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Il segreto d'ufficio presso i testimoni di Geova

Ultimo Aggiornamento: 11/10/2007 19:43
10/10/2007 16:30
 
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È apparso, sulla rivista la Torre di Guardia del 1° settembre 1987 un articolo dal contenuto alquanto inquietante, con il titolo "Un tempo per parlare: quando?" pag. 12-15.
In questo articolo si tratta della necessità, che qualche volta si presenta ai testimoni di Geova, di violare il segreto d'ufficio per rendere edotti gli anziani di fatti e circostanze che riguardano i cosiddetti fratelli e sorelle spirituali.
Come consuetudine, la rivista pone il problema ad esempi, puntellati da versetti biblici, esposti con un linguaggio particolare, ingannante il lettore frettoloso e sprovveduto.
Il primo paragrafo presenta un'ipotetica testimone di Geova nel suo ambiente di lavoro:

"Maria lavora come assistente in un ospedale. Nel suo lavoro la riservatezza è d'obbligo. Documenti ed informazioni relativi al suo lavoro non devono finire in mano a persone non autorizzate. Nel paese in cui vive la rivelazione di informazioni confidenziali sul conto dei pazienti è pure regolata da norme di legge".

Un giorno, durante la sistemazione dei documenti di archivio, si presenta un problema:

"Un giorno Maria si trovò davanti ad un problema. Nel mettere a posto le cartelle cliniche, scoprì che una paziente, una cristallina come lei, si era sottoposta ad un aborto. Aveva Maria la responsabilità scritturale di rivelare questo fatto agli anziani della congregazione, anche se come conseguenza avrebbe potuto perdere il posto ed essere denunciata, o mettere nei guai con la legge il suo datore di lavoro? Oppure sarebbe stata giustificata a tenere nascosta la cosa in base a Proverbi 11:13? Questo versetto dice: "Chi va in giro come calunniatore e scopre il discorso confidenziale, ma chi è fedele di spirito copre la questione".

Da quanto sopra descritto, il dilemma consisteva nel rispettare la legge oppure seguire i dettami interni dell'organizzazione che impongono di riferire tutto agli anziani, anche a costo del licenziamento, della denuncia o rischiando di "mettere nei guai" il proprio datore di lavoro.
La testimone di Geova dell'esempio, Maria, conosce la legge: sa che rivelare informazioni o sottrarre documenti, cioè violare il segreto d'ufficio, é un atto perseguibile. Sa pure le conseguenze che questo atto può arrecarle.
Maria, ripetendo, é un personaggio immaginario, ma ai testimoni di Geova si presentano di tanto in tanto situazioni come questa.

Il problema che si presenta é questo:
"Per Maria quello era il tempo di tacere o era il tempo di parlare di ciò che aveva appreso?"

L'articolo continua ricordando che le situazioni possono essere diverse e che "sarebbe impossibile indicare una procedura standard da seguire in ogni caso. Aggiunge inoltre che occorre "soppesare tutti i fattori implicati e pervenire ad una decisione che tenesse conto dei principi biblici, come pure di qualsiasi implicazione legale, e che la lasciasse con una coscienza pura dinnanzi a Geova".

Ma, a chi é affidato il decidere se si tratta di una mancanza o peccato lieve o grave? Anche al singolo adepto? In base a quali criteri viene formulato questo giudizio? Ed ancora, questi criteri sono uguali per tutti, o dipendono molto da chi li applica? E nei casi dubbi, come ci si deve comportare?
L'invito poi a tenere conto dei principi biblici, delle implicazioni legali e sopratutto di rimanere con una coscienza pura dinnanzi a Geova, non può non scatenare gravi sensi di colpa nel soggetto. L'adepto può farsi queste domande: "E se ciò che io considero cosa di poco conto é invece grave per Geova e lesiva per l'organizzazione visibile? Se io non riferisco quanto so agli anziani, mi rendo indirettamente complice dell'atto". Quindi, anche i peccati veniali saranno riferiti agli anziani, come del resto é prassi confermata.

