La denuncia non basta per incriminare un pedofilo

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lapalice
00giovedì 31 luglio 2008 18:02
Adescavai bambini è libero
Riconosciuto da una vittima: "Ma senza flagranza niente arresto"

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Niccolò Zancan


Testimone di Geova, quarant´anni, incensurato, capelli rossi ondulati, segni particolari: molti anelli alle dita e una passione perversa per i bambini. «Da un mese era diventato l´incubo di Madonna di Campagna - raccontano in un bar di via Breglio - i poliziotti lo hanno fermato sabato pomeriggio proprio qui davanti, alla fermata del pullman». Bloccato, portato in questura, riconosciuto da una vittima, ma denunciato a piede libero per tentata violenza sessuale nei confronti di minorenni. «Non essendoci la flagranza di reato non è stato possibile arrestarlo», spiegano gli investigatori. Ci sono però quattro denunce contro di lui. Una quinta sta per essere formalizzata dai genitori di un altro bambino. Incubi in fotocopia.
Il testimone di Geova girava su un´Alfa 147 nera con i vetri oscurati. Portava con sé una valigetta ventiquattrore e un telefonino pieno di filmati porno. Avvicinava i bambini davanti alle scuole, altre volte ai giardini del quartiere, offriva soldi - venti euro - mostrava le immagini, chiedeva se volevano salire in auto. Ha tentato di accarezzarli, in qualche caso. Erano giorni che gli agenti delle Volanti gli davano la caccia. Giorni di rabbia e preoccupazione per il quartiere. Pochi gli spunti investigativi da cui partire: l´auto scura e gli anelli.
Da martedì - cioè il giorno dell´ultima denuncia - è stato un lavoro continuo: appostamenti, controlli, verifiche sulle persone con precedenti specifici. Nulla. Non c´era traccia dell´uomo con la valigetta. Poi un colpo di fortuna ha rotto gli equilibri. Sabato pomeriggio una vittima, un ragazzino di 13 anni, ha riconosciuto il maniaco mentre camminava nel quartiere. È stato prontissimo. Ha chiamato immediatamente il padre con il cellulare: «È lui, lo vedo, sono sicuro, è quello che ha cercato di farmi salire in macchina».
Il padre ha avvertito il 113 e si è precipitato. La caccia è scattata subito. Un´ora più tardi il pedofilo è stato bloccato alla fermata del pullman. Stava salendo sul 75.
Un personaggio inquietante. Non ha detto una parola. Non ha ammesso, ma neppure ha cercato di giustificarsi. Silenzio e sguardo basso. Non ha precedenti penali. Un vita da insospettabile. Lavoro in una carrozzeria ben avviata, casa in Strada Altessano. Abiti molto curati, pettinatura particolare, molti anelli vistosi alle dita. Quasi tutto il tempo libero lo dedicava all´impegno come testimone di Geova, almeno questo pensavano i suoi amici. Nessuno sospettava della sua doppia vita.
Sabato sera il caso è finito sulla scrivania del pm di turno, Marcello Tantangelo. Sono in corso degli accertamenti. Controlli sui computer e sui telefoni. Il cellulare che aveva in tasca non conteneva filmati compromettenti. Nella valigetta c´era solo materiale divulgativo del suo credo religioso. Per ora, è stato fatto solo un riconoscimento. Quello del ragazzino che ha fatto scattare le ricerche. Una testimonianza sicura. Nessuna esitazione, con il particolare decisivo proprio di un anello descritto con precisione. Molti dettagli ora tornano anche nelle altre denunce. Mentre il padre di una vittima dice: «Ringrazio la polizia per l´intervento tempestivo, ma non siamo affatto contenti di sapere che quell´uomo è ancora in giro. Se si ripresenta davanti a scuola ci faremo giustizia da soli».
(26 febbraio 2008)


Al contrario di quello che credono alcuni voi la denuncia non è sinonimo di futura condanna ,ma bensì ,un esporre i fatti agli organi competenti.
La mancanza di flagranza di reato ,cioè di certezza del reato ( le mani nel sacco ) obbliga il magistrato a rilasciare il segnalato in quanto il reato non può essere perseguibile d’ufficio in quanto non dimostrato.
Inoltre la denuncia deve essere fatta entro i tre mesi ,mentre per la querela per atti sessuali contro minori ecc. entro 6 mesi se ricordo bene .
Di seguito alcune delucidazioni per poter capire poi il perché del rilascio del TdiG .
La denuncia (http://www.poliziadistato.it/pds/cittadino/denunce/denuncia.htm)
La denuncia è un atto con il quale chiunque abbia notizia di un reato perseguibile d'ufficio ne informa il pubblico ministero o un ufficiale di polizia giudiziaria.
La denuncia è un importante strumento di collaborazione da parte del cittadino che consente alla Magistratura ed alle Forze di polizia di perseguire gli autori dei reati, ricordiamo comunque che il cittadino non ha alcun obbligo giuridico che gli impone di sporgere denuncia fatti salvi i casi riportati ( reati contro lo Stato )

