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gabriele traggiai, 16/09/2008 22.18: In realtà la cassazione ha stabilito che la volontà di non-cura del paziente deve essere rispettata a patto che: 1-"Il paziente rechi con sé una articolata, puntuale, espressa dichiarazione dalla quale inequivocamente emerga la volontà di impedire la trasfusione anche in pericolo di vita". 2-Oppure nomini un "rappresentante 'ad acta'", che confermi - innanzi ai sanitari - il "non consenso" alle cure. Il comunicato stampa continuava: (il grassetto è mio) "In assenza di tutto ciò, il medico è nel giusto se salva la vita e non serve nemmeno che arrivi il fax del pm per dare il via libera alla terapia contestata. Mirco - che non riceverà il risarcimento del danno esistenziale data l'irrilevanza del suo 'bigliettino antitrasfusioni' - otterrà però, per decisione della Cassazione, la liquidazione del danno biologico per l'epatite 'B' contratta in ospedale." La sentenza ha stabilito che il "cartellino sul sangue", che ogni Testimone di Geova porta con sè, è sostanzialmente irrilevante ai fini di stabilire legalmente la propria volontà. Il testimone di geova oggetto della sentenza verrà risarcito per aver contratto l'epatite B a causa della trasfusione. Ciao Gabry