Il testo continua (pag.13) ricordando all'adepto che "Benché a rigor di termini i cristiani non siano sotto l legge Mosaica, i suoi principi sono ancora validi per la congregazione cristiana. Possono quindi esserci delle circostanze per cui un cristiano é tenuto a portare un fatto all'attenzione degli anziani. È vero che in molti paesi é illegale rivelare a persone non autorizzate il contenuto di registrazioni private. Ma se un cristiano, dopo aver considerato la cosa in preghiera, ritiene di trovarsi in una situazione in cui la legge di Dio, nonostante ciò che dicono le autorità inferiori, gli impone di riferire ciò che sa, allora questa è una responsabilità che egli accetta dinnanzi a Geova. Possono esserci circostanze in cui un cristiano "deve ubbidire a Dio come governante, anziché agli uomini?".

Non conta nulla, quindi, il giuramento di lealtà allo Stato fatto da chi lavora presso qualsiasi Pubblica Amministrazione, se questi è od è divenuto testimone di Geova. Infatti, il periodo successivo contiene questa affermazione:

"È vero che giuramenti e promesse solenni non si devono mai prendere alla leggera. Ma possono esserci dei casi in cui le promesse richieste dagli uomini sono in contrasto con l'esigenza di rendere esclusiva devozione al nostro Dio. Quando qualcuno commette un peccato grave, viene in effetti a trovarsi sotto una "maledizione pubblica" da parte di Colui al quale ha fatto torto, Geova Dio". Il "giuramento" a cui attenersi è ben altro: "Tutti quelli che entrano a far parte della congregazione cristiana si sottopongono al di mantenere pura la congregazione, sia con le loro azioni personali che aiutano altri a rimanere puri".
"Per stabilire con certezza una questione, occorre la testimonianza di almeno due testimoni oculari (...). In questo caso però, Maria era in possesso di altre informazioni rilevanti. Per esempio, sapeva che la sorella aveva saldato il conto, riconoscendo evidentemente di aver ricevuto il servizio specificato sulla ricevuta (...).

Il problema del "dire o tacere" qui emerge:
"Maria provava il desiderio di aiutare amorevolmente colei che forse aveva sbagliato, come pure di proteggere la purezza dell'organizzazione di Geova. Il conflitto personale di chi sta per compiere un'azione riprovevole e legalmente perseguibile, viene pilotato nella necessità di obbedire ad un ordine superiore, Geova Dio, per svolgere un compito più importante: proteggere la purezza dell'organizzazione dei testimoni di Geova".

All'adepto quindi vengono date le motivazioni e le giustificazioni per fare quel che poi farà. Infatti:

"Maria era un po' preoccupata per gli aspetti legali, ma ritenne che in quella situazione si doveva dare la precedenza ai principi biblici rispetto all'esigenza di salvaguardare la riservatezza delle cartelle cliniche (...) Perciò, dopo aver analizzato tutti i fatti disponibili, Maria decise coscienziosamente che quello era un tempo per , non per .

La protagonista dell'articolo, Maria, prima di rivolgersi agli anziani della congregazione pensò bene di "andare privatamente dalla sorella". Fortunatamente "la sorella" aveva già avvertito gli anziani, ma, se ciò non fosse avvenuto vi avrebbe provveduto la nostra protagonista.
Pur riconoscendo che le norme sulla riservatezza meritano rispetto e "Se si fa un giuramento, non dev' essere preso alla leggera", così l'articolo conclude: "Non possiamo ignorare la legge di Cesare o la serietà di un giuramento, ma la legge di Geova è suprema". Ed ancora: "Possono esserci occasioni in cui un fedele servitore di Dio si sente spinto dalle proprie convinzioni personali, basate sulla sua conoscenza della Parola di Dio, a rasentare il limite imposto dalle norme di riservatezza o addirittura a varcarlo, a motivo delle superiori esigenze della legge divina. Ci saranno coraggio e discrezione".

