
Una cosa che in effetti mi sconcerta di certi anziani è questo pensare che vivendo una "teocrazia" ci si possa dimenticare che si DEVE vivere anche in una democrazia che ha delle leggi e dei regolamenti che anche dal punto di vista "teocratico" oltre che civile vanno rispettate. A dire il vero è un atteggiamento tipico italiano quello di dire "in casa mia faccio quello che voglio" o "figurati se per una cosa di così poco conto devo fare tutte quelle cose, autorizzazioni, comunicazioni ai proprietari ecc...", d'altra parte siamo il paese dei condoni fiscali ed edilizi, ma dagli anziani mi aspetterei più accortezza su 'ste cose... altro che tiratina d'orecchie da Roma: la "voluta" non osservanza di leggi e regolamenti comporta il non essere più idonei a servire come anziani. Per ignoranza o negligenza ... tirata d'orecchie, ma luuuuungaaaaaaa.
Ciauu
[Modificato da solitary man 29/04/2005 6.45]