La querela
La querela è prevista dagli artt.336 e 340 del Codice di Procedura Penale e riguarda i reati non perseguibili d’ufficio per i quali invece è prevista la denuncia.
Si tratta della dichiarazione con la quale la persona che ha subito il reato (o il suo legale rappresentante) esprime la volontà che si proceda per punire il colpevole.
Non sono previste regole particolari per il contenuto della querela; è necessario però che ci sia la descrizione del fatto-reato, e che risulti chiara la manifestazione di volontà del querelante che si proceda in ordine al fatto e se ne punisca il colpevole.
Di solito con la querela si giunge al processo e quindi se ritenuto colpevole il querelato viene condannato ,sulla base delle prove accumulate contro di lui dagli organi di polizia .
La querela si può ritirare prima del processo .
Per i casi di pedofilia una volta fatta non si può più ritirare .
La può fare esclusivamente solo il genitore od il legale rappresentante del minore .
In questo caso la querela è un’arma a doppio taglio ,perché se non si può dimostrare la colpevolezza del querelato questo può a sua volta fare una querela per diffamazione ,con la conseguente condanna penale .

www.altalex.com/index.php?idnot=2218
Art. 595.
Diffamazione.
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

Art. 120.
Diritto di querela.
Ogni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta o istanza ha diritto di querela.
Per i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione d'infermità di mente, il diritto di querela, è esercitato dal genitore o dal tutore.
I minori che hanno compiuto gli anni quattordici e gli inabilitati possono esercitare il diritto di querela e possono altresì, in loro vece, esercitarlo il genitore ovvero il tutore o il curatore, nonostante ogni contraria dichiarazione di volontà, espressa o tacita, del minore o dell'inabilitato.
Art. 97.
Minore degli anni quattordici.
Non è imputabile chi nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni.
Art. 98.
Minore degli anni diciotto.
E' imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità d'intendere e di volere; ma la pena è diminuita.
Quando la pena detentiva inflitta è inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena più grave, la condanna importa soltanto l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni, e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della patria potestà o dell'autorità maritale.
Art. 600-ter.
Pornografia minorile.
Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.
Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.
Art. 609-quater.
Atti sessuali con minorenne.
Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

1) non ha compiuto gli anni quattordici;

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni .

Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi.

Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.
Stando agli articoli sopra si evince che la possibilità di querela contro i pedofili sono poche infatti
(http://www.cesap.net/index.php?option=com_content&task=view&id=953&Itemid=186)

30% dei casi di abuso sessuali sui bambini in più, rispetto agli anni precedenti.bambini scomparsi, il 20% dei quali non viene più ritrovato e si sospetta possa essere finito nei giri delle reti pedopornografiche. Lo scorso anno sono state aperte circa 3.000 pratiche legate a minori scomparsi.i siti, collettivi o individuali, pro-pedofilia hanno avuto un incremento del 300%.------------- "Un altro dato a dir poco agghiacciante", ha detto Massimiliano Frassi, presidente dell’Associazione Prometeo commentando i dati, "è quello che emerge da uno studio fatto sui pedofili: su un campione scelto di ben 443 pedofili accertati, allo stato delle cose pare che il 67% pari quindi a 299 abusanti, sia rimasto in stato di libertà con l’aggravante di continuare a rimanere nella maggior parte dei casi a contatto diretto con i bambini"------------
-------senza alcun controllo da parte di adulti ed il 70% degli "agganci" da parte di pedofili avviene nelle Chat. Spesso dopo i primi messaggi segue anche un contatto diretto da parte del pedofilo che riesce a risalire all’abitazione del giovane, ad ottenere un incontro ed a far scattare l’abuso.150 milioni di bambine vittime ogni anno di violenza sessuale.
Altre informazioni si trovano sullo stesso sito
Achille Lorenzi
00giovedì 31 luglio 2008 18:13
Ma non era un TdG
A proposito di questa notizia, ne avevamo già parlato qui:
freeforumzone.leonardo.it/discussione.aspx?idd=7302116

Ed era anche stato fatto notare che la persona in questione non è un TdG. La smentita è visualizzabile qui: espresso.repubblica.it/dettaglio-local/Ronde-di-genitori-contro-il-pedofilo/2...

Per quanto riguarda poi il fatto che una denuincia non basti a far arrestare un sospetto pedofilo, questo può essere vero.
Se non si hanno delle prove e dei testimoni si corre il rischio di essere accusati di diffamazione.
Per cui, quando si parla di faccende del genere, specialmente in un forum pubblico, è meglio essere certi di quello che si dice.
E, se si hanno delle prove e dei testimoni relativi a simili reati, anziché parlarne in un forum si va dalla Polizia.

Saluti
Achille
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