Maria, la testimone di Geova dell'esempio, ha "scoperto per caso" del materiale documentario riservato, riguardante una sua "sorella spirituale". La domanda è:

a) Chi ci assicura che le "scoperte" sugli archivi siano solo frutto del caso, ma invece siano intenzionali e deliberate?
b) Chi ci assicura che i testimoni di Geova che hanno accesso ad archivi, non hanno anche l'obbligo morale (e la consegna) di tenere aggiornati gli anziani su certe situazioni e di informarli su nuovi fatti?
c) Chi ci assicura che queste "scoperte" (fortuite o intenzionali) riguardano solo i "fratelli spirituali" e non anche altri, sopratutto quelli che in qualche modo sono venuti in conflitto con la congregazione?
d) Che uso ne viene fatto di queste informazioni da parte degli anziani o, più generalmente, dai responsabili della congregazione?

Come possiamo immaginarie, l'informazione e la documentazione é potere: sulla persona, sul gruppo, sulla società, e permette di padroneggiare meglio la situazione. Questo potere può essere usato bene o male, a seconda di chi lo gestisce e per quali scopi. Informazioni riservate sulle persone possono essere usate come forma di ricatto, di pressione oppure di intimidazione.
Ritenendo, per conoscenza acquisita, che l'adepto di ogni setta, e quindi anche dei testimoni di Geova, sia una potenziale fonte d'informazione che vede, ascolta e agisce per essa, emerge l'inquietante ipotesi circa il grande potere eversivo e destabilizzante che potenzialmente possiede ogni setta o movimento alternativo.

Le indagini conoscitive e parallele, che frutti hanno dato sulla consistenza del fenomeno, sulla reale o potenziale pericolosità e quando realmente interviene in difesa e tutela del cittadino, contro i gruppi di potere e di pressione, sfascia famiglie.

Vitale


La giustizia di ogni luogo é l'ingiustizia di ogni luogo.
Martin Luther King
10/10/2007 17:28
 
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caspità!!!

ma vi rendete conto che....

in teoria tutti i testimoni di Geova rischierebbero il licenziamento per cessione di informazioni riservate e oltraggio alla privacy dei possibili "clienti". [SM=x570879] [SM=x570879] [SM=x570879] [SM=x570879] [SM=x570879] [SM=x570879] [SM=x570879]


questo è materiale che scotta!





Isaia 29:13...‘Questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è molto lontano da me.  Invano continuano ad adorarmi, perché insegnano dottrine e comandi di uomini’”...



11/10/2007 09:04
 
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Plagio mentale!
Non solo materiale che scotta, Angelo, ma anche una riprova che il singolo tdg, messo davanti ad alcune situazioni molto "FORTI" non esita a mettere in pratica il condizionamento mentale ricevuto appunto da questi dettami scritti in maniera molto subdola e meschina!

Chissà che prima o poi, il Governo Italiano non rimetta in auge il reato sul plagio mentale!

Bravo Vitale! Ottimo lavoro. Continua così!
11/10/2007 11:12
 
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Supponiamo che geova vede e sente tutto, allora che bisogno c'è che i Suoi adpeti debbano saperlo anche Loro?

A menochè, il saperlo li rende più forti per "richiamare" ai sacri vincoli della comunità ai propri doveri.

In ogni caso, una volta esisteva ed esiste tuttora l'articolo di "violazione del segreto d'ufficio", ma a tutt'oggi non viene più applicato per la sospensione od il licenziamento.

E poi, chi volete che si metta "contro" alla Volontà di geova? Con tutti i derivati che questo comporta?


Paxuxu
11/10/2007 12:09
 
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E preoccupante queto aspetto anche per chi non è TdG
E' preoccupante questo aspetto anche per chi non è Tdg perchè va a minare quel rapporto di fiducia che si dovrebbe sempre aver nelle strutture pubbliche e private.
Se ci rivolgiamo a un ospedale per una assistenza medica oppure ad una azienda privata per qualunque necessità potremmo trovarci di fronte un Tdg dipendente di quell'azienda che potrebbe esternare agli anziani della sala del Regno tutti fatti nostri a nostra insaputa. Questo atteggiamento spionistico è già messo in atto per i Tdg secondo me. Ma se necessario anche verso tutti gli altri.
E' questo è proprio quello che scrisse Orwwell.
11/10/2007 17:17
 
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Re: E preoccupante queto aspetto anche per chi non è TdG
[SM=x570915]

Ora si spiegano i fatti relativi alla cartella clinica di George Clooney, i 40 operatori sanitari erano TDG! [SM=x570867]
http://www.telefree.it/news.php?op=view&id=48124

A parte gli scherzi, trovo questa pretesa di superiorità rispetto alle leggi "umane" veramente intollerabile. Se fosse successo a me penso che sarei impazzito dal nervoso. Certi ospedali della mia città li evito proprio per questo motivo.

Saluti, dD

x Maria, dell'esperienza... [SM=x570880] chi si fa i fatti suoi... [SM=g27827]
dai diamanti non nasce niente...
11/10/2007 17:32
 
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re.
Ciao a tutti gli avvocati che frequentano questo forum.
Mi potreste chiarire se sia mio diritto pretendere dalla amministrazione ospedaliera che mi garantisca che mai ed in nessun caso la mia cartella clinica venga anche solo aperta da qualsiasi testimone di Geova che possa avervi accesso a qualsiasi titolo?
Non mi garberebbe si venisse a sapere che ciò la sifilide,l'anemia mediterranea,l'AIDS, che sono epilettico e soffro d'emorroidi e di mutazioni genetiche.
Nella beata speranza che ci sia almeno un avvocato fra gli amici del forum,
Mario
I'mezzo toscano
11/10/2007 17:52
 
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sarebbe perfetto se al colloquio di assunzione, a tutti venisse posta chiaramente la seguente domanda:" indipendentemente dal licenziamento prevvisto devi firmare, pena l'arresto, che non violerai mai il segreto d'ufficio".
A me personalmente non interessa che vengano licenziati o arrestati, nessuno mi risarcirebbe moralmente di un'azione così ignobile.
11/10/2007 19:10
 
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Re:
una simpatizzante, 11/10/2007 17.52:

sarebbe perfetto se al colloquio di assunzione, a tutti venisse posta chiaramente la seguente domanda:" indipendentemente dal licenziamento prevvisto devi firmare, pena l'arresto, che non violerai mai il segreto d'ufficio".
A me personalmente non interessa che vengano licenziati o arrestati, nessuno mi risarcirebbe moralmente di un'azione così ignobile.




Quando uno/a accetta un qualsiasi incarico in una P.A. (Pubblica Amministrazione) è già scritto nel contratto che non deve violare il segreto d'ufficio, e questo vale anche per chi lavora in un qualsiasi ospedale!



>> Diritto Amministrativo/Attività P.A.
| 19/04/2005
Il segreto d'ufficio nel diritto vigente

L’articolo 28 della L. n. 241 del 1990 stabilisce il seguente principio: "L’impiegato deve mantenere il segreto d’ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o conclusione, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell’ambito delle proprie attribuzioni, l’impiegato preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall’ordinamento".

Il segreto viene pertanto definito come il divieto imposto all’impiegato di divulgare le notizie, e viene collegato alla circostanza - disciplinata dalla legge - che non ricorrano le ipotesi previste dalle norme sul diritto di accesso.

Mantenere il segreto in sostanza significa non trasmettere notizie o informazioni a chi non ha diritto di conoscerle.

L’articolo 24 della nuova legge sul procedimento amministrativo (L. n. 241 del 1990, come sostituito dall'art. della L. 11 febbraio 2005, n. 15) esclude il diritto di accesso:

a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della L. 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;

b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;

c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi (comma 1).

Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1 (comma 2) e dell'art. 10 del D.Lgs. n. 267 del 2000.

Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni (comma 3).

L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento (comma 4).

I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'àmbito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso (comma 5).

Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della L. 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:

a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della L. 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;

b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;

e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato (comma 6).

Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (comma 7).

Nell'ordinamento vigente non è stata prevista una disposizione di portata generale relativa al diritto di accesso nei confronti di altre Pubbliche Amministrazioni, ma solo normative specifiche che valgono unicamente all'interno dei singoli ordinamenti.

Al riguardo si è ritenuto che la comunicazione di notizie d'ufficio a soggetti diversi da quelli legittimati a conoscerle, ancorché appartenenti alla Pubblica Amministrazione, costituisce violazione del segreto d'ufficio.

In giurisprudenza si è invece affermato che, "ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241, che tende a garantire la correttezza ed il buon andamento e l'imparzialità della Pubblica Amministrazione, quest'ultima può essere perseguita qualora si presenti come autorità; pertanto, laddove e nei limiti in cui l'Amministrazione agisca con il diritto dei privati, senza godere di potestà particolari o di situazioni di supremazia, non è giustificabile alcuna intrusione attraverso il mezzo dell'accesso".

Al rispetto del segreto d'ufficio fa riferimento l'art. 43, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che impone ai consiglieri comunali e provinciali il rispetto del segreto "nei casi specificamente determinati dalla legge".

Nella fattispecie il richiamo al segreto d'ufficio ha una particolare valenza, in quanto, per evitare che l'eventuale diniego di accesso sia motivato con l'esigenza di rispettare il segreto d'ufficio, si dispone che i consiglieri siano parimenti tenuti essi stessi al segreto d'ufficio, affinché nessuna notizia o informazione possa essere ad essi preclusa.

Ai fini del diritto di accesso dei consiglieri occorre tenere presente quanto sopra menzionato in ordine al divieto di rivolgere istanze preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato dell'ente, il quale per contro, non può negare l'accesso nei casi in cui sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

Sanzioni amministrative

Alla violazione del segreto d’ufficio consegue l’irrogazione di sanzioni disciplinari che, graduate secondo la gravità, possono consistere: nella riduzione dello stipendio (articolo 80, lett. f), del D.P.R. n. 3 del 1957), nella sospensione della qualifica per violazione del segreto che abbia prodotto grave danno (articolo 81, lett. d), del D.P.R. n. 3 del 1957), nella destituzione per dolosa violazione dei doveri d’ufficio che abbia provocato grave pregiudizio allo Stato o ad enti pubblici o a privati (articolo 84, lett. d), del D.P.R. n. 3 del 1957).



quotidiano.leggiditalia.it/documento/490/



Paxuxu [SM=g27823]

[Modificato da Paxuxu 11/10/2007 19:12]
11/10/2007 19:43
 
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Non solo questioni mediche ....
La delazione non si limita alle questioni mediche.

Nella nostra zona, ci sono alcuni TdG che lavorano come tecnici presso laboratori di riparazione informatica.

Ho saputo che alcuni di loro, hanno informato gli anziani locali circa materiale "apostata" trovato su HardDisk di PC portati per riparare da dissidenti. In questa maniera, possono "inchiodare" coloro che fino ad allora si erano tenuti lontanti, spingendoli a confessare e "pentirsi" per non essere disassociati.

Perciò un consiglio, se non volete essere identificati, fate attenzione dove portate il vostro materiale informatico, meglio se potete eliminare informazioni compromettenti prima di consegnarlo per la riparazione.

Anche in questo caso, penso, la legge vieta l'uso di materiale personale che si trova su HardDisk (PC o altro) da parte dei tecnici.
Ma come nel caso delle delazioni nel ambito medico, anche queste sono "benvenute" dalla WT, che non si scompone nell'uso di materiale privato.

Su questo punto, un altro suggerimento riguarda le email.
Se usate Outlook, nella parte "tecnica" di ogni messaggio, le email contengono pure il nome del vostro PC, e altre informazioni relative al sistema che usate.
Sappiate che se dallo stesso Outlook inviate email con un identificante che usate per rimanere anonimi, e usate lo stesso Outlook per inviare le vostre email private, che cerca di sapere chi sia l'autore, se ha un sospetto, non ha che da paragonare le informazioni della parte tecnica del email dall'autore "anonimo" con quello che lui sospetta essere il vero autore.
Così scopriranno che Batman non è altro che Bruce Wayne!

Solo per dire che la WT non indietreggia dinanzi a nulla, quando si tratta di scoprire certi "reati" commessi dai propri membri, per disciplinarli o disfarsene!

Shalom.

Nick!
.........................................................
La dove regna l'impostura, non c'è posto per me ! (Vincenzo Vela